Quando si stipula un contratto di natura assicurativa, di natura bancaria o relativo ad un servizio di tipo finanziario il cliente viene invitato alla sottoscrizione di un accordo che contiene tutte le disposizioni e le norme che caratterizzano il servizio.
> Contratti – Comunicazione alla controparte circa la presenza di clausole vessatorie
Il più delle volte, però, il contenuto del contratto che viene di norma dato da firmare a cliente risulta già predisposto dalla controparte e non è quasi mai frutto di una trattativa tra le parti contraenti. Inoltre, a rendere ancora più cmplessa la situazione può occorrere la circostanza che le clausole contrattuali più importanti in relazione all’ accordo siano scritte in caratteri molto piccoli, appena o difficilmente leggibili e in un linguaggio di tipo tecnico – giuridico appannaggio dei soli addetti ai lavori.
> Contratti – Denuncia della controparte per la presenza di clausole vessatorie
E’ per questo motivo che spesso e volentieri all’ interno dei contratti stipulati con banche, assicurazioni e con altri istituti finanziari possono essere state inserite le cosiddette clausole vessatorie, ovvero delle norme che impongono ai contraenti – consumatori degli obblighi tanto più ingiusti quanto onerosi.
Da un punto di vista strettamente giuridico, infatti, le clausole vessatorie sono quelle norme contrattuali che nei contratti determinano un significativo squilibrio dei diritti, a favore della controparte e a netto sfavore del cliente.