Il regime fiscale opzionale della “tonnage tax” dell’Agenzia delle Entrate
Come abbiamo avuto modo di vedere in un post pubblicato in precedenza, il regime fiscale opzionale della “tonnage tax” concesso dall’Agenzia delle Entrate consente alle imprese che operano nel settore marittimo di usufruire di un particolare regime di tassazione forfetaria denominato appunto “tonnage tax”.
>Che cos’è il regime fiscale opzionale della “tonnage tax” dell’Agenzia delle Entrate
Il regime fiscale opzionale della “tonnage tax” è rivolto alla imprese che sono residenti all’interno del territorio dello Stato Italiano, presentano una determinata forma giuridica e operano nel settore marittimo.
In questo post vedremo quindi quali sono gli altri requisiti necessari che le imprese in questione devono possedere per richiedere all’Agenzia delle Entrate di aderire al regime fiscale opzionale della “tonnage tax”.
Il regime fiscale opzionale della “tonnage tax” dell’Agenzia delle Entrate – Requisiti necessari
Per aderire al regime fiscale opzionale della “tonnage tax” il reddito forfettario previsto dal regime agevolato deve per legge essere riferito alle navi che esercitano una delle seguenti attività:
- attività di trasporto merci
- attività di trasporto passeggeri
- attività di soccorso
- attività di rimorchio
- attività di realizzazione e posa in opera di impianti
- altre attività connesse in modo diretto alle precedenti o che siano ad esse strumentali.
Le navi interessate ad aderire al regime opzionale, inoltre, devono essere iscritte al Registro internazionale delle imbarcazioni, previsto dalla varie disposizione di legge. Le navi interessate, infine, devono presentare un tonnellaggio superiore a 100 tonnellate si stazza netta.