Vademecum Riforma Lavoro – La Procedura Conciliativa Del Licenziamento Per Giustificato Motivo Oggettivo

 1. Cosa succede se il datore di lavoro non si presenta alla convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione?

Se un datore di lavoro non si presenta nel giorno previsto per la convocazione per l’espletamento del tentativo presso la presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio il personale è tenuto a redigere il verbale di mancata presenza.

La procedura è da considerarsi comunque espletata.

2. I lavoratori possono farsi rappresentare in sede di procedura conciliativa?

Sì, ma solo dietro presentazione di apposita delega autenticata conferita ad avvocati e consulenti del lavoro abilitati a rappresentare il datore di lavoro.

3. Le parti possono presentare presso la DTL un accordo sindacale precedentemente raggiunto?

Sì. In questo caso gli Uffici possono prendere in considerazione l’accordo già raggiunto ed espletare verifica e successiva funzione notarile per l’accordo stesso.

4. È possibile ricorrere alla procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso licenziamenti ad nutum?

Sono esclusi dalla conciliazionei casi di licenziamento del lavoratore nel periodo di prova, di licenziamento dei dirigenti di azienda, i licenziamenti intimati per superamento del periodo di comporto e il licenziamento dell’apprendista al termine del periodo formativo.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Vademecum Riforma Lavoro – Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa A Progetto

 Quali sono le caratteristiche delle collaborazioni a progetto?

Il requisito indispensabile perché una collaborazione possa essere inquadrata nella tipologia del lavoro a progetto è la presenza della descrizione di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile.

Cosa vuol dire che il progetto non può consistere nella riproposizione dell’oggetto sociale?

Il progetto che viene gestito dal collaboratore in questione deve avere  una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato atteso. Vuol dire che il progetto deve essere la linea guida delle attività del collaboratore.

Come viene determinato il compenso erogato al collaboratore?

Nella determinazione del compenso adeguato per il raggiungimento dell’obiettivo del progetto si fa riferimentoai minimi salariali applicati nello specifico settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati contenute nei contratti collettivi di riferimento.

Che rapporto c’è tra l’elencazione delle attività riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma e la presunzione di subordinazione?

Il rapporto tra l’elencazione di tali attività e la presunzione di collaborazione esiste al solo fine ispettivo. Lo scopo è quello diuniformare l’attività di vigilanza, ma non rappresenta indicatore  di generale di distinzione  tra attività autonoma e subordinata.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

 

Vademecum sulla riforma del lavoro – L’interpretazione

 Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno collaborato alla realizzazione del documento che chiarisce tutte le novità legislative introdotte con la riforma del mondo del lavoro voluta dal Ministro Fornero.

Si tratta del Vademecum sulla riforma del lavoro, nel quale si possono leggere una serie di domande e di risposte in merito ad alcuni degli argomenti soggetti a riforma che hanno suscitato maggiori perplessità e dubbi:

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

5. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Vademecum sulla riforma del lavoro – Il Contratto a tempo determinato

1. Cosa si intende con “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”?

La dicitura sta a significare che, a meno che non sussistano gli elementi di specialità previsti dal Legislatore il contratto che si deve stipulare tra datore e lavoratore deve essere ricondotto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Quando si può utilizzare il contratto a termine acausale?

Il contratto a termine “acausale” che non prevede la necessaria individuazione delle ragioni giustificatrici e che non può avere durata superiore ai dodici mesi, può essere utilizzato solo nel caso in cui non siano già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore dei precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata. Si può utilizzare, invece, nel caso in cui i rapporti di lavoro, qualora ci siano stati, siano stati di natura autonoma.

3. È possibile la proroga del primo contratto a termine “acausale”?

No, il primo contratto a termine acausale non può essere prorogato, in nessun caso

4. È possibile fruire dei “periodi cuscinetto” se contrattualizzati con primo contratto a termine “acausale”?

