La sentenza n. 50/2014 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011, ovvero le norme che prevedono uno sconto sul canone di affitto pagato dall’inquilino che ha denunciato il proprietario per mancata registrazione del contratto o di registrazione con importi diversi da quelli reali.
La decisione è stata presa dopo che diversi tribunali italiani avevano sollevato la questione dell’illegittimità della norma per lesione della libertà contrattuale delle parti.
La norma, così come riportato nel provvedimento, prevede che l’inquilino che denunci alle autorità competenti il proprietario di casa che ha affittato l’appartamento in nero possa di sua iniziativa stipulare un contratto presso l’Agenzia delle Entrate, che a sua volta avrebbe stabilito un importo del canone di affitto pari a tre volte la rendita catastale dell’immobile (un importo molto inferiore ai canoni di affitto del mercato).
Questo contratto, che poteva essere registrato anche dai funzionari del Fisco o della Guardia di Finanza, aveva una durata di quattro anni con possibilità di rinnovo per altri quattro.
► Canone di affitto solo tramite bonifico o assegno a partire da gennaio 2014
La Consulta ha dichiarato illegittima questa norma e questo fa sì che tutti i contratti di affitto di questo genere non abbiano alcun valore, il che vuol dire che tutti gli inquilini che hanno denunciato gli affitti in nero potrebbero presto trovarsi senza casa.
I proprietari, dato che i contratti non hanno più valore, possono infatti scegliere di mandare via gli attuali inquilini o di stipulare un nuovo contratto di affitto con un canone che sia a prezzo di mercato.