Saccomanni vuole sfruttare le grandi aziende

 Il nostro paese non se la passa molto bene e il nuovo ministro dell’economia sembra abbia deciso di cambiare strategia, spiegando che il governo, adesso, è pronto a fare cassa sfruttando anche alcune grandi aziende nazionali, per l’esattezza Enel, Eni e Finmeccanica. In che modo e cosa intende Saccomanni?

Per il FMI l’Italia ha ancora molto da fare

Il ministro dell’Economia, in questo momento, si trova a Mosca per il G20 ed ha provato ad annunciare, per quanto riguarda l’Italia, l’eventualità della cessione delle società controllate dal suo dicastero. Le quote raccolte dalla vendita sarebbero usate come collaterale.

La prima cosa che dice Saccomanni è che l’Italia, per racimolare soldi, ha bisogno di sfruttare il suo patrimonio industriale e finanziario. Lo Stato, in questo momento, ha per le mani dei pacchetti azionari delle società controllate e vorrebbe usarli come collaterali nelle operazioni finanziarie.

Rinviato l’aumento dell’IVA

L’obiettivo di questa manovra è la riduzione di una parte del debito pubblico, al fine di rispettare i dettami europei. Il discorso di Saccomanni, a livello generale, s’inserisce nel solco tracciato dal premier Enrico Letta a Londra, dove è stato spiegato che il governo ha già un piano per la riduzione del debito e quindi i finanziatori e gli azionisti che investono nello Stivale, possono stare sicuri: l’Italia recupererà presto la competitività.

Chi organizza e compie la frode è colpevole

 S’inaspriscono le pene per coloro che oltre a compiere una frode si permettono anche il lusso di organizzarla. Lo ha spiegato bene l’Agenzia delle Entrate facendo riferimento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione. Un giudice che sia chiamato a giudicare gli indicati per organizzazione e realizzazione di una frode, non è tenuto a valutare in modo analitico tutti gli elementi dedotti dalle parti.

Quando si presume che il contratto sia fittizio

In pratica il giudice deve tenere sì conto delle argomentazioni difensive ma non deve giudicare tutti gli elementi in modo analitico. Questo al fine di evitare delle consuetudini ormai ritenute inammissibili anche dell’opinione comune. A precisare tutta la questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza numero 28899 dell’8 luglio 2013.

Il reato della doppia vendita

In questa sentenza si spiega che un giudice penale può anche non ridurre la pena e quindi non concedere le famose attenuanti generiche all’imputato accusato di frode fiscale. Lo può fare motivando l’esercizio del potere discrezionale e tenendo conto degli elementi considerati decisivi e rilevanti.

Insomma, le attenuanti avranno ancora una vita breve. Come tutte le sentenze della Cassazione, il punto di partenza è un fatto reale sottoposto al giudizio dei porporati di Palermo. Loro sono stati chiamati ad esaminare la posizione di un contribuente ed hanno scelto di non concedere attenuanti dopo aver provato il dolo ed esaminato gli elementi psicologici in campo.

Quando si presume che il contratto sia fittizio

 L’Agenzia delle Entrate ha di recente ribadito che esistono dei casi in cui un contratto di compravendita può essere ritenuto fittizio e quindi passibile di giudizio. In effetti capita molto spesso, anche nel nostro paese, che invece di effettuare un passaggio di proprietà, magari di un immobile, ci sia una vendita dello stesso ai parenti. In questo caso, la relazione di consanguineità ed eventuali “prezzi di favore”, fanno pensare che il passaggio di mano sia stato concordano al riparo dalla legge. Entriamo nei dettagli.

L’Erario fornisce i dati sul mercato immobilare

L’Amministrazione, davanti ad un’operazione finanziaria che non sembra del tutto lineare o chiara, ha l’onere di provare che si tratta di un contratto fittizio. Il primo elemento che fa pensare che si tratti di un contratto fittizio è quello economico. Per esempio se è stata registrata un’operazione ad un costo fittizio e non c’è un reale trasferimento di denaro, se l’operazione commerciale è stata fatta tra persone legate da un vincolo di parentela, anche nel caso di dichiarazioni di prestazioni reciproche e simili, si può pensare di essere di fronte ad una frode.

Come funziona il regime di vantaggio

Lo ha spiegato per filo e per segno la Corte di Cassazione nella riforma della decisione dei giudici di merito, con la sentenza numero 16857 del 5 luglio 2013.

Novità sugli studi di settore

 Gli studi di settore servono all’Agenzia delle Entrate per fare dei controlli a tappeto su alcune categorie di contribuenti. Per sapere se quest’anno, in relazione ai redditi da dichiarare per il 2012, si è sottoposti agli studi di settore, è necessario controllare sul sito internet dell’Erario. In particolare è necessario vedere se il proprio codice attività rientra tra quelli sottoposti agli studi di settore. Come fare?

