Quando un dipendente si assenta dal lavoro per malattia, dietro presentazione del relativo certificato emesso da un medico abilitato, può essere oggetto di controlli da parte dell’Inps che può intervenire spontaneamente o su richiesta del datore di lavoro.
Queste visite da parte dell’Istituto di Previdenza sono previste dallo Statuto dei Lavoratori al fine di verificare il reale stato di malattia del lavoratore. Le regole e gli orari delle visite fiscali variano in base alla tipologia di contratto e in base alle categorie lavorative. Vediamoli nel dettaglio.
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Dipendenti statali
Gli orari delle visite fiscali per i dipendenti statali
I dipendenti statali, quelli delle pubbliche amministrazioni, gli insegnanti, i militari, i dipendenti delle ASL e degli Enti Locali in caso di assenza dal lavoro per malattia hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, anche durante i fine settimana e nei giorni festivi.
L’orario in cui i dipendenti statali possono ricevere visite fiscali, e quindi ha l’obbligo di trovarsi presso la propria residenza o presso l’indirizzo indicato nel certificato consegnato al datore di lavoro, sono dalle 9.00 alle 13.00 e dalla 15.00 alle 18.00.
Dipendenti privati
I dipendenti di aziende private che presentino un certificato di malattia hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, anche nei giorni festivi, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00.
Visite fiscali – Le esenzioni dall’obbligo di reperibilità presso l’indirizzo indicato
I dipendenti che presentano un certificato di malattia al datore di lavoro sono esentati dall’obbligo di presenza all’indirizzo indicato in caso di:
– patologie per le quali sono necessarie terapie salvavita;
– da infortuni sul lavoro;
– da malattie per cui viene riconosciuta la causa di servizio;
– dagli stati patologici relativi alla situazione di invalidità riconosciuta;
– gravidanza a rischio.
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Cosa può fare il medico dell’Inps durante la visita fiscale?
Quando il medico dell’Inps si reca presso il datore di lavoro per una visita fiscale, una volta che ha accertato le reali condizioni di salute del lavoratore assente per malattia, può:
– confermare la prognosi indicata sul certificato;
– prolungare il tempo di assenza dal lavoro di ulteriori 48 ore;
– ridurre la prognosi indicata se il lavoratore presenta evidenti miglioramenti del suo stato di salute che permettano il rientro al lavoro;
– richiedere una visita specialistica se accerta la presenza di patologie specifiche o in caso di prognosi dubbia. In questo caso il lavoratore ha l’obbligo di sostenere la visita indicata.
A cosa va incontro il lavoratore che non venga trovato all’indirizzo indicato in caso di visita fiscale?
Nel caso in cui il lavoratore non venga trovato all’indirizzo indicato nel certificato di malattia dal medico preposto alla visita fiscale, riceve comunicazione dall’Inps per presentarsi presso la sede Asl di competenza per giustificare la sua assenza.
Nel caso in cui il lavoratore non possa giustificare la sua assenza con un valido motivo, non percepirà l’indennità di malattia per i primi 10 giorni richiesti e vedrà ridursi la stessa indennità del 50% per eventuali periodi eccedenti i 10 giorni, esclusi i giorni per i quali è stato certificato il ricovero ospedaliero o sono stati documentati da precedenti visite fiscali.
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Se il lavoratore non giustifica l’assenza durante la visita fiscale entro 15 giorni dalla richiesta incorre in una decurtazione dello stipendio.
Sono considerati motivi validi per l’assenza ragionevoli impedimenti che non sarebbero potuti occorrere in altre fasce orarie. Non sono considerati motivi validi comportamenti giudicabili non diligenti da parte del lavoratore (tutti i comportamenti consapevolmente atti ad evitare la visita fiscale).