730, deve presentarlo anche il lavoratore dipendente

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 Il modello 730 2014 deve essere presentato entro il 30 aprile 2014 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico o entro il 31 maggio 2014 presso un qualsiasi centro Caf. La novità introdotta per il 2014 è che il modello il 730 può essere presentato anche da chi ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma non ha un sostituto d’imposta che possa eseguire le operazioni di conguaglio.

730, tutte le nuove detrazioni previste
Se dovesse verificarsi il caso in cui il contribuente non ha un sostituto che faccia i conguagli, pagamenti e rimborsi saranno effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale del contribuente, comunicando il proprio codice Iban all’Agenzia delle Entrate compilando l’apposito modello sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione ‘Cosa devi fare /Richiedere/ Rimborsi/ Accredito rimborsi sul conto corrente’.

Modello 730 / 2014 Editabile – Agenzia delle Entrate

Le nuove detrazioni nel nuovo modello 730, riguardano il 50% sull’imposta per un massimo di 100.000 euro per l’atto di acquisizione di mobili e elettrodomestici di classe non inferiore alla A+; quella del 65% per un massimo di 96.000 euro per interventi di messa in sicurezza dei propri immobili; quelle per figli a carico, che ammontano a 950 euro per i figli che hanno compiuto 3 anni e a 1.220 euro per i figli che non abbiano raggiunto tale soglia; a detrazioni per spese mediche e sanitarie.

Può essere richiesta la detrazione d’imposta del 19% anche per le spese di assistenza sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni fornite da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

 

 

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