Se anche sembra che per lo stesso reddito si duplichino le imposte, bisogna sempre considerare che il prelievo fiscale fa differenze tra i soggetti interessati e nel tributo applicato. Non si può per questo parlare di doppia imposizione. Questo chiarimento, adesso espresso in forma sintetica, è stato messo nero su bianco dalla Corte di Cassazione.
►I compensi esosi dell’amministratore
I porporati di Piazza Cavour, nello specifico, hanno detto che la Cassa nazionale del notariato è un ente preposto al soddisfacimento di interessi particolari e per questo motivo non può avere esenzioni o agevolazioni per quanto riguarda l’IRPEG.
Questo vuol dire che i redditi della Cassa nazionale del notariato, devono pagare tale imposta e non si può alludere ad un conflitto nel prelievo tributario sul reddito pensionistico dei notai in pensione.
►Nelle liti fiscali non vale l’autocertificazione
La sentenza che ha chiarito questa posizione è stata la numero 17691 del 24 luglio scorso. Tutto nasce, come sempre, da un episodio di “cronaca”: la Cassa nazionale del notariato, infatti, aveva effettuato una domanda di rimborso dei tributi IRPEG che erano stati versati dal 1997 al 2001. In merito a questa domanda c’era stato un rifiuto silenzioso. Il ricorso presentato è stato poi rigettato dal Ctp di Roma e dalla Ctr del Lazio.