2013: sotto controllo le spese telefoniche

 Nel 2013 le spese telefoniche dei contribuenti saranno passate al setaccio perché il fisco ha bisogno di fare chiarezza sulle spese effettivamente sostenute dai cittadini. Per questo motivo, nell’Anagrafe tributaria è previsto un nuovo campo da destinare tutto alla comunicazione.

Le spese telefoniche saranno trattate alla stregua delle altre spese e dovranno essere rendicontate tanto quanto i redditi. Il Fisco avrà il compito di controllare i costi delle bollette e si parla già di telefonometro. Sembra infatti che un’ampia spesa telefonica sottintenda un’evasione fiscale. Nel mirino ci sono sia gli abbonamenti cellulari sia le utenze telefoniche domestiche.

Questo ulteriore strumento messo in campo dall’Agenzia delle Entrate, sarà squisitamente gestito dagli operatori telefonici che dovranno comunicare al Fisco i dati dei contratti aziendali e i dati dei contratti privati, con riferimento alla telefonia fissa, a quella mobile, ai dispositivi satellitari, alle utenze domestiche, alle utenze di uso pubblico e ai cosiddetti contratti business.

Tutte le informazioni, come ha stabilito il Provvedimento 2012/10563, entreranno nell’Anagrafe Tributaria. Tutte le comunicazioni che abbiamo appena elencato devono essere effettuate annualmente entro il 30 aprile, sfruttando il servizio Entratel.

Nel 2011 la scadenza per le comunicazioni era stata spostata al 30 settembre, adesso, invece si è tornati a privilegiare le scadenze più strette. Le informazioni dovranno riportare soprattutto due dati: i consumi fatturati e il credito realmente acquistato.

Precisazione sui benefici prima casa

 Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 112/E del 27 dicembre, spiega che un contribuente, qualora faccia ammenda di una mancanza riguardo l’acquisto della casa principale, può non pagare alcuna sanzione.

Il riassunto appena esposto non esplicita bene i particolari della questione. Andiamo con ordine per capire come mai l’Erario abbia ripreso il filo del discorso delle agevolazioni sulla prima casa.

Il contribuente che ha alienato un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, prima di aver fatto trascorrere i cinque anni canonici, ma dichiari entro 12 mesi di non voler acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale, non deve versare alcuna sanzione. Nella risoluzione che abbiamo citato in apertura, il principio espresso è proprio questo.

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle agevolazioni per rispondere ad un’istanza di consulenza giuridica in cui è stato fatto il caso del contribuente che ha dichiarato di non voler riacquistare un nuovo immobile entro i 12 mesi dall’alienazione della prima casa, rinunciando così all’agevolazione “prima casa”.

Il Dpr numero 131/1986, al comma 4, aveva comunque previsto la decadenza dei benefici dell’agevolazione prima casa, a meno che “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.”

F24, sanzioni e ravvedimento nell’acconto IVA

 L’acconto IVA è un momento molto importante per i contribuenti ma è bene sapere che non tutti sono tenuti al pagamento di quest’imposta, anzi, esistono numerose eccezioni, di cui abbiamo già parlato, approfondendo poi i tre metodi per il calcolo dell’acconto, quello storico, quello previsionale e quello analitico.

Anche per il pagamento dell’acconto IVA è necessario disporre un F24. Una volta fatti i calcoli è necessario versare il tributo in modalità telematica, anche perché si tratta dell’unico modo ammesso. La somma risultante non può essere rateizzata ma può essere compensata con i crediti d’imposta.

Diversamente rispetto alle liquidazioni periodiche, i contribuenti che pagano l’acconto non devono applicare alla stessa la maggiorazione dell’1 per cento. I codici tributo da inserire nell’F24 sono il 6013 per i contribuenti mensili e il 6035 per i contribuenti trimestrali.

Se per un motivo qualsiasi siete in ritardo nel pagamento dell’acconto dovete pensare già al fatto che vi sarà chiesto di pagare una sanzione amministrativa in genere pari al 30 per cento dell’acconto dovuto. La sanzione scende al 2 per cento nel momento in cui si corre ai ripari entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento.

Uno sconto sulla penalità è pensato anche per chi corre ai ripari entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso dell’ufficio.

Il ravvedimento operoso, per l’acconto IVA, è previsto a patto che l’irregolarità non sia stata già accertata.

 

Tre modi per calcolare l’acconto IVA

 Per il calcolo dell’acconto IVA da versare oggi, si possono usare tre metodi di calcolo dell’importo da versare tramite il modello F24. Tutto dipende dalle scelte del contribuente che però, in prima battuta, deve capire se è tenuto ad effettuare il versamento o meno.

In un articolo precedente abbiamo preso in esame le eccezioni legate all’acconto IVA ma si può avere uno sguardo completo sull’argomento leggendo l’articolo di FiscoOggi in proposito.