In caso di assunzione con primo contratto a termine “acausale” si può ricorrere ai periodi cuscinetto – 30 o 50 rispettivamente  con  durata inferiore oppure pari o superiore a sei mesi del contratto a termine vigente – per evitare la trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Se si usufruisca dei periodi cuscinetto la durata massima del primo contratto a termine acausale diviene complessivamente di 12 mesi e 50 giorni.

5. In caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre il termine originariamente fissato o nel superamento dei periodi cuscinetto, quale sanzione viene applicata al datore di lavoro che non ne faccia tempestiva comunicazione ai competenti centri per l’impiego?

Nessuna. Sebbene sussista per legge il nuovo obbligo comunicazionale in capo al datore di lavoro nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto, la mancata e/o tardiva comunicazione non produce alcuna conseguenza sanzionarono.

6. Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamente fissato, quali sono le conseguenze in caso si riscontri la sussistenza del lavoro nero?

La prestazione di lavoro resa nel periodo successivo allo scadere dei periodi cuscinetto è una prestazione “in nero”, per la quale è prevista una maxi sanzione che trova applicazione a partire dal 31esimo e dal 51 esimo giorno in base alla tipologia di periodo cuscinetto.

7. Il nuovo regime degli intervalli temporali tra un contratto a tempo determinato ed il successivo deve essere rispettato per qualunque tipologia di contratti a termine?

L’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata, unica eccezione fatta per l’assunzione del lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e in quanto ipotesi non contemplata.

8. Il superamento del periodo massimo di occupazione a tempo determinato che porta alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si applica anche per la somministrazione di lavoro a termine?

No. Come da espressa esclusione prevista dall’art. 22. comma 2, del D.Lgs. n. 276/

in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e seguenti.

9. Dopo un primo contratto a termine è possibile assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati?

Un tale tipo di condotta potrebbe integrare la violazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.) e trattandosi di un contratto stipulato in frode alla legge, la conseguente nullità dello stesso e la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Vademecum Riforma Lavoro – Contratto Di Lavoro Accessorio

 Quando è possibile la retribuzione del lavoro occasionale e accessorio tramite voucher?

La riforma del lavoro prevede che le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio possano essere retribuite tramite voucher solo entro il limite dei 5.000 euro di retribuzione complessiva annua al netto delle trattenute previste dalla legge.

Il limite di 5.000 euro può essere percepito da qualsiasi numero di committenti, ma con il limite massimo di 2.000 euro annui percepiti dal medesimo committente.

È necessario specificare la natura del rapporto di lavoro per l’utilizzo dei voucher?

No, non sussiste l’obbligo di specifica della natura del rapporto di lavoro. L’unico determinante per l’utilizzo dei buoni lavoro è il limite economico dei 5.000 euro annui come sopra specificato.

Quali sono le conseguenze in caso di superamento del limite economico?

Solo in capo al soggetto committente avente natura di impresa e in sede ispettiva in caso di superamento del limite economico si procede alla verifica della prestazione svolta oltre limite e se vi siano i presupposti per la trasformazione del contratto occasionale in rapporto di tipo autonomo o subordinato, con le eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Vademecum Riforma Lavoro – Contratto Intermittente

 1. Quali sono i limiti di intermittenza e di durata perché un contratto di lavoro possa essere considerato di natura intermittente?

A determinare le condizioni per cui sussista la legittimità di un contratto di natura intermittente sono  le causali di carattere oggettivo o soggettivo e l’esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del contratto.

2. Cosa si intende con individuazione dei periodi predeterminati da parte della contrattazione collettiva sul piano nazionale o territoriale per lo svolgimento delle prestazioni di natura intermittente?

I periodi prederminati sono periodi di tempo fissati che rientrano all’interno del contenitore/anno e, quindi, un periodo predeterminato non può essere di un anno intero. Nel caso in cui lo fosse, infatti, esisterebbero i presupposti per cui la collaborazione con contratto intermittente si trasformi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Quale sanzione amministrativa è prevista in caso di mancata comunicazione dell’espletamento della prestazione lavorativa di natura intermittente?