Befera annuncia le semplificazioni

Collegarsi alla home page dell’Agenzia delle Entrate, anche senza effettuare il login ai servizi Entratel e all’Area riservata. Scegliere nel menu orizzontale in alto, la voce “Cosa devi fare”, quindi scegliere l’opzione “Dichiarare”.

A questo punto si noterà che la penultima voce in elenco è “Studi di settore e parametri (strumenti per la stima di ricavi e compensi)“. Andare avanti con la scelta di “Studi di settore e parametri”, quindi “Studi di settore” e poi “Metodologie”. Si troveranno gli studi in vigore per il periodo d’imposta 2012. Dovete scegliere il vostro settore d’attività tra le quattro macrocategorie di riferimento: servizi, manifatture, commercio e professionisti.

Chi controllerà il fisco

Cercate quindi il vostro codice attività dividendo le sei cifre in gruppi da due, per esempio 88.11.11 e vedete se rientrate negli studi di settore per l’anno 2012. Dopodiché il consiglio è quello di prendere visione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2013, che ha sostituito le specifiche tecniche approvate a giugno. Sono stati corretti dei refusi riscontrati nelle istruzioni e sono state fornite le istruzioni per la compilazione dei modelli per la comunicazione.

I servizi online sempre di Equitalia

 Equitalia è stata sottoposta di recente ad una modifica anche molto importante per svelare il volto umano di questa agenzia di riscossione dei crediti vantati in genere dagli Enti pubblici verso i contribuenti. In fondo, ricevere una cartella di Equitalia non fa piacere a nessuno, anche nel caso in cui i crediti richiesti al contribuente siano effettivamente legati ad un reato commesso in passato.

Equitalia porta il limite a 50 mila euro

Ad ogni modo, oltre alla riforma di Equitalia che contribuirà a rendere l’ente più vicino al contribuente, di recente si è preso atto di una modifica riguardante i servizi online.

Sembra infatti che le cartelle e gli avvisi di Equitalia, disponibili sul sito in questione e anche nel cassetto fiscale di chi ha un profilo registrato presso l’Agenzia delle Entrate, possano essere pagate tramite carte prepagate e tramite carte di credito direttamente online. Insomma non si sfugge: adesso tramite internet si può pagare sempre o ovunque.

I canali di assistenza sono stati necessariamente modificati e si può già tracciare un bilancio, positivo, di questa attività. Sembra infatti che più di 650 mila utenti, ogni mese, scelgano di operare telematicamente e saldare i propri debiti, senza recarsi allo sportello di Equitalia.

Le violazioni IVA sottoposte a sanzione

L’obiettivo di tutta l’operazione di trasformazione del sistema dei pagamenti è quello di semplificare la vita dei cittadini e delle imprese ma anche di riscuotere più crediti.

Vale la confisca anche sui beni del figlio

 Sono molti i casi in cui le persone sottoposte ad un procedimento giudiziario che hanno paura di vedere polverizzate le loro proprietà, provvedono ad intestare i beni alla prole. L’Amministrazione finanziaria ha voluto vederci chiaro in queste faccende e alla fine ha stabilito, grazie al parere delle Corte di Cassazione che si possono confiscare anche i beni appartenenti ai figli del condannato.

Per i sequestri basta la disponibilità della casa

La relazione di consanguineità che c’è tra la persona che si presume colpevole e quella a favore della quale sono trasferiti i patrimoni, consente all’Erario e alla Giustizia di andare avanti con la confisca. E’ tutto spiegato nella sentenza numero 28913 pubblicata l’8 luglio 2013, della Corte di Cassazione.

In questa sentenza si ribadisce che il sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca, può essere richiesto sia per i beni intestati apparentemente ad un soggetto interposto, sia per i beni intestati effettivamente al soggetto interposto che, come risulta dagli atti, ha un legame fiduciario con l’interponente. Nel primo caso, quindi, si parla d’interposizione fittizia e nel secondo caso d’interposizione reale.

Le intestazioni di comodo non piacciono al Gip

La definizione della Cassazione è arrivata dopo che un contribuente ha chiesto un chiarimento perché, indagato per dichiarazione infedele ed indebita compensazione, ha chiesto la revoca del sequestro preventivo dei beni.

Corso gratuito di gestione delle risorse umane

 Inizierà a Novembre 2013 il corso gratuito in gestione risorse umane organizzato a Bologna da COM2 in collaborazione con il Giffoni Film Festival.

COM2, ente di formazione nato nel 2007, accreditato per l’alta formazione e con sedi in Emilia Romagna e Campania presenta la nona edizione del corso “Esperto in gestione risorse umane e amministrazione del personale”, finalizzato a formare professionisti H&R capaci di utilizzare gli strumenti organizzativi e contrattuali per assicurare un corretto reclutamento e una soddisfacente permanenza delle persone all’interno del contesto produttivo. Si tratta di un corso gratuito in quanto finanziabile attraverso voucher / borse di studio regionali.

