Un fenomeno, purtroppo, sempre più in crescita, quello riguardante le morosità dei condomini, che non può e non deve passare in secondo piano. Complici gli affitti alti, complice il caro-vita, complice la disoccupazione, sono tanti gli aspetti che portano sempre più famiglie e singoli a ritardi nei pagamenti circa le spese condominiali. Dal 10% di residenti morosi, nei primi anni della crisi, la percentuale è arrivata al 20-25% e comprende sia coloro che non riescono a far fronte alle spese, sia coloro che pagano in netto ritardo rispetto agli altri condomini.
Gli scenari che si aprono di fronte a questo problema sono diversi perchè, in caso di forniture centralizzate, nel momento in cui uno o più residenti non pagano le rispettive somme è tutto lo stabile a rimetterci. L’ingiustizia per chi paga puntualmente è sotto gli occhi di tutti: il distacco dei servizi condominiali non dovrebbe includere anche loro, ma purtroppo è così. In casi come questi, a chi ci si deve rivolgere? All’amministratore, ad una società di recupero crediti o sarebbe meglio procedere con un accordo di conciliazione?
Ovviamente far fronte ad un professionista potrebbe costare caro all’amministratore, soprattutto nel caso in cui non si disponga di un fondo cassa a cui attingere, ma sarà obbligatoriamente questa la strada da intraprendere nel caso in cui la lettera di messa in mora non dovesse andare a buon fine. Le ultime sentenze della Corte di Cassazione hanno fatto luce su questo problema, determinando che l’amministratore di condominio ha l’obbligo di comunicare ai creditori solo i dati dei condòmini morosi (rispetto al credito vantato dal creditore istante), ma con la sentenza 751 del 18 Gennaio 2016 si fa una distinzione tra fase giudiziale e stragiudiziale.
Un chiaro esempio lo si trova nel ricorso (non accolto) di un condomino torinese avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva ritenuto valida la delibera di approvazione del rendiconto. Tra le spese individuali, infatti, figuravano quelle sostenute dal condominio circa l’emissione del decreto ingiuntivo, a carico dell’individuo. Ricorso respinto e, con l’ultima sentenza del 18 Gennaio scorso, il condòmino moroso non solo si è trovato a pagare le spese del legale per il decreto ingiuntivo, ma anche quelle relative al giudizio di Cassazione.
Fonti: condominioweb.com, casacondominio.net, studiocataldi.it
Articolo scritto in collaborazione con Invenium, da 20 anni leader in Europa nella gestione e recupero di crediti internazionali.