La sanzione amministrativa prevista per mancata comunicazione entro i termini stabiliti per legge è una sanzione pecuniaria da euro 400.00 ad euro 2400,00 con riferimento ad ogni lavoratore per cui e stata omessa la comunicazione.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Vademecum Riforma Lavoro – Il Contratto Di Apprendistato e Contratto Di Associazione In Partecipazione

 Il Contratto Di Apprendistato  

1. Come si indica il percorso formativo dell’apprendista se non si ha il libretto formativo?

Si ovvia al problema con la registrazione mediante annotazione dell’attività espletata su apposito registro da parte del datore di lavoro, senza particolari formalità. Il registro sarà oggetto di verifica da parte del personale ispettivo per la verifica della conformità con il piano formativo individuale dell’apprendista.

2. Quali sono le sanzioni previste nel caso di violazioni della normativa riguardante l’attività del tutor aziendale?

Eventuali violazioni riguardanti la normativa sul tutor non pregiudicano, necessariamente, la compromissione del rapporto di apprendistato, per cui le sanzioni saranno esclusivamente di natura amministrativa.

Contratto Di Associazione In Partecipazione

1. Quali sono le condizioni per le quali si verifica la trasformazione del contratto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato?

Le condizioni per cui un contratto di associazione in compartecipazione possa trasformarsi in contratto subordinativo a tempo indeterminato sono:

– numero degli associati impegnati in una medesima attività sia superiore a tre salvo l’eccezione dei legami familiari;

– apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare.

Vademecum Riforma del Lavoro

1. Contratto a tempo determinato

2. Contratto intermittente

3. Contratto di apprendistato e Contratto di associazione in partecipazione

4. Prestazioni di lavoro accessorio con i voucher

5. Contratto a Progetto

6. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

 

1 italiano su 10 investe all’estero

 La crisi non scoraggia coloro che hanno un gruzzoletto da parte e vogliono investire nel mattone che ancora una volta si conferma tra i desideri maggiori degli italiani. Le statistiche dicono che chi ha da parte dei soldi, o accende un mutuo, o va a comprare una casa all’estero.

Non ci sarà la bolla immobiliare

A dirlo sono i dati dell’Osservatorio WIRE sui mercati immobiliari internazionali, che vengono aggiornati ogni due mesi. Per il primo bimestre del 2013 si racconta che per ogni 10 italiani che acquistano una casa in Italia ce n’è uno che compra una casa all’estero e questa tendenza è cresciuta del 10 per cento nel 2012.

Obama vuole 5 miliardi di dollari

Il bello è che non sembra essere prevista un’inversione di tendenza degna di nota, mentre è da tenere in considerazione che mentre all’estero si compra bene, nel nostro paese è sempre più complicato ottenere un mutuo e i prestiti bancari stessi sono in calo del 30 per cento nell’arco di un anno.

Adesso scatta la domanda di rito: verso quali nazioni si votano gli italiani? Sembra che la città più gettonata sia Londra ma molti sono interessati anche alle case disponibili a New York. Molto interessante anche Parigi ma il fatto che ci siano poche case disponibili, fa sì che i prezzi restino troppo elevati anche per chi è desideroso di avere una “casa fuori porta”.

Trattativa Fiat-Chrysler: la palla passa ai sindacati

 Fiat potrebbe essere costretta a versare più dei 139,7 milioni di dollari offerti al fine di esercitare la call option e acquistare una quota del 3,3% di Chrysler di proprietà del Veba, il fondo del United Auto Workers (Uaw), il sindacato dei metalmeccanici americano.

Il giudice della corte del Delaware, Donald Parsons, pare infatti intentzionato alla valutazione del Uaw, in base al quale la quota vale almeno 342 milioni di dollari.

La decisione della corte sul prezzo della call option, che dovrebbe arrivare entro giugno, potrebbe influenzare il prezzo d’acquisto complessivo dell’intera quota del 41,5% di Chrysler che fa capo al Veba e che Fiat è intenzionata a comprare.

