Sulla rivalutazione delle pensioni INPS si gioca gran parte delle riforme pensionistiche proposte dai diversi governi. Ecco quello che succederร nei prossimi due anni tenendo conto di quanto รจ successo con l’applicazione e poi con il pronunciamento della Corte UE rispetto alla riforma Fornero.ย
Laย rivalutazione delle pensioni serve a mettere al riparo i pensionati da ulteriori scossoni legati alla crisi. Per il 2015 e per il 2016 sono state fornite dall’INPS le istruzioni per applicare tutte le tutele indicate nel Dl 65/2015 sulla rivalutazione del montante contributivo. ร tutto spiegato nella Circolare n. 167/2015 dell’INPS che riportiamo di seguito:
>ย Rivalutazione delle pensioni, i calcoli degli esperti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015 รจ stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione e convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, entrata in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.
Lโ articolo 5, comma 1, del predetto decreto ha inserito all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il seguente periodo: “In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non puรฒ essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.”
Il comma 1-bis del medesimo articolo 5 ha disposto che โIn sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell’articolo 1 della legge 8 agostoย 1995,ย n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodoโ.
I commi 2 e 3 dello stesso articolo 5 hanno rispettivamente previsto la copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni ed autorizzato il Ministero dellโEconomia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Come noto, ai sensi dellโarticolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, il tasso annuo di capitalizzazione รจ dato dalla variazione media quinquennaleย del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
Per effetto della novella del citato articolo 1, comma 9, con riferimento alle pensioni liquidate a decorrere da gennaio 2015, per il calcolo della quota contributiva della pensione, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui allโarticolo 1, comma 9, della citata legge, non puรฒ essere inferiore a uno. La stessa norma prevede che la maggiore capitalizzazione riconosciuta nellโanno in cui la variazione media quinquennale del PIL รจ risultata minore a uno deve essere recuperata nellโanno successivo, applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente di capitalizzazione effettivo e lโunitร . In sede di prima applicazione, tuttavia, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo.
Pertanto, il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016, considerata la clausola di salvaguardia in sede di prima applicazione di cui al comma 1-bis del citato articolo 5, non subirร alcuna decurtazione. Solo qualora si verifichi nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore allโunitร si procederebbe al recupero su una o piรน delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente รจ maggiore di 1.