Si sa che le compravendite immobiliari, non sempre sono accompagnate da dichiarazioni regolari sia rispetto all’attività d’intermediazione, sia riguardo i documenti prodotti che accompagnano acquirenti e venditori dalla scelta dell’appartamento al rogito vero e proprio.
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Il problema è che nel caso in cui c’è un ritocco sistematico dei documenti, è difficile per l’amministrazione tributaria trovare la frode, ma quando questa risulta evidente, allora parte l’accertamento e di pari passo anche l’accusa di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
La Corte di Cassazione è tornata di recente sull’argomento, in riferimento all’operato di un amministratore di una società immobiliare che aveva registrato in contabilità delle fatture di vendita con importi inferiori a quelli reali e aveva indicato nella dichiarazione annuale degli elementi attivi per un ammontare inferiore e quello reale.
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Nella sentenza numero 2292 della Corte di Cassazione del 16 gennaio 2013, si parla di dichiarazione fraudolenta. L’amministratore della società immobiliare, in quel caso, era stato condannato anche per aver omesso la registrazione di contratti preliminari di vendita e per averli registrati con dati differenti.
In pratica molta della contabilità di questi intermediari era gestita in nero. Il ricorso in Cassazione da parte dell’imputato non ha fatto che confermare l’accusa a suo carico nonostante si provasse a dimostrare di non aver ostacolato in alcun modo l’Amministrazione finanziaria.