Se l’Imposta sul valore aggiunto è saldata prima di Natale, allora non ci sono problemi con il fisco. In caso contrario, il contribuente deve sapere che entra in una posizione scomoda visto che si configura il reato di omesso versamento.
La notizia è stata data dalle pagine di FiscoOggi, il quotidiano digitale dell’Agenzia delle Entrate. Il cuore del discorso è in una sentenza della Corte di Cassazione dell’8 luglio 2013, la numero 28945. I porporati hanno spiegato che si configura il reato di omesso versamento dell’IVA anche senza la notifica dell’avviso di accertamento tributario. Infatti l’omesso versamento c’è se non si rispettano i termini di versamento del saldo.
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Tutto il dovuto all’Erario deve essere pagato in base a quanto riportato nella dichiarazione annuale ed entro il termine tassativo del 27 dicembre dell’anno successivo a quello d’imposta.
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La precisazione nasce anche in questo caso da un fatto di cronaca finanziaria: una contribuente, accusata di omesso versamento. Per il reato in questione il GIP ha chiesto addirittura il sequestro preventivo dei beni per un ammontare corrispondente a quello dovuto all’Erario. La condanna è stata confermata dal riesame nonostante il ricorso del contribuente che dichiarava di non aver ricevuto l’avviso di accertamento dell’ufficio giudiziario.