Una vicenda processuale che ha interessato il CTR dell’Emilia Romagna ha dato l’occasione alla Corte di Cassazione di spiegare che gli studi associati di professionisti, essendo assimilabili alle società semplici, sono tenuti al pagamento dell’IRAP senza avere la necessità di approfondire altri particolari. Vediamo in che modo.
La forma giuridica dello studio associato è equiparata alle società semplici e questo fa sì che a prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione e a prescindere dalle altre condizioni, il tributo IRAP sia dovuto. Lo ha stabilito per bene la Corte di Cassazione con la sentenza numero 25313 del 28 novembre 2014.
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La vicenda processuale alla base del pronunciamento dei porporati parte dal CTR dell’Emilia Romagna che ha accolto l’appello di uno studio legale associato che aveva chiesto il rimborso dell’IRAP per il periodo di quattro anni dal 2001 l 2004 perchè con i documenti alla mano era stato dimostrato che nell’ambito dell’associazione professionale ricorrente, i due avvocati uniti nello studio hanno esercitato l’attività professionale senza ricorrere all’ausilio di altro personale e aiutandosi soltanto con i mezzi di uso comune e corrente, che sono indispensabili per l’attività autonoma e tramite l’impiego di beni strumentali di limitate dimensioni.
Il giudice ha precisato che dall’esercizio professionale tramite associazione non conseguiva necessariamente che l’IRAP fosse dovuta e stabiliva la necessità di giudicare caso per caso le forme autonomamente organizzate. La Corte di Cassazione ha ribaltato la questione spiegando che
le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, comma 1, del medesimo t.u.
E lo Studio Associato, senza bisogno di altri approfondimenti, rientra nelle forme equiparate alle società semplici.