La ritenuta d’acconto è una trattenuta che in alcuni paesi, tra questi anche l’Italia, viene applicata su alcuni tipi di compenso. Nello specifico la ritenuta d’acconto si applica su compensi corrisposti da soggetti sostituti d’imposta ai cosiddetti percipienti direttamente in fattura quando si tratta di acquisto di servizi e di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente.
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Continuando il percorso intrapreso verso la semplificazione della burocrazia italiana, l’Agenzia delle Entrate sta mettendo a punto diverse novità, una delle quali riguarda proprio l’obbligo di ritenuta d’acconto, che è stato eliminato per le fatture inerenti le prestazioni che prevedono solo rimborsi per spese di viaggio vitto e alloggio.
Si tratta delle spese considerate come strettamente necessarie allo svolgimento del lavoro, anche nel caso in cui queste fossero state già anticipate dal committente, che non devono più passibili di ritenuta d’acconto se il reddito prodotto è pari a zero.
Lo ha fatto con la risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013, nella quale si specifica che:
I redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo.
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La ritenuta d’acconto, invece, continua ad essere obbligatoria quando il compenso percepito dal lavoratore sia maggiore delle spese necessarie allo svolgimento del lavoro. In questa circostanza il compenso percepito sarà totalmente assoggettato alla ritenuta d’acconto.