Il nuovo tributo riguardante i servizi comunali indivisibili, si configura come la componente dello Iuc che dovrà finanziare i costi per illuminazione, manutenzione delle strade, spazi verdi. La Tasi, in altri termini, è il tributo con cui viene rimpiazzata la maggiorazione sulla Tares (contempla 30 centesimi a metro quadro). Maggiorazione che i contribuenti hanno versato entro lo scorso 24 gennaio.
Tuttavia, ora la base imponibile non è più legata alla superficie degli immobili. La disciplina del tributo presenta però elementi comuni sia all’imu che alla Tari. Tale circostanza ne rende particolarmente difficoltosa la piena comprensione. In primis, la Tasi si fonda sul valore catastale degli immobili e dunque assume i connotati di un’addizionale Imu, anche se è applicabile fino a un tetto massimo.
Successivamente, rimangono alcuni dubbi riguardanti l’individuazione dell’oggetto da tassare. La legge di stabilità 2014 fa riferimento ai ‘fabbricati’, ivi compresa l’abitazione principale, nonché alle aree scoperte e alle aree edificabili. Non vi è, al momento, un riferimento esplicito ai terreni agricoli. Seguendo un ragionamento logico di natura deduttiva, dovrebbero essere da ritenere però tassabili dal momento che rientrano nelle aree scoperte non edificabili. Non per tutti, però, è così. I terreni agricoli sono dunque tassabili o no?
In altri termini, la distribuzione dei fondi inerenti le detrazioni sulla prima casa entro la fine di febbraio e le elezioni amministrative di maggio costringono i Comuni ad effettuare un’approvazione rapida del bilancio e del regolamento delle aliquote Tasi. Il problema, però, sta nel fatto che il tributo sui servizi indivisibili presenta al momento diversi problemi applicativi e non è semplicissimo sciogliere questi nodi.