Dopo ave visto la prima parte nel precedente post, vediamo altre detrazioni possibili per chi deve compilare il 730.
ALTRE DETRAZIONI
Detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un importo complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche; detrazione del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35); e le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono passate dal 19 al 24% (righi da E8 a E12, codici 41 e 42).
> 730 2014, tutte le novità. Guida alla compilazione 1
Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati posti nello stesso comune in cui si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, rientra nella base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2; mentre nel prospetto dei familiari a carico si può non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, per tutelare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella ‘Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente’.
> Anche i contribuenti senza sostituto d’imposta potranno presentare il nuovo 730
Inoltre, per gli immobili dati in locazione, è ridotta dal 15 al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca. I termini per la presentazione del modello scadono il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d’imposta; ed entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato.