Quella del TAR è una sentenza che farà sicuramente discutere. I giudici amministrativi del Lazio infatti hanno dato l’autorizzazione ad ACEA di sospendere il servizio di fornitura idrica ad alcuni sindaci della provincia di Frosinone. I Comuni infatti non possono intromettersi nel rapporto tra la società e il cliente.
Quello della gestione della rete idrica è un problema con cui l’Italia combatte da tempo. La sentenza che presentiamo adesso potrebbe far discutere diventando un precedente nel nostro Paese. L’impatto della decisione del TAR è sia economico che sociale.
Il TAR, infatti, ha stabilito che un sindaco non può ordinare a un gestore di servizi idrici di riallacciare la fornitura d’acqua se il cliente si è rivelato moroso. Anche se ad ordinarlo è un sindaco. Il che vuol dire che il cliente della rete idrica che non ha pagato la bolletta dell’acqua, può vedersi sospeso il servizio anche se ad intervenire in sua difesa è l’amministrazione locale che ha invitato ACEA a tenere conto della situazione economica del cittadino.
Il tribunale amministrativo del Lazio e in particolare i giudici hanno accolto un ricorso di Acea Ato 5 contro i comuni di Cassino, di Alatri e di Torrice in provincia di Frosinone.
Il giudice amministrativo ha chiarito che un sindaco non può intervenire con l’ordinanza per vietare al gestore idrico l’interruzione della fornitura nei confronti di singoli utenti morosi, perchè si realizza in questo caso uno “sviamento di potere” che vede il Comune, “estraneo ai rapporti gestore-utente”; né può impedire l’attuazione dei rimedi previsti dalla legge per interrompere la somministrazione di acqua a utenti morosi e “ciò a prescindere dall’imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale” conclude il Tar.