Il Decreto Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno scorso, ha abolito la forma societaria delle cosiddette Srlcr, le Società a responsabilità limitata a credito ridotto, che erano state istituite dal Governo Monti nel 2012 come tipologia di società con caratteristiche più vantaggiose rispetto alla Srl di stampo tradizionale, espressamente dedicata ai titolari con una età superiore ai 35 anni.
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Il dl lavoro ha dunque abolito la possibilità di costituire questo tipo di società – la cui normativa di riferimento aveva anche subito, nel frattempo alcune sostanziali modifiche – e ha lasciato in vigore, come unica forma di società costituibile a condizioni agevolate le cosiddette Srls, le Società a responsabilità limitata semplificate.
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Sulla base di quanto previsto dal comma 15 dell’articolo 9 del decreto lavoro, dunque, a partire dal 28 giugno scorso le Srlcr iscritte al Registro delle Imprese sono diventate automaticamente delle Srls, Società a responsabilità limitata semplificate e gli amministratori sono tenuti a inserire il cambiamento di denominazione sociale in tutti gli atti societari.
Si attendono, però, ulteriori chiarimenti ministeriali in merito alla necessità di redigere nuovamente lo statuto o di rifare l’ iscrizione al registro delle imprese.