Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese” sono state ufficialmente le detrazioni per le ristrutturazioni domestiche, che sono entrate in vigore dal 26 giugno 2012.
Di seguito un elenco in ordine alfabetico degli sconti previsti per le diverse tipologie di intervento.
Antenne
Agevolazioni del 36-50% per l’installazione di antenne Tv, radio o satellitare, singola o centralizzata.
Ascensore
Per l’installazione di un nuovo ascensore è prevista una detrazione del 36-50%. In caso di ascensori condominiali i lavoro devono essere approvati con maggioranza dei condomini (2/3 dei millesimi). Chi lo desidera può non partecipare alle spese, ma viene automaticamente escluso dall’utilizzo dell’ascensore.
L’Iva è del 4% solo nel caso in cui si tratti di ascensore per disabili.
Autoclave
Per l’installazione di un nuovo impianto le detrazioni sono del 36-50%. Nel caso di condomini è sufficiente la richiesta di uno solo dei condomini per procedere ai lavori, in quanto l’acquea è un bene primario.
Bagno
Cambio di piastrelle, sanitari e tubature prevedono, essendo delle manutenzioni straordinarie, una detrazione del 36-50%. I sanitari sono beni significativi e l’Iva sulla fattura ne segue le regole.
Non si necessita di assenso condominiale, se non nel caso di sostituzione dei caloriferi.
Balconi
Per i condomini la spesa è a carico del singolo proprietario in caso di balcone sporgente, per le balconate o balconi a ringhiera le spese sono a carico di chi se ne serve e, nel caso di balconi incassati la spesa deve essere sostenuta dall’intero condominio se si tratta di ristrutturazione di strutture portanti.
Boiler
La sostituzione di boiler elettrico con uno a gas è agevolata del 36-50%. Nel caso in cui la sostituzione avvenga con una pompa di calore con prestazioni maggiori di 2,6, la detrazione è del 55% dal 1° gennaio 2012 a fine anno, che si riduce al 50% dal 1° gennaio al 30 giugno 2013. Per gli ani successivi la detrazione è del 36%.
Caldaia
Detrazione del 55-50% per la sostituzione dell’impianto, se questa avviene con un modello a condensazione o con pompe di calore. In caso contrario la detrazione è del 36-50% sul risparmio energetico, secondo le indicazioni del Dpr 59/2009.
Nel caso di interventi su caldaie condominiali se non c’è termoregolazione e/o contabilizzazione, l’assemblea decide a maggioranza degli intervenuti.
Caloriferi
Previste agevolazioni fiscali dal 55-50% solo per lavori rilevanti, ossia lavori che prevedono la sostituzione della caldaia con un modello a condensazione e termoregolazione dell’impianto.
Coibentazione
La detrazione è del 55-50% se sono rispettati i requisiti di risparmio energetico allegato B al Dm 11 marzo 2008, altrimenti la detrazione è del 36-50% per il risparmio energetico.
Nel caso di condomini è agevolata la coibentazione su sottotetto non abitabile, solo dopo approvazione dei lavori con maggioranza degli intervenuti e 1/3 dei millesimi.
Condizionatore
Detrazione del 36-50% su impianti con pompa di calore per l’installazione di un nuovo climatizzatore esterno.
Contabilizzazione
Detrazione del 55-50% se la contabilizzazione è associata a sostituzione della caldaia con un modello a condensazione o con pompe di calore a bassa entalpia.
Finestre
Detrazione del 55-50% per la sostituzione di finestre comprensive di infissi nel caso in cui le nuove finestre migliorino le prestazioni energetiche complessive dello stabile. Se la sostituzione riguarda delle singole unità abitative la detrazione massima si ottiene con invio telematico della documentazione all’Enea.
Garage
Se il box è pertinenziale, si applica la detrazione del 36-50% in caso di costruzione o acquisto, solo sulle spese giustificate dall’impresa di costruzione.
Iva al 4% per box pertinenziali alla prima casa, in tutti gli altri casi l’Iva è al 10%.
Impianto elettrico
Detrazione del 36-50% in quanto opera di adeguamento alle norme di sicurezza.
Lastrico solare
Per rifacimento o impermeabilizzazione sono previste agevolazioni fiscali e detrazioni del l 36-50%. Nel caso di posa di materiali coibentanti (con caratteristiche si isolamento a norma di legge) la detrazione sale al 55-50%.
Pannelli solari
Detrazione dal 55-50% a condizione che l’impianto sia coperto da garanzia di almeno 5 anni e conforme alle norme Uni En12945-76.
Pareti
Pavimenti
Nessuna agevolazione i quanto si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria. La detrazione (36-50%) è prevista solo nel caso in cui l’intervento sia di manutenzione straordinaria.
Porta Esterna
Per l’installazione di una porta blindata esterna la detrazione è del 36-50% in quanto opera diretta a prevenire furti e intrusioni. nel caso in cui la porta sia conforme alle leggi sull’efficientamento termico degli edifici la detrazione sale al 55-50% (allegato B al Dm 11 marzo 2008 con calcoli secondo i criteri dell’allegato G).
Scale e rampe
Detrazione del 36-50%. Nel caso l’intervento si ristrutturazione avvenga per l’abbattimento delle barriere architettoniche per disabili, è possibile far richiesta di ulteriori contributi che sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, o al portatore di handicap.
Seminterrato
Le detrazioni previste in caso di ristrutturazione per recupero a fini abitativi sono del 36-50%. Come per i sottotetti e le porte blindate, la detrazione sale al 50-55% solo nel caso in cui l’opera contribuisca, secondo i parametri di legge, all’efficienza termica dell’edificio.
Soppalco
Detrazione del 36-50% nel caso di installazione di soppalco interno per scopi abitativi. Se il soppalco è adibito a ripostiglio non è prevista nessuna detrazione.
Sottotetto
Le detrazioni sono del 36-50% se non si crea una nuova unità abitativa.
Tapparelle
Le saracinesche antifurto sono agevolate dal 36-50%, quelle elettriche sono agevolate solo nel caso di presenza nell’unità di un disabile, per le quali valgono le agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche. In questo caso l’Iva è al 4%, altrimenti l’aliquota è del 10%.
Tetto
Detrazione del 36-50% sia per edifici condominiali che per villette, anche quando si tratta di semplice sostituzione di tegole.
Veranda
Nessuna agevolazione nel caso si tratti della costruzione di una veranda abitabile (incremento volumetrico). Solo nel caso in cui l’ampliamento riguarda la prima casa si può usufruire dell’Iva al 4%.