Il nuovo tributo si chiama TARES

 Sommare la tassa sui rifiuti alla tassa sui cosiddetti servizi indivisibili, denominazione nella quale rientrano ad esempio i costi per l’illuminazione delle città, oppure per la polizia municipale. Questo è l’intento del governo che ha già creato la nuova imposta.

La tassa al debutto dal 2013 si chiamerà TARES e sarà una tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili, in sostituzione delle “vecchie” Tarsu e Tia. Il tributo si potrà pagare in un’unica soluzione a giugno. L’ultima parola sui calendari dei pagamenti e soprattutto sulle scadenze che erano state fissate a gennaio, spetta comunque ai comuni.

Le amministrazioni locali sono state dotate di un’autonomia tributaria ma devono comunque rispettare alcuni paletti governativi. Per esempio devono dare la possibilità di pagare tutto il tributo a giugno, ma se volessero anticipare qualche scadenza, comunque, non devono collocare la prima rata prima del mese si aprile.

Il vincolo vale soltanto per il 2013. Dall’anno dopo, infatti, a regime di libertà di decisione, i sindaci potranno scegliere autonomamente il calendario dei pagamenti.

La TARES riguarda tutti coloro che occupano un immobile oppure un’area a qualsiasi titolo. La tassa si calcola sull’80 per cento della superficie catastale e saranno usate come riferimento le superfici già comunicate ai fini Tarsu e Tia.

L’IMU diventa municipale

 Dopo la reintroduzione dell’imposta sugli immobili, per i cittadini c’è stata molta confusione, legata soprattutto al fatto che si voleva interpretare l’IMU come una versione rivisitata e corretta dell’ICI. In effetti qualcosa in comune, queste due imposte, ce l’hanno ma l’IMU cambierà pelle ancora nel 2013.

Se vi siete avvalsi dell’aiuto di un Caf per il calcolo dell’IMU e per la compilazione dell’F24 necessario al pagamento dell’imposta, avete notato l’inserimento di due codici distinti per far sì che una parte dei soldi fosse versata allo Stato e l’altra rimanesse nelle casse del Comune. Ma come? L’IMU non è un’imposta municipale?

La risposta è affermativa se si guarda al 2013, anno in cui l’IMU diventerà municipale di nome e di fatto. Il secondo anno di vita dell’IMU, dunque, sarà caratterizzato dalla trasformazione dell’imposta. Gioiscono i sindaci che si vedranno recapitare per intero nel portafoglio comunale il gettito legate alle abitazioni.

Lo Stato non resterà a bocca asciutta ma conserverà il gettito sui capannoni e sugli opifici.

Ne guadagnano tanto i cittadini anche in termini di semplificazione degli adempimenti, visto che sul prossimo F24 si dovrà inserire un solo codice tributo e le aliquote di partenza saranno ancora le stesse: lo 0,4 per cento sulla prima casa e lo 0,76 per cento sulle altre case.

Pressione fiscale e debito fiscale: cosa cambia?

 In Italia esiste un Fondo dove si accumula denaro da usare per ridurre la pressione fiscale sui contribuenti. Questo fondo è alimentato di volta in volta da una serie di manovre. Secondo le premesse alla Legge di Stabilità, il fondo in questione doveva nutrirsi dei risparmi di spesa per interessi sui titoli pubblici.

Poi si disse che il fondo doveva essere alimentato dal recupero dei contributi non precedentemente versati. L’ultima notizia legata all’approvazione della Legge di Stabilità, dice che i soldi del fondo daranno attinti dalle risorse che derivano dall’evasione fiscale e dalla riduzione delle spese fiscali.

Collaborando con il fisco nella lotta all’evasione, dunque, si ottiene sul lungo periodo uno sconto sulle tasse con il conseguente allentamento della pressione fiscale. Per questo dal 2013 il Documento di economia e finanza conterrà la valutazione delle entrate che derivano dal contrasto dell’evasione fiscale.

I soldi di questa attività che andranno a finire nel fondo saranno al netto delle spese utili a mantenere l’equilibrio di bilancio o a ridurre il rapporto tra debito e PIL.

Per alleggerire, inoltre, le attività dell’Erario ci sarà un azzeramento dei vecchi debiti con il fisco e si potrà ottenere l’annullamento delle cartelle “pazze” in modo più semplice: entro 90 giorni dalla notifica il contribuente deve presentare una dichiarazione in cui prova che gli atti emessi dal creditore sono invalidi e se l’amministrazione non risponde in 220 giorni le cartelle sono annullate di diritto.

IVA, IRPEF E Tobin Tax: cosa cambia per l’Italia

 È stata firmata la legge di stabilità che regala agli italiani un bel pacchetto di aumenti, attivi già dal primo mese del 2013 con un alleggerimento delle buste paga dovuto agli incrementi degli addizionali locali. Ma qual è nel dettaglio la novità in materia di IVA, di IRPEF e tassa sulle rendite finanziarie?

