Entra in vigore lunedì 7 aprile 2014 l’obbligo per chi lavora a contatto con i minori di avere il certificato penale, ovvero un documento che attesta che il soggetto non è stato condannato per reati sessuali, appunto, contro i minori.
La norma, contenuta nel decreto legislativo 39/2014 emanato in recepimento della direttiva europea 2011/93/Ue sulla lotta alla pedofilia, sta creando non pochi problemi per tutti gli addetti del settore.
Cos’è il certificato penale?
Il certificato penale è un documento prodotto Tribunale della Procura delle Repubblica che contiene, sostanzialmente, la fedina penale del soggetto, ovvero le eventuali condanne a carico.
Nello specifico, il certificato penale obbligatorio da lunedì prossimo, serve a dimostrare che il soggetto non abbia ricevuto condanne per i seguenti reati: articolo 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (pornografia virtuale), 600-quinquies (turismo sessuale) e 609-undecies (adescamento dei minorenni).
Come si richiede il certificato penale?
Il certificato penale può essere richiesto in un qualsiasi tribunale della Procura della Repubblica (non necessariamente quello della propria residenza) di persona, per posta o tramite fax, allegando alla richiesta la fotocopia di un documento di identità.
Il costo è di circa 20 euro e ha una validità di sei mesi.
Chi dovrà munirsi del certificato penale antipedofilia?
Dovranno dotarsi del certificato antipedofilia tutti i lavoratori che lavorano a contatto diretto e regolare con i minori, per cui le categorie interessate sono: insegnanti (compresi i supplenti), istruttori sportivi, allenatori e tutor, personale ATA solo se assunti come collaboratori scolastici, operatori retribuiti di circoli e oratori (per i volontari non sussiste l’obbligo) e il personale sanitario (infermieri, medici e paramedici).
Cosa accade in caso di mancanza di certificato penale?
I datori di lavoro che non dispongono del certificato penale rischiano una sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 euro.