Le novità contenute nella circolare 2/2014 dell’Agenzia delle Entrate che si esprime sulle regole di acquisto alla luce delle norme che hanno riformato l’imposta di registro. Sono previste agevolazioni sulla prima casa sull’imposta di registro anche per gli appartamenti di grande metratura, oltre i 240 metri quadri. Non ci sono agevolazioni, se sono immobili di categoria A/1, A/8 e A/9. Con le nuove regole entrate in vigore dall’inizio dell’anno bisogna fare attenzione per evitare brutte sorprese al momento del rogito.
> Come usufruire della detrazione energetica al 55%
Da gennaio, con l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno abbassato dal 3% al 2% l’aliquota dell’imposta di registro sull’acquisto della prima casa, è stato modificato l’ambito cui si applica l’agevolazione. Fino allo scorso anno, infatti, questa era ammessa per gli immobili ad uso abitativo di qualsiasi categoria catastale, solo se “non di lusso”, cioè entro i 240 metri quadri di superficie e senza finiture di pregio. Da gennaio questa specifica è restata soltanto per gli acquisti soggetti ad Iva, cioè se si tratta di immobili di nuova costruzione.
> Eco bonus 2013 – Comunicazione all’ Agenzia delle Entrate per riqualificazioni energetiche
Quando si acquista da privati, o da imprese che hanno costruito da oltre quattro anni e scelgono l’applicazione dell’imposta di registro, vale solo la categoria catastale. L’agevolazione non è valida per gli immobili catastalmente classificati di pregio e ai quali è attribuita la categoria A/1, per le ville, che sono nella categoria A/8, e per i palazzi immobili di interesse storico o artistico (a/9). Di fatto si tratta delle stesse tre categorie di immobili ai quali non è riconosciuta l’esenzione dall’Imu.