Le prime due aliquote IRPEF, quelle associate ai redditi più bassi, non saranno tagliate come precedentemente promesso. Il fatto è che non ci sono i fondi per sostenere questo tipo d’intervento. Il Parlamento, in più, ha disposto l’aumento dell’IVA di un punto percentuale a partire dal primo luglio 2013.

Il Parlamento aveva intenzione di finanziare gli sconti IRPEF ma l’aumento dell’IVA non sarà sufficiente in tal senso e quindi sono stati approvati soltanto i bonus per le famiglie numerose. Cosa vuol dire? Che a partire dal primo gennaio 2013 per i figli ac carico, siano essi la prole naturale, i figli adottati, affiliati o affidati, ci saranno sconti di 950 euro, dagli 800 previsti l’anno scorso.

Sconti che salgono fino a 1350 euro in caso di portatori di handicap. Per quanto riguarda le regioni, non potranno rimodulare gli addizionali con sconti e detrazioni per il 2013, ma le manovre locali dovranno essere rinviate al 2014.

Per quanto riguarda la Tobin tax si apprende che sarà applicata un’aliquota dello 0,1 per cento per le operazioni sui mercati regolamentati e un’aliquota dello 0,2 per cento per le operazioni sui mercati Otc.

Cosa cambia per l’Italia a livello di tassazione

 Gli italiani, ascoltando le relazioni sulla legge di stabilità, non avrebbero assolutamente voluto apprendere i cambiamenti relativi alle tasse locali. Dopo una serie di premesse, il sacrificio chiesto agli italiani, per il 2013, passa anche dal pagamento dei super addizionali.

Il 2012 chiude all’insegna dei rincari. Per i Comuni è arrivato il momento di battere cassa e non soltanto attraverso l’IMU ma anche attraverso l’estensione degli addizionali che si applicano al reddito e finiscono per ridurre la ricchezza a disposizione delle famiglie.

Con la legge di stabilità, quindi, l’aumento delle detrazioni per i figli a carico, potrebbe essere polverizzato dall’aumento del prelievo fiscale.

Gli effetti delle decisioni dei primi cittadini saranno immediatamente palpabili nelle buste paga di gennaio che dovranno recepire gli aumenti delle addizionali. Secondo una relazione fatta sui database del dipartimento delle Finanze, si scopre tra l’altro che quasi un comune su tre ha aumento l’addizionale IRPEF per i suoi cittadini.

I comuni in cui sono stati decisi gli aumenti sono 2482, di questi, 211 applicano l’addizionale per la prima volta. In 2278 comuni il passaggio da un anno all’altro non determinerà aumenti e in soli 31 comuni con l’arrivo del nuovo anno ci saranno degli sconti.

Se poi vogliamo guardare soltanto ai capoluoghi di provincia, scopriamo che nel 51,5% dei casi c’è un aumento del prelievo fiscale tramite gli addizionali.

L’Unico Pf 2013: la bozza in rete

 Tra le dichiarazioni disponibili in rete è pronta anche la bozza del modello Unico 2013 riservato alle Persone Fisiche che ha esordito proprio nella giornata di oggi. Il modello dichiarativo deve essere accompagnato dalle istruzioni da usare per la compilazione.

Il documento è stato aggiornato in moltissime parti, si tratta anche di un documento di per sé molto complesso, formato da tre fascicoli che adesso accolgono tutte le novità in materia fiscale. Esaminiamo le new entry a volo d’uccello e diamo i particolari di qualche elemento.

In generale i quadri sono stati aggiornati per introdurre le nuove detrazioni d’imposta per le ristrutturazioni, per avere lo spazio necessario all’indicazione dell’IMU pagata nel 2012.

In più la sezione del quadro RM è stata divisa in due parti in modo da inserire i quadri Ivie ed Ivafe che si riferiscono alle imposte sul valore degli immobili all’estero e delle attività finanziarie sempre detenute fuori dai confini nazionali.

Nell’Unico 2013 Pf è stato inserito anche un nuovo quadro, l’LM che serve ad illustrare la condizione reddituale dei nuovi imprenditori, degli artigiani e dei professionisti che possono usufruire del cosiddetto regime di vantaggio.

Le novità sui fabbricati sono state inserite nel primo fascicolo dell’Unico; nel secondo fascicolo sono state introdotte le new entry Ivie e Ivafe; lo spazio per la nuova imprenditoria è nel terzo fascicolo.

 

Ne bis in idem non vale nei procedimenti penali contestuali

 Un contribuente che abbiamo prodotto fatture false ed abbia reiterato il reato, può essere giudicato in procedimenti penali diversi per lo stesso reato, nel momento in cui le liti pendono “in diversi gradi del giudizio ed hanno come oggetto documenti differenti”.

L’Agenzia delle Entrate fa il caso di un contribuente per il quale, in due uffici giudiziari distinti, pendano procedimenti diversi per un reato identico di “emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti”.

