La nuova legge fallimentare è entrata in vigore il 19 dicembre 2012 ed ha sintetizzato una serie d’interventi che – per il cantiere aperto che è la normativa – hanno ossessionato le imprese da diversi anni a questa parte.
Le due grandi novità riguardano la sterzata telematica nelle comunicazioni e la tutela del patrimonio d’impresa ma abbiamo osservato nel dettaglio anche la notificazione telematica del ricorso e l’indirizzo PEC del curatore.
Vediamo adesso le novità riguardo l’indirizzo PEC dei creditori e la domanda di ammissione al passivo. I creditori in tutte le procedure concorsuali hanno l’obbligo di comunicare al curatore o al commissario, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vogliono ricevere le comunicazioni. Nel caso in cui non sia fornita la PEC, la comunicazione è effettuata soltanto tramite il deposito degli atti creditori in cancelleria. Quest’ultima eventualità entrerà in vigore dal primo novembre 2013.
Le domande di ammissione al passivo presentate dopo l’entrata in vigore della legge, devono essere presentate dal creditore unitamente ai documenti necessari, ma tutto deve essere trasmesso telematicamente all’indirizzo PEC del curatore o del commissario.
Saranno poi il curatore o il commissario a trasmettere il progetto di stato passivo alla cancelleria, cui deve essere comunicato anche l’indirizzo PEC dei creditori, entro i 15 giorni che precedono l’udienza.