Tornando ai metodi per il calcolo dell’acconto IVA sono tre: il metodo previsionale, quello analitico e quello storico. Partiamo dall’ultimo dei tre.

Il metodo storico. E’ il metodo maggiormente usato dai contribuenti perché si basa sugli importi determinati, desunti dai pagamenti precedenti. L’ammontare dell’acconto è pari all’88 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente al lordo dell’acconto.

Il metodo previsionale. E’ quello che parte da una serie di supposizioni ovvero da quanto il contribuente pensa di realizzare complessivamente in un anno e la percentuale dell’anticipo è pari all’88 per cento del tributo totale. Sicuramente è indicato per chi pensa di avere un volume d’affari minore di quello realizzato nell’anno precedente.

Il metodo d calcolo analitico prevede che si paghi il 100 per cento dell’imposta e si basa sull’attività effettivamente svolta in un anno, sugli acquisti e le vendite registrati dal primo al 20 dicembre per i contribuenti mensili e dal primo ottobre al 20 dicembre per i trimestrali.

 

Acconto IVA: le eccezioni

 Il termine ultimo per pagare l’acconto IVA è oggi ma c’è sempre qualcuno che si prende qualche giorno in più ed è costretto a fare il ravvedimento, calcolando un interesse in più. Per tutti vogliamo fare chiarezza, con l’aiuto dell’Agenzia delle Entrate, riguardo le eccezioni e i criteri generali dell’acconto IVA.

L’acconto IVA deve essere versato dai contribuenti mensile e trimestrali che periodicamente devono liquidare l’imposta, che nel 2011 risultavano a debito e che nel 2012 sono stati attivi. L’acconto deve essere versato per evitare che poi si aggiungano sanzioni ed interessi.

Non sono esenti da questo appuntamento con l’erario nemmeno coloro che vogliono applicare l’IVA per cassa e che per la prima volta hanno scelto questo regime.

La prima eccezione riguarda l’importo, se non supera i 103,29 euro, non deve essere pagato. Non devono inoltre versare l’anticipo coloro che hanno aperto la partita IVA nel 2012, quelli che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2012 se sono mensili ed entro il 30 settembre se sono trimestrali.

Non sono interessati dal pagamento dell’acconto nemmeno i soggetti che nella dichiarazione annuale IVA erano a credito, né i titolari di partita IVA che sanno di chiudere a credito anche il 2012. Non devono pagare nemmeno coloro che usufruiscono del regime agevolato, di quello semplificato o i vecchi minimi. Per tutte le altre eccezioni potete consultare il sito FiscoOggi.

Le spese insensate non si possono detrarre

 Una sentenza della Corte di Cassazione ha spiegato che le spese insensate non possono essere dedotte dalla cassa dei professionisti, perché non rispettano le regole di una gestione ragionevole e quindi possono essere recuperate dall’Amministrazione finanziaria.

La sentenza che ha “legiferato” in tal senso è la numero 22579 dell’11 dicembre. Il contribuente aveva fatto ricorso contro i limiti messi dall’amministrazione finanziaria alla libera deducibilità dei costi per i professionisti. In pratica non potevano essere dedotti i costi di locazione non calibrati sul reddito dichiarato e comunque versati in anticipo rispetto alle scadenze contrattuali.

Secondo il criterio di cassa queste spese non possono essere dedotte perché si configurano come spese antieconomiche. Ora, le maggiori imposte che per questo principio il contribuente è tenuto a versare all’Erario, possono essere recuperate dall’Amministrazione.

L’Ufficio accertatore, secondo un articolo del Tuir, può “compiere una verifica incidente sull’inerenza dei costi all’attività svolta e, addirittura, sulla congruità dei costi medesimi“. Questo è plausibile, perché, come spiega più in là nella sentenza la Corte di Cassazione:

“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”.

L’IVA al 22% incide sulle spese di casa

 Nella legge di Stabilità è stato definito l’aumento dell’IVA dal 21 al 22 per cento a partire dal primo luglio del 2013. Questo provvedimento, che difficilmente sarà messo in cantina dal prossimo governo, mina alla base i consumi degli italiani.

Qualcuno ha parlato di consumi evidenziando che in questa situazione i nostro connazionali spenderanno meno per la spesa, per lo svago, per i beni di lusso. In realtà con un provvedimento come questo aumentano di molto anche le spese per la casa, eccezion fatta per i casi in cui si applicano comunque le aliquote ridotte al 10 e al 4 per cento.

Per tutti gli altri le tariffe saranno ritoccate all’insù. Basta pensare che tutti gli interventi di sistemazione di una casa che coinvolgano i professionisti, saranno sottoposti all’aumento dell’IVA. Per esempio la prestazione di geometri, architetti o ingegneri durante la ristrutturazione, ma anche i compensi corrisposti per l’ottenimento della certificazione energetica.

