Il contributo a fondo perduto è uno dei mezzi messi a disposizione dallo Stato per aiutare le partite Iva a fronteggiare i problemi nati durante e dopo il lockdown obbligato dalla pandemia di Covid 19: al fine di chiarire alcuni dubbi, l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare dedicata.
Chiarimenti necessari per richiesta contributo a fondo perduto
Risposte queste molto importanti per coloro che necessitano di richiedere questo aiuto, dato che sono poche le settimane rimaste per presentare la domanda per il contributo a fondo perduto: i termini scadono infatti prossimo 13 agosto, che diventa il 24 agosto nel caso in cui a fare la domanda siano gli eredi che continuano l’attività del parente defunto.
Va ricordato che sono solo due i modi nei quali la domanda può essere inviata: un intermediario autorizzato o telematicamente via internet.
Nello specifico i chiarimenti sono giunti con la Circolare n 22/E del 21 luglio con oggetto: “Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34”: Un documento che si è reso necessario per via di tutti dubbi sollevati in merito a questo strumento appositamente previsto dal Decreto Rilancio.
A livello tecnico, questo documento va a integrare la circolare numero 15/E del 13 giugno scorso.
Contributo valido anche in specifici casi “limite”
Riassumiamo: il contributo a fondo perduto spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è correlato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
La circolare è stata emessa per rispondere a quelle domande che i contribuenti hanno rivolto all’ente la cui risposta non era intuibile dalla prima circolare. Quella più diffusa è stata senza dubbio quando fosse possibile richiedere il contributo a fondo perduto in determinate situazioni.
Nel testo l’ente spiega anche come comportarsi se si è proprietari di società in liquidazione e come restituire il contributo senza penali in caso di errore.
Importante: nel chiarimento è sottolineato come in presenza di tutti i requisiti di accesso il contributo possa essere richiesto anche dalle società in liquidazione e dalle imprese entrate in questo stato dopo il 31 gennaio, giorno della dichiarazione dello stato di emergenza legato al Covid-19 e non solo: la stessa può essere presentata anche in assenza del requisito primario del calo del fatturato anche da tutti coloro che hanno sede operativa o domicilio fiscale in tutti quei comuni colpiti dai terremoti del 26 e 30 ottobre 2016 e da quello del 18 gennaio 2017
Tra le altre cose, all’interno della circolare, è stata aggiornata anche la definizione di “imprese in difficoltà” secondo quanto stabilito da Bruxelles a causa della pandemia.