Le voci di corridoio relative ad un’accelerazione del piano di fusione Fiat-Chrysler si sono moltiplicate nelle ultime settimane, facendo volare il titolo del Lingotto, salito oggi in Borsa del 3,8%. Durante l’udienza di oggi in tribunale, il giudice Parsons ha dichiarato di essere “intenzionato” nella direzione del Veba.

In base le stime di JPMorgan, notiamo che la quota di Chrysler oggi in mano al Veba ha un valore che oscilla fra i 3 e i 4 miliardi di dollari. Una cifra alla quale Fiat può fronteggiare utilizzando i suoi asset, come Ferrari e Maserati, al fine di assicurarsi un finanziamento dalle banche per 2,9 miliardi di dollari.

Fiat, stando alle indiscrezioni, sarebbe in trattative avanzante con un gruppo di banche al fine di ottenere un finanziamento per l’acquisto del 100% di Chrysler.

Arredare bene prima di vendere e affittare

 Per vendere una casa o per affittarla con maggiore facilità è fondamentale che sia arredata in modo essenziale e con gusto. Per questo ci sono numerose soluzioni, ma molto spesso non si hanno i soldi per portare a termine l’opera e non si hanno nemmeno le garanzie necessarie per chiedere un prestito. Che alternativa c’è a questa soluzione?

Ikea Business ha pensato di proporre la sua insieme all’Associazione italiana Home Stager StageHomes un seminario gratuito per aiutare i proprietari di una casa ad arredare i loro appartamenti. Non è molto difficile immaginare che la soluzione sia molto in linea con la modularità espressa da Ikea. Si adotteranno i prodotti dell’azienda perché il principio fondamentale è che devono essere trovate delle soluzioni smart, delle soluzioni che piacciano ma siano anche economiche o meglio, esprimano un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Le banche concedono ancora pochi mutui

L’Associazione Italiana Home Stager sarà quindi il 9 maggio presso il negozio di IKEA a Roma in zona Anagnina, dalle ore 16,30 alle ore 18 per tenere un seminario dal titolo “la filosofia dell’home staging incontro Ikea Business”.

Non ci sarà la bolla immobiliare

La notizia è rimbalzata su molte riviste che si occupano del mercato immobiliare che hanno sottolineato come questo seminario, se messo in pratica dagli astanti, sarà in grado di accelerare i tempi di vendita e di affitto.

Best Western cerca personale in Italia

 100 paesi e oltre 4.000 strutture fanno di Best Western International uno dei gruppi alberghieri più grandi ed importanti al mondo. La catena alberghiera è presente dal 1982 anche in Italia.

E’ stato un gruppo di albergatori della penisola che ha deciso di sfruttare l’opportunità di business che proveniva dall’affiliazione ad un marchio di tale grandezza: e così è stato e al momento gli alberghi italiani che hanno deciso di entrare a far parte del Best Western Italia sono 180, che offrono ai clienti, sia business che leisure, oltre 12.000 camere in 120 destinazioni.

Best Western Italia sta cercando in questo periodo diverse figure professionali che saranno inserite nelle strutture della penisola: eccole tutte.

Segretario di Ricevimento per S.Giovanni Lupatoto (VR);

Responsabili Centro Congressi per S.Giovanni Lupatoto (VR);

Responsabile Front Office per S.Giovanni Lupatoto (VR);

Seconda Governante per Milano;

Impiegato/a Front Office per Milano;

Addetto Front Office per Torino;

Segretario di Ricevimento per Roma e Milano;

Addetto Ricevimento per  Milano;

Portiere di notte qualificato per Milano;

Cameriere di Sala per Milano Sesto San Giovanni;

Tirocinanti Bar / Sala / Ricevimento per Roma;

Per tutte le informazioni sui requisiti richiesti e per inviare la propria candidatura consultare la pagina Lavora con noi del sito di Best Western Italia.