In un serie di post pubblicati in precedenza abbiamo visto che quando si stipula un contratto di tipo assicurativo, bancario, finanziario, o comunque relativo alla prestazione di un servizio, è possible trovare al proprio interno, anche dopo la sua sottoscrizione, la presenza di clausole vessatorie che vanno a netto vantaggio di una delle due parti, in genere di quella che si è occupata anche della sua redazione.
> Contratti – Che cosa sono le clausole vessatorie
La legge, tuttavia, vieta l’ inserimento delle clausole vessatorie all’ interno dei contratti di natura commerciale come espressamente dichiarato anche dagli articoli 33 e seguenti del Codice di Consumo, a meno che queste non siano frutto di una reale contrattazione tra le parti contraenti e siano state approvate anche per iscritto.
> Contratti – Quali sono le clausole vessatorie
Grazie all’ esistenza di questa normativa, tuttavia, i consumatori hanno la possibilità di difendersi dalla loro applicazione. Vediamo dunque come è possibile difendersi dalla clausole vessatorie.
Attenzione ad apporre una seconda firma sui contratti
La prima cosa da sapere è che le controparti – società assicurative, istituti di credito, banche, aziende e liberi professionisti – per ovviare alla necessità di ottenere, come previsto dalla legge – una approvazione per iscritto da parte del consumatore in merito determinate clausole contrattuali, chiedono in genere ai clienti di apporre sul contratto una seconda firma a ratifica proprio del fatto – non vero, in genere – che le clausole contrattuali sono state oggetto di una reale trattativa tra le parti e che vengono integralmente accettate.
> Il livello di dettaglio delle assicurazioni
Il primo consiglio per difendersi dalle conseguenze delle clausole vessatorie è quindi quello di prestare attenzione all’ apposizione di una eventuale seconda firma sul contratto, perché potrebbe in seguito rendere difficile sottrarsi a certi obblighi contrattuali.
Comunicare alla controparte di essere a conoscenza della presenza di clausole vessatorie nel contratto
Il secondo modo, poi, che il consumatore ha di tutelarsi rispetto all’ efficacia di tali norme contrattuali è quello di comunicare alla controparte di essere a conoscenza del fatto che all’ interno del contratto sono state inserite delle clausole che sono della tipologia di quelle vessatorie, inviando apposita comunicazione. – di seguito in questo post trovate appunto il link ad un modello da utilizzare intitolato “Comunicazione alla controparte circa la presenza di clausole vessatorie nel contratto”.
> Contratti – Comunicazione alla controparte circa la presenza di clausole vessatorie
A questo punto sarà la controparte, cioè il libero professionista, l’ istituto o l’ azienda, a dover giustificare la presenza di tali clausole nel contratto.
E’ necessario dire, infatti, che, sulla base di quanto previsto anche dagli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo, le cosiddette clausole vessatorie sono da considerarsi inefficaci fino a prova contraria, anche se il consumatore ha già ratificato il contratto apponendo la sua firma.
Questo significa, di conseguenza, che per legge l’ onere di dimostrare che tali clausole sono state inserite nel contratto come frutto di una trattativa bilaterale spetta sempre alla controparte, cioè all’ istituto, all’ azienda o al libero professionista in questione. In caso di controversie sarà il giudice ad accertare i fatti.
Denunciare la presenza di clausole vessatorie all’ interno di un contratto
Il terzo modo che un cliente – consumatore ha di tutelarsi dalle conseguenze di eventuali clausole vessatorie inserite all’ interno di un contratto è infine quello di rivolgersi a:
- una associazione di rappresentanza dei consumatori
- una associazione di rappresentanza dei liberi professionisti
- una Camera di Commercio
per chiedere di denunciare presso un giudice l’ utilizzo di tali clausole vessatorie da parte di altri professionisti, istituti o aziende.
> Contratti – Denuncia della controparte per la presenza di clausole vessatorie
L’ intercessione da parte di una rappresentanza e l’ eventuale citazione in giudizio della parte in causa può portare anche alla revisione di tali contratti e all’ eliminazione delle clausole vessatorie che vengano ritenute abusive.