Il corso gratuito gestione risorse umane avrà una durata di 435 ore, delle quali 275 di lezioni in aula e 160 di stage (per chi lavora è possibile in alternativa l’attivazione di un project work). Il percorso formativo si terrà a Bologna, con formula week end lunghi (venerdì pomeriggio, sabato e domenica 8 ore), e sono previsti 3 incontri mensili. E’ previsto anche un parziale rimborso spese per chi proviene da fuori regione.

Requisiti

L’azione formativa è rivolta a giovani laureati disoccupati o lavoratori a rischio di espulsione dal mondo del lavoro, residenti in Emilia Romagna, Veneto, Sardegna, Valle d’Aosta, Campania, Lazio e Molise.

Selezione

La partecipazione al progetto di formazione è a numero chiuso e la procedura di ammissione prevede una selezione basata sullo screening dei curricula e su prove e colloqui per accertare propensione e motivazione dei candidati.

Iscrizioni e informazioni
Al fine di iscriversi al corso gratuito gestione risorse umane e richiedere il finanziamento tramite voucher per la frequenza gratuita occorre compilare il form online di candidatura.

Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

 Il decreto legge n. 83 del 2013 ha apportato delle significative modifiche al regime Iva applicabile ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e strumentale, dando la possibilità ai locatori di applicare l’imposta sul valore aggiunto.

Con la Circolare Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i particolari della legge. Vediamo cosa accade in caso di locazione di immobili ad uso strumentale.

Il regime naturale di applicazione dell’Iva per tutti i contratti di locazione di immobili è l’esenzione. Con questa nuova legge il locatario di un immobile ad uso strumentale – fabbricati strumentali le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A10 – può decidere di applicare l’Iva con aliquota pari al 21%.

Il locatore che decida di applicare l’Iva deve manifestarne la volontà all’atto di stipula del contratto di locazione.

Come specifica l’Agenzia delle Entrate, la nuova disciplina per l’applicazione dell’Iva sulla locazione di immobili ad uso strumentale ha modificato il regime IVA solo in funzione dei contratti che, in base alla disciplina precedente, erano assoggettati ad un regime di imponibilità obbligatorio.

Nello specifico si tratta dei contratti di locazione che riguardano:

– immobili strumentali effettuati nei confronti di soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione dell’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;

– locazioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

L’imposta di registro è applicata con aliquota pari all’1%.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

 Il decreto legge n. 83 del 2013 ha cambiato le regole per quanto riguarda la scelta del regime Iva da applicare alla locazione o cessione di immobili. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcuni punti del decreto.

Fermo restando che, anche dal 26 giugno 2013, giorno di entrata in vigore del decreto, il regime naturale di imposizione Iva è l’esenzione. Ma la legge dà la possibilità ai locatori di immobili ad uso abitativo, se imprese costruttrici locatrici, di optare per l’applicazione dell’Iva – esprimendo tale opzione nel contratto – con aliquota pari al 10%, che può essere applicata anche ai contratti stipulati a partire dal 24 gennaio 201

L’opzione resta valida per tutta la durata del contratto, salvo che in tale periodo non avvenga il subentro di un terzo in qualità di locatore.

In base alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate i canoni di locazione non ancora pagati o non ancora fatturati saranno comunque esenti da Iva anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a meno di scelta del locatore del regime di applicazione.

In questo caso il locatore deve dare comunicazione della scelta di imponibilità Iva per in contrati in corso con atto integrativo del contratto di locazione.

Se non redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non esiste l’obbligatorietà di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma si deve effettuare la registrazione dello stesso. La registrazione del contratto è sottoposta al pagamento dell’imposta di registro, che è pari a 67 euro.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

 Intervenendo con la circolare Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti della legge n. 83 del 2013 con la quale, a partire dal 26 giugno 2013, giorno di entrata in vigore della nuova legge, sono state modificate le regole vigenti per l’applicazione dell’Iva alla locazione di immobili abitativi e ad uso strumentale.

Partendo dal presupposto che il regime naturale di imposizione Iva per la locazione di immobili è l’esenzione, con la nuova legge il locatore, se impresa costruttrice o di ripristino, può decidere di applicare l’Imposta sul valore aggiunto, in misura pari al 10%.

Il locatore deve dichiarare nel contratto di locazione di aver deciso per l’applicazione dell’Iva.

Dal momento che la scelta deve essere effettuata alla produzione del contratto, l’Iva sarà applicata per tutta la durata dello stesso.

Solo in caso di subentro di un terzo in qualità di locatore si può modificare il contratto e tornare al regime naturale di applicazione dell’Iva, ossia l’esenzione. Tale scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali