Nuove regole per la malattia valide nel 2015 – i casi particolari

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Per casi particolari in merito al periodo di malattia fruito da un lavoratore dipendente, intendiamo i casi in cui non è obbligatoria la reperibilità e quello che succede quando il medico dell’INPS non riesce a rintracciare il lavoratore negli orari prestabiliti per la visita fiscale. 

Abbiamo riassunto alcune novità sulla malattia valide per il 2015 e in particolare abbiamo fatto notare il cambiamento legato alle fasce di reperibilità dei lavoratori.

Nuove regole per la malattia valide nel 2015 – certificato e reperibilità

Non ci siamo invece soffermati su alcuni casi particolari e in primo luogo non abbiamo parlato del fatto che ci sono dei casi in cui l’obbligo di reperibilità non vale:

  • malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore,
  • d’infortunio sul lavoro,
  • patologie per causa di servizio,
  • gravidanza a rischio,
  • eventi morbosi correlati all’invalidità attestata,
  • ricovero ospedaliero.

Il medico fiscale che effettua la visita ha il dovere di verificare l’esistenza della patologia, poi ha anche la possibilità di protrarre la diagnosi di 48 ore, o di variarla. Se c’è una riduzione della prognosi, non solo deve essere motivata ma è necessario che il dipendente rientri a lavoro nel giorno indicato dal medico fiscale.

Se il medico fiscale, nelle fasce di reperibilità non trova il lavoratore nel domicilio indicato, al lavoratore è negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni e poi per le giornate successive ha diritto soltanto al 50% della retribuzione. Il lavoratore, però, ha 15 giorni per fornire una giustificazione dell’assenza.

In ogni caso quando il lavoratore deve allontanarsi per prestazioni, visite o accertamenti diagnostici, deve fornire una comunicazione preventiva al datore di lavoro o all’amministrazione e poi usare l’attestazione di quanto fatto per giustificare l’assenza nelle fasce di reperibilità.

Non possono essere, invece, invocati a propria difesa:

  • il malfunzionamento del citofono,
  • i difetti uditivi personali,
  • o l’effettuazione di altre incombenze.

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