L’assicurazione può proporre l’ installazione al cliente, alla stipula del contratto. Se acconsente, l’assicurato ha diritto ad uno sconto di almeno il 7%. Inoltre il risarcimento del danno in forma specifica da’ diritto alla riduzione del premio per almeno il 5%, che sale al 10% nelle aree in cui le frodi assicurative sono piu’ frequenti.
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I gruppi che non usano la riduzione del premio incorrono in una sanzione, applicata dall’Ivass, che va da 5.000 a 40.000 euro, mentre l’assicurato avrà diritto alla riduzione del premio. I gruppi rischiano sanzioni da 1.000 a 10.000 euro, inoltre, se non rispettano obblighi d’informazione e trasparenza.
Per evitare le frodi a danno delle assicurazioni, sono state introdotte disposizioni in materia testimoniale in caso di sinistri. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute nel luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni deve provenire dalla denuncia di sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. L’identificazione in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale portata. Per chi negli ultimi tre anni sia stato testimone in almeno tre cause di infortunistica stradale, è previsto l’invio dell’informativa alla Procura competente.
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Sono stati previsti tempi maggiori nell’ambito del procedimento di risarcimento; in particolare, e’ stata alzata da 5 a 10 giorni la disponibilita’ dell’assicurazione ad ispezionare le cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento. Infine la particolare procedura (sospensione dei termini per concludere il procedimento, presentazione di querela contro il danneggiato) prevista se è stata accertata l’esistenza di significativi parametri che fanno pensare a frodi e’ allargata anche se ci sono altri segnalatori di frode, come ad esempio le indicazioni emerse dai dispositivi elettronici installati negli autoveicoli (scatola nera).