In alcuni post pubblicati in precedenza abbiamo visto che cosa si intende per comunicazioni rilevanti ai fini IVA e in che modo è stata stabilita la normativa fiscale che riguarda questo provvedimento.
> La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate
In questo post vedremo quindi quali sono le modalità tecniche previste dalla normativa per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA.
> Che cos’è la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate
Come comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento che ha stabilito la procedura, i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA è stato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. In merito a tale atto, sono state autorizzate le seguenti procedure.
Lo stesso modello di comunicazione, per le operazioni a partire dal 1 gennaio 2012 può essere infatti utilizzato per la comunicazioni dei dati relativi alle operazioni da:
- gli operatori commerciali attivi nel settore del leasing finanziario e operativo
- coloro che svolgono attività di noleggio e di locazione di autovetture, di caravan o di altri veicoli, unità da diporto e aeromobili
- coloro che effettuano operazioni di acquisto da operatori commerciali sammarinesi, annotate a partire dal 1 ottobre 2013 – in questo caso la comunicazione deve pervenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione
- coloro che effettuano operazioni con data successiva al 1 ottobre 2013 nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list.
Solo per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino fino al 31 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate prevede la possibilità di fare riferimento alle precedenti modalità di comunicazione.