Cosa dice la Corte UE rispetto al trattamento dei dati personali

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La Corte Europea è tornata sul problema della trasmissione dei dati personali e lo ho fatto considerando un episodio che ha opposto davanti ai giudici dei cittadini rumeni all’amministrazione tributaria locale. Qual è stato il pronunciamento della Corte UE?

I giudici europei hanno dovuto affrontare la questione legata al trattamento dei dati personale e hanno ribadito che si possono trasmettere soltanto quando gli interessati danno il consenso alla comunicazione e all’uso delle informazioni. La controversia che ha fatto scaturire l’ennesimo pronunciamento oppone alcuni contribuenti rumeni alla Cassa nazionale malattie e all’Amministrazione tributaria rumena.

Cosa è successo per aver chiesto il ricorso del giudice?

I ricorrenti percepiscono reddito da lavoro autonomo. L’amministrazione tributaria nazionale ha trasmesso alla Cassa i dati relativi ai loro redditi dichiarati. Sulla base di tali dati, la Cassa ha richiesto il pagamento di contributi arretrati per l’assicurazione malattia.

E cosa ha valutato la Corte UE?

Al riguardo, la Corte UE rileva che i dati fiscali trasmessi alla Cassa dall’Amministrazione tributaria costituiscono dati personali, poiché si tratta di informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.
La loro trasmissione da parte dell’Amministrazione tributaria, organismo incaricato della gestione della base di dati che li contiene, e il loro susseguente trattamento da parte della Cassa presentano pertanto carattere di ‘trattamento di dati personali’ ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della stessa direttiva. Sulla base del capo II della direttiva 95/46, intitolato “Condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali”, ad eccezione delle deroghe ammesse dall’articolo 13 di tale direttiva, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme, da un lato, ai principi relativi alla qualità dei dati enunciati all’articolo 6 di quest’ultima e, dall’altro, a uno dei principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati elencati all’articolo 7 della stessa direttiva.
Inoltre, il responsabile del trattamento dei dati, o il suo rappresentante, è soggetto a un obbligo d’informazione le cui modalità, enunciate agli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46, variano a seconda che i dati siano, o non siano, stati raccolti presso la persona interessata, fatte salve le deroghe ammesse ai sensi dell’articolo 13 della medesima direttiva.
La condizione del trattamento leale dei dati personali prevista all’articolo 6 della direttiva 95/46 obbliga un’amministrazione pubblica a informare le persone interessate della trasmissione di tali dati a un’altra amministrazione pubblica che li tratterà in qualità di destinataria di detti dati.

 

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