Con l’apprendistato i giovani che vogliono imparare un mestiere hanno la possibilità di farlo senza smettere la loro formazione. Ma lo possono fare solo nel momento in cui i datori di lavoro danno loro questa possibilità, assumendosi il compito di formare il giovane al lavoro secondo le regole previste dai relativi contratti.
►Le tipologie del nuovo apprendistato
Ma cosa succede se il datore di lavoro non rispetta gli obblighi di formazione del giovane apprendista?
Il ministero del Lavoro ha diramato in questi giorni una circolare (circolare 5/2013) con la quale si spiegano i provvedimenti per i datori di lavoro che non rispettano i contratti di apprendistato. Primo discrimine quello sulla responsabilità del datore di lavoro: la circolare chiarisce che non sempre la mancata formazione comporta una sanzione a suo carico (solitamente comminata con un pagamento maggiorato della contribuzione).
Questo avverrà solo nel caso in cui la formazione del giovane apprendista non possa essere in alcun modo recuperata -in questi casi il datore di lavoro dovrà restituire la differenza tra i contributi agevolati dovuti per l’apprendistato e le aliquote normali dovute per l’ordinario rapporto subordinato con una maggiorazione pari al 100%- altrimenti al datore reo, in base a quanto scritto nel documento, viene preliminarmente inviato un invito formale direttamente dagli ispettori del lavoro per invitarlo a far recuperare il credito formativo dell’apprendista nel periodo di apprendistato rimanente.
► Nuove regole per apprendistato e contratti a termine