Il Decreto Legislativo 167/2011 (Testo Unico dell’ Apprendistato), la Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e la Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero o riforma del mercato del lavoro) hanno profondamente modificato e aggiornato, tra il 2011 e il 2012, i termini del contratto di apprendistato.
Per questo motivo, così come anche nei post pubblicati in precedenza abbiamo cominciato a fare, proponiamo qui un utile riassunto delle novità in fatto di limitazioni ed esclusioni relative a questo rapporto di lavoro, così come sono state recepite anche dalla Circolare INAIL n. 27 del 23 Maggio 2013.
Come prima cosa la Riforma Fornero ha modificato, rispetto a quanto previsto dal precedente Testo Unico dell’ Apprendistato, il numero totale dei soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, che ora non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto al numero delle maestranze specializzate e qualificate in servizio e non può superare il 100% nelle aziende con meno di 10 dipendenti.
Se, tuttavia, i lavoratori qualificati sono pari o inferiori a 3, anche il numero degli apprendisti non può essere superiore a 3.
I limiti numerici si applicano anche agli apprendisti con contratto di somministrazione, che vanno quindi inclusi nel computo.
Per le imprese artigiane, infine, si farà riferimento a quanto previsto dalla legge quadro per l’ artigianato.