Ci sono delle differenze rispetto a quanto si verificava adottando il regime dei minimi utilizzabile sino allo 2014, nel nuovo regime il reddito.
Esso non sarà più determinato come differenza tra ricavi e costi ma forfettariamente, applicando le aliquote stabilite dalla Legge di Stabilità, diversificate a seconda del settore di attività.
Rimane stabile la non applicazione, per chi aprirà la partita Iva quest’anno con il nuovo regime dei minimi, di Irpef, addizionali Irpef, Iva, Irap.
Spiegano gli esperti:
Gli aderenti al nuovo regime, così come avveniva nel vecchio regime, sono esonerati dagli studi di settore e dalla tenuta delle scritture contabili. L’aliquota sostitutiva applicata sul reddito, che come abbiamo visto viene determinato in maniera differente, è aumentata al 15%. Nei primi tre anni di attività è prevista la riduzione della base imponibile ad un terzo, purchè l’apertura di partita Iva non costituisca mero proseguimento di un’attività già iniziata. Novità rilevanti anche dal punto di vista del versamento dei contributi previdenziali. Tutti coloro che non sono iscritti ad un albo professionali ne tantomeno sono in possesso dei requisiti necessari per aderire alla gestione artigiani e commercianti dell’Inps dovranno versare i contributi alla gestione separata dell’Inps, con un aliquota che è cresciuta fino al 30,72% e aumenterà ulteriormente nei prossimi anni di un punto percentuale all’anno, fino a raggiungere il 33,72% (salvo possibili interventi legislativi correttivi). Buone notizie esclusivamente per chi è iscritto alla gestione artigiani e commercianti e non ha un reddito elevato, in quanto a partire dal 2015 i contributi non verranno più ancorati ad un reddito minimo (ciò implicava un versamento minimo di 3.000 euro all’anno) ma versati proporzionalmente al reddito.
In linea di principio, chi può aderire al nuovo regime dei minimi? Quali sono i requisiti di cui necessità? Occorre dire in primis che l’ultimo giorno utile per aprire la partita Iva con il più vantaggioso regime dei minimi previgente era il 31 dicembre 2014 tuttavia, basandosi su un articolo del Dpr 633/1972, tale termine è prorogabile sino al 30 gennaio 2015, in quanto è possibile effettuare la comunicazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio effettivo e pertanto chi ha iniziato l’attività entro il 31 dicembre 2014 ha ancora qualche giorno a disposizione. Per poter aderire al vecchio regime dei minimi è necessario essere in possesso dei requisiti contemplati dal punto di vista reddituale e anagrafico.
Il nuovo regime non prevede requisiti anagrafici e ha una durata potenzialmente illimitata, a patto che vengano rispettati i limiti reddituali (variabili tra i 15.000 euro e i 40.000 euro all’anno, a seconda dell’attività prescelta).