La consegna fisica della cartella vale ovunque

 E’ stato accettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un contribuente cui era stato notificato un atto tributario in un luogo diverso dalla sede dell’azienda. Secondo i porporati la consegna fisica di un atto al liquidatore ha validità ovunque.

Cerchiamo di capire cos’è successo partendo dal riassunto della sentenza. Se la notifica di un atto tributario è fatta a mano e l’atto è consegnato fisicamente nelle mani del liquidatore che in genere è il legale rappresentante della società, la notifica è valida ovunque avvenga la consegna.

Non è importante che l’incontro sia nei limiti della sede legale della società, il liquidatore può essere rintracciato anche in un luogo diverso. L’argomentazione addotta dalla Commissione tributaria regionale della Campania ha permesso di accettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il contribuente. Il contenzioso è anche d’ingente valore economico.

La quantità del contenzioso era elevata perché riferita alle imposte del 2006-2007. La notifica è arrivata nel 2010 ma il contribuente ha fatto ricorso dicendo che era sbagliata la dicitura sull’atto di notifica giacché si faceva riferimento alla sede dell’azienda. In realtà il liquidatore era stato raggiunto in un altro momento.

L’appello del contribuente è stato rigettato e invece è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborsi IRPEF per IRAP non dedotta

 Proprio ieri, il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un provvedimento del direttore dell’Erario Attilio Befera, con cui si dà il via alla pubblicazione del modello con istruzioni e specifiche tecniche, utile per chiedere in rimborso dell’IRPEF e dell’IRES versate in modo erroneo.

Le aziende che per la mancata deduzione dell’IRAP collegata alle spese per il personale dipendente e assimilato, hanno versato una quota maggiore di IRPEF o di IRES, adesso possono fare al domanda per ottenere il rimborso dei versamenti in eccedenza.

Possono chiedere il rimborso tutti i soggetti che determinano la base dell’imposta regionale sulle attività produttive, quindi le società di capitali, gli enti commerciali, le imprese individuali e le società di persone, gli enti e le società finanziarie, le banche, le assicurazioni, le persone fisiche, le società semplici e tutti contribuenti il cui reddito può essere equiparato agli esercenti delle arti e delle professioni.

Siccome si tratta di un rimborso legato all’IRAP possono presentare la domanda anche gli imprenditori agricoli e le imprese commerciali che siano tali per opzione o per regime naturale come ad esempio gli enti provati non commerciali.

Il modello per chiedere il rimborso è già disponibile ma occorrerà attendere il 3 gennaio 2013 perché sia disponibile il software per la trasmissione telematica del modello.

Bozza modello IRAP/2013 pronta online

 FiscoOggi, che è la rivista telematica ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, parla della cosiddetta fabbrica dei modelli alludendo ai modelli di dichiarazione dei redditi che l’Erario sta illustrando in anticipo ai cittadini. Abbiamo avuto modo di parlare della bozza del 730 e di quella del modello 770 semplificato ed ordinario.

Adesso prendiamo in esame il modello IRAP 2013 che è finalmente disponibile in rete con le istruzioni per la compilazione da effettuare a partire dall’anno prossimo. Quali sono le novità più interessanti?

Lo sconto più elevato sugli under35. Giovani e donne che vogliono entrare nel mondo del lavoro potrebbero trovare un nuovo canale d’ingresso nell’articolo 2, comma 2 del decreto “Salva Italia” visto che per imprese che assumono a tempo indeterminato giovani e donne che non hanno ancora compiuto 35 anni, nel 2012 possono avere sconti più corposi. Per l’anno d’imposta 2011 la deduzione era di 4600 euro, per il 2012 sarà di 10600 euro.

Se le assunzioni sono portate a termine  in Abruzzo, in Basilicata, in Calabria, in Campania, in Molise, in Puglia, in Sardegna o in Sicilia, allora lo sconto passa dai canonici 920o ai 15200 euro.

La deduzione, che interessa tutti i soggetti passivi Irap, non comprende invece le Amministrazioni pubbliche, le imprese che operano in concessione o a tariffa in uno dei seguenti settori: acqua, trasporti, energia, infrastrutture, poste, comunicazione, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Aiuto garantito ai terremotati danneggiati

 Sono stati inseriti nella legge di Stabilità 2013, approvata con atto del Senato 3584, due emendamenti che vanno a favore dei contribuenti e delle imprese che hanno subito un danno economico in relazione al sisma del maggio 2012. I destinatari del provvedimento sono i soggetti che hanno la loro residenza o il domicilio fiscale in uno dei territori coinvolti dal terremoto.

Gli emendamenti, che si possono anche leggere online sono il 20.01000 e il 2.0.1000/1000 prevedono tra le altre cose che non siano applicate sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno del 2013.

I destinatari del provvedimento inserito nell’emendamento. Chi può accedere alle agevolazioni definite dalla Legge di Stabilità? Sicuramente i titolari di un reddito d’impresa, le aziende e coloro che sono titolari di un’attività agricola; ma anche i titolari di reddito da lavoro autonomo. E’ importante però che tutti abbiano la sede operativa o il domicilio fiscale in uno dei comuni colpiti dal sisma o che svolgano il loro business nel territorio terremotato.

Cosa fare per ottenere l’agevolazione. Occorre dimostrare di aver subito un danno economico diretto che si possa legare all’evento sismico. La dimostrazione deve passare dalla verifica della riduzione del volume d’affari, dalla scelta dell’