L’IVA al 22 per cento, che sarà inserita nella parcella di questi professionisti, riguarda anche l’acquisto di oggetti d’arredamento, mobili ed elettrodomestici. C’è invece un po’ di confusione riguardo i lavori veri e propri perché paradossalmente farseli da soli costa di più, visto che all’acquisto dei materiali è applicata l’IVA al 22 per cento mentre le ristrutturazioni rientrano nel campo dell’IVA agevolata al 10 per cento.

UNICO 2013 PF: tutto ciò che riguarda gli immobili

 Il modello UNICO 2013 PF prevede numerose novità rispetto alle spese sostenute per gli immobili, in Italia o all’estero e soprattutto riguardo ristrutturazioni edilizie ed interventi legati al risparmio energetico.

Del modello UNICO abbiamo già visto le novità che riguardano i beni aziendali concessi e gli acconti; abbiamo quindi preso in esame plusvalenze, modello RW e contributi al SSN inseriti nel premio RCA. Adesso è arrivato il momento di parlare degli immobili e delle attività all’estero, delle ristrutturazioni edilizie e del risparmio energetico.

Con la legge di Stabilità saranno introdotte delle novità rispetto all’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero e rispetto all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Adesso però il modello presente in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate non è stato ancora aggiornato.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, invece, ci sono delle spese detraibili dall’IRPEF e per queste è stato introdotto un rigo in dichiarazione, l’RF50 in cui si dovranno riportare tutti i pagamenti fatti dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 per i quali è prevista la detrazione IRPEF al 50 per cento. Prima di quella data, dal primo gennaio al 25 giugno 2012, invece, la detrazione è al 36 per cento.

È prevista infine una detrazione del 55 per cento per tutte le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico, tra cui anche le spese di sostituzione delle vecchie caldaie con quelle a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

UNICO 2013 PF: plusvalenze, modello RW e contributi SSN

 Il modello UNICO 2013 PF presenta delle novità – legate alla normativa  fiscale che il governo ci ha lasciato per i prossimi anni – che danno un po’ l’idea di come cambierà il portafoglio dei contribuenti a partire dall’anno prossimo.

Abbiamo già visto insieme le novità principali contenute in questo modello di dichiarazione ed abbiamo approfondito anche la questione dei beni aziendali concessi e quella degli acconti. La dichiarazione dovrà poi essere presentata entro il 30 settembre 2013.

Vediamo adesso le novità riguardo le plusvalenze per le quali è stata introdotta un’apposita sezione, la II-B del quadro RT dove si dovranno inserire le plusvalenze da partecipazione non qualificata che sono state percepite dal primo gennaio 2012 e sono state incassate entro la fine dell’anno d’imposta. Per le plusvalenze è cambiata l’imposta sostitutiva che prima era al 12,5% ed ora sarà al 20 per cento.

Il modello RW resta invariato nonostante fosse ipotizzata l’eliminazione delle sezioni I e III per una questione di semplificazione.

L’ultima novità di cui occorre rendersi conto è la stretta sulla deduzione dei contributi al Servizio Sanitario Nazionale che non vuol dire che c’è meno sconto sulle spese sanitarie sostenute dai contribuenti ma vuol dire che possono essere dedotte dal reddito solo la parte di contributi che supera i 40 euro ed è compresa nel pagamento dei premi di assicurazione RC Auto.

UNICO 2013 PF: beni aziendali concessi e acconti

 Nella bozza dell’Unico PF per la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2012 sono state introdotte numerose novità. Abbiamo visto le principali ed ora proviamo ad entrare nel vivo di quattro elementi: i beni aziendali concessi e gli acconti 2013.

La prima data da registrare nell’agenda del contribuente è senz’altro quella della trasmissione del modello di dichiarazione UNICO 2013 che dovrà essere trasmesso all’agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2013. La scadenza per il pagamento dell’IRPEF, invece, è per il 17 giugno 2013.

Per quanto i beni aziendali concessi, i contribuenti dovranno usare il rigo RL10 del Modello Unico per indicare il nuovo “reddito diverso” conseguito alla data di maturazione. Nel rigo in questione dovrà essere indicata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni quali possono esserlo auto e abitazione.

Sbirciando tra le istruzioni pubblicate assieme alla bozza del modello dichiarativo UNICO 2013 si apprende che gli acconti IRPEF per il 2013 saranno di nuovo portati al 99 per cento del rigo differenza del quadro RN relativo al 2012.

Un po’ come succede in America, infatti, alla fine dell’anno in corso scadono le agevolazioni che erano state introdotte con il Dpcm del 21 novembre 2011.