Nel messaggio 7145 del 25 novembre, l’INPS fornisce dei chiarimenti sul cumulo dei periodi assicurativi degli autonomi e dopo aver visto insieme le risposte riguardo la pensione di vecchiaia, valutiamo anche le nuove informazioni su inabilità e riliquidazioni.
> Cumulo periodi assicurativi, i chiarimenti dell’INPS
Pensione di inabilità
La citata legge n. 228, all’articolo 1, comma 240, ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con circolare n. 140 del 2013 sono state fornite le relative istruzioni.
Ciò posto, si precisa che, in presenza di contribuzione esclusivamente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21.
Pertanto, la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
In particolare la citata legge n. 613, agli articoli 20, comma 1, e 21 stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Si precisa che, ove il richiedente la pensione di inabilità possegga anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella legge n. 228 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria), trova applicazione il cumulo ivi previsto.
Si chiarisce peraltro che resta operante, in alternativa, la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla gestione separata o con il cumulo di cui al D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.
In tali ipotesi trova applicazione la relativa disciplina.
Riliquidazioni
Le pensioni di inabilità, richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti in possesso di contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono e dipendente, liquidate in osservanza della legge n. 228 del 2012, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, applicando la legge n. 613 del 1966.
Parimenti le pensioni ai superstiti, derivanti da pensioni di inabilità richieste dal 1° gennaio 2013 da soggetti in possesso di contribuzione da artigiano, commerciante, coltivatore diretto, mezzadro, colono e dipendente, liquidate in osservanza della legge n. 228 del 2012, devono essere eliminate e riliquidate d’ufficio nella categoria corretta, applicando la legge n. 613 del 1966.