Imu, il saldo rimborsato con la Tasi?

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 Potrebbe esserci una mini stangata a gennaio 2014 anche per le prime case ora esentate. Il Dl 133 stabilisce che la seconda rata è dovuta se il Comune ha deliberato per il 2013 un’aliquota per l’abitazione principale maggiore di quella base prevista dalla legge.

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In questi casi il contribuente dovrà versare l’imposta pari al 40% della differenza risultante tra l’aliquota del 4 per mille e quella decisa dal Comune. La scadenza è prevista per il 16 gennaio 2014. Restano fuori da qualsiasi beneficio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, mentre non saranno soggette all’ Imu le assimilate, come le case dei lungo degenti.

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Restano esentati dal pagamento della seconda rata i fabbricati rurali strumentali all’attività e i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti.  La novità che sta attirando tante discussioni è che la mini rata che dovrebbe essere pagata il 16 gennaio 2014, ossia, il 40% della differenza tra l’aliquota base dello 0,4% e l’eventuale maggior aliquota deliberata dal Comune di residenza potrebbe essere portata in detrazione dalla Iuc, che i contribuenti dovranno cominciare a pagare proprio da gennaio.

Tale copertura, secondo il Partito democratico, potrebbe giungere da un aumento della tassazione sulle terze e quarte case. Da queste dovrebbero arrivare anche le risorse per andare a coprire l’eventuale reintroduzione, a discrezione dei Comuni, delle vecchie detrazioni che valevano per l’Imu (200 euro per la casa, 50 per ogni figlio a carico) nella nuova imposta.

 

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