Quando si acquista la “prima casa”, si ottengono una serie di benefici fiscali, ma il patto con l’Erario è che il contribuente, neo proprietario di un immobile, abbia dei requisiti soggettivi ed oggettivi per avere questo sconto in dichiarazione.
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Secondo la Cassazione, che di recente è intervenuta sulla questione delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa, non basta essersi intestati un’utenza per ottenere gli sconti del Fisco. Spieghiamo i fatti e il pronunciamento dei porporati di Piazza Cavour.
Il fatto. Due contribuenti hanno ottenuto un avviso di liquidazione da parte dell’autorità finanziaria, dopo la revoca dei benefici legati alla prima casa, perché, secondo il Fisco, erano decaduti i requisiti utili ad ottenere l’agevolazione, in particolare era stato contestato alla coppia di non aver stabilito la residenza nell’immobile entro i 18 mesi dall’acquisto, previsti dalla legge.
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Il ricorso era stato respinto in primo grado ma poi accolto in appello perché i contribuenti avevano fornito la prova del trasferimento della residenza: l’intestazione della bolletta elettrica e poi una dichiarazione del maresciallo dei Carabinieri.
I giudici della Cassazione hanno di nuovo ribaltato la sentenza spiegando che l’utenza elettrica e una dichiarazione fornita in termini generici non sono sufficienti a provare che sia stato l’effettivo trasferimento della residenza degli acquirenti nel nuovo immobile tanto da ottenerne le agevolazioni come “prima casa”.