In genere, se per uno stesso cittadino sono in atto più processi per lo stesso reato, si applica il principio del ne bis in idem, contemplato dall’articolo 649 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda il reato di falsa fatturazione, il principio non enunciato non si applica.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 47237 del 6 dicembre. Perciò un cittadino per lo stesso reato, se si fa rifermento a documenti diversi, può essere processato anche più volte. Il riepilogo dell’autorità giudiziaria parte dalla considerazione che un articolo del 2000 fa riferimento alla pena di reclusione fino a sei anni per chi evade le imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto, oppure rilascia fatture per operazioni inesistenti.

Con l’ampliamento della disciplina fiscale, a farne le spese sono soltanto i contribuenti malintenzionati.

 

Unico Sp ed Sc: altre novità in vista

 La carrellata di dichiarazioni dei redditi non è ancora terminata. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha deciso di pubblicare con anticipo tutti i modelli dichiarativi in modo che contribuenti e sostituti d’imposta possano prendere visione delle modifiche normative e fiscali introdotte per il prossimo anno.

Abbiamo accennato al fatto che per l’Unico si parla di “rivoluzione” senza poi entrare nel dettaglio dei modelli. Quando parliamo di Unico non si fa riferimento a quello degli enti non commerciali ma all’Unico Sp e all’Unico Sc.

Nell’Unico 2013 Sp è stata inserita una voce nel quadro RX della Sezione III per chi deve presentare la dichiarazione annuale IVA svincolata dall’Unico. Nel quadro RP è stata aggiornata l’aliquota dello sconto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che è passata dal 26 al 50 per cento.

Per quanto riguarda l’Unico Sc la rivoluzione è ancora più tangibile. Alcune novità, introdotte anche nel modello precedente, fanno capolino nei quadri RF ed RQ.

Nel primo dei due è introdotta la deduzione dei canoni di leasing per i contribuenti IRES, che non tiene conto della durata minima contrattuale, ma soltanto del periodo d’ammortamento previsto ai fini fiscali. Nel quadro RQ, invece, si fa riferimento al fatto che il termine entro il quale deve esserci l’uso edificatorio delle aree rivalutate, è stato prolungato da 5 a 10 anni.

Unico 2013: qualche novità dalla bozza

 L’Agenzia delle Entrate sta pubblicando in bozza tutti i modelli di dichiarazione dei redditi per consentire ai contribuenti che gestiscono autonomamente la propria contabilità, nonché agli intermediari abilitati, di capire le novità in materia di normativa fiscale e tributaria.

Abbiamo già visto le bozze del modello 730, del modello 770 ordinario e semplificato, del modello IRAP e del modello Unico per gli enti non commerciali. Adesso parliamo dell’Unico per le società di persone e per le società di capitali.

Le maggiori novità riguardano un quadro particolare della dichiarazione, l’RU. Anche se il primo elemento da prendere in considerazione è che ci sarà un parte riservata per indicare le situazioni in cui si disapplica la disciplina delle società di comodo o quella in cui la società è in perdita sistemica.

Unico 2013 SP. I contribuenti che presentano questa dichiarazione e la svincolano dall’IVA, possono inserire nel quadro RX, nella sezione III tutti i dati relativi all’imposta dovuta o a credito e l’eventuale IVA di cui si chiede il rimborso.

Per la detrazione delle spese sostenute e finalizzate al recupero del patrimonio edilizio occorre usare il quadro RP e si possono notare subito maggiori sconti, si è passati al 50 per cento dal 36% dello sconto dell’anno scorso.

Tutte le dichiarazioni aiutano il giudice

 Se alcuni testimoni sono ascoltati dal giudice in ambienti diversi da quelli del tribunale in merito ad un caso specifico, nell’ambito di un processo le loro dichiarazioni possono diventare probatorie.

E’ questo un po’ il senso della sentenza numero 21813 de 5 dicembre scorso con cui la Cassazione è tornata sull’argomento dell’usabilità o nella non utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale.

Nel corso degli anni questo tema è stato oggetto di numerose sentenze: dal 2003 ad oggi se ne contano ben cinque in tutto. Ogni dichiarazione ha avuto come obiettivo quello quello di spiegare che tutte le dichiarazioni possono essere portate in giudizio dall’Amministrazione tributaria: sia quelle che ha reso il contribuente interpellato direttamente, sia quello addotte da soggetti terzi.

Tutte le dichiarazioni hanno valore indiziario ma prese da sole non servono a nulla. E’ poi necessario accompagnarle ad una prova certa, ma se questa arriva, le dichiarazioni rese da terzi possono aiutare il giudice a dirimere la questione.

Ecco la pronuncia in esame, così come è riportata da FiscoOggi:

Nel processo tributario le dichiarazioni del terzo, acquisite dalla G.d.f. e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall’avviso di accertamento, hanno valore indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice. Il tutto, se riveste i caratteri all’articolo 2729 cod. civ., dà luogo a presunzioni semplici (artt.39 d.p.r. 600 e 54 d.p.r. 633), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale”