Modello Irap 2013 definitivo – Le novità

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 Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, come anche in rete, si trova già da un paio di mesi la versione definitiva del Modello Irap per il 2013, come pubblicato dal Provvedimento n. 2013/13138.

Rispetto al Modello dello scorso ci sono delle importanti novità. Una di queste è la predisposizione, da parte dell’Agenzia, di un software interattivo – disponibile sul sito – che permette al contribuente di compilare, controllare e inviare il Modello direttamente on line.

Grazie a questa nuova tecnologia, infatti, il contribuente soggetto alla dichiarazione e al versamento dell’Irap potrà compilare il relativo modello in totale autonomia. Il software predisposto, infatti, avverte, attraverso appositi messaggi, della presenza di errori e incongruenze che possono essere corretti e rivisti fino all’invio definitivo del modello.

► La nuova tecnologia per la compilazione e controllo del Modello Irap 2013

Ma le novità per quanto riguarda il pagamento dell’Irap – Imposta Regionale sulle Attività Produttive – non sono solo quelle tecnologiche, ma riguardano anche le modalità di compilazione. Vediamole nel dettaglio.

Deduzioni da cuneo fiscale per donne giovani lavoratori

Il Modello Irap predisposto per il 2013, e quindi riferito all’anno di imposta 2012, prevede che ci siano delle maggiori deduzioni da cuneo fiscale per le lavoratrici, per i lavoratori, di entrambi i sessi, con età inferiore ai 35 anni e per lavoratori di specifiche regioni d’Italia (regioni del Mezzogiorno).

Credito d’imposta

In base all’articolo 33 del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo – bis) è stato predisposto un credito di imposta per l’incentivazione alla realizzazione di infrastrutture. Il credito di imposta così definito può essere usufruito solo nel caso in cui la realizzazione comporti una spesa superiore ai 500 mila euro.

I soggetti che intendono accedere al credito di imposta possono farlo solo se i progetti per i quali è richiesto il credito non beneficino già di altri crediti a fondo perduto.

Possono accedere al credito d’imposta tutti i soggetti, sia che abbiano come partner soggetti pubblici o soggetti privati, nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico finanziario e sempre entro il limite massimo del 50% del costo totale dell’investimento.

► Irap – Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 2013

Ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta

Si tratta del quadro IR, che per il 2013 prevede nuovi campi per la registrazione delle detrazioni Irap disposte da leggi regionali.

Nello specifico le novità introdotto con il Modello Irap 2013 per il quadro IR riguardano:

1. colonna 9, nella quale va inserito l’importo delle eventuali detrazioni istituite con apposite leggi regionali o provinciali;

2. colonna 10, nella quale inserire l’imposta al netto delle detrazioni (colonna 9) spettante a ciascuna regione o provincia autonoma.

Crediti Irap derivanti da operazioni straordinarie

Le novità riguardano il quadro IS, che si riferisce alla gestione dei crediti Irap ricevuti in seguito a operazioni straordinarie. Per operazioni straordinarie si intendono, ad esempio, i crediti maturati dalla società fusa o incorporata e trasferiti alla società risultante dall’operazione straordinaria.

Questa tipologia di crediti deve essere inserita nell’apposito spazio in evidenza del riquadro IS, per poi essere incorporati nel quadro IR per l’eccedenza Irap.

► Irap – Dichiarazione per il periodo d’imposta 2012

Le scadenze per la presentazione della dichiarazione Irap 2013

La dichiarazione IRAP 2013 deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Nello specifico, le scadenze per la presentazione della dichiarazione sono così ripartite:

1. 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

per Persone fisiche, Società semplici, Società in nome collettivo e in accomandita semplice, società ed associazioni a esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir.

2. Ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

per soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir e per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3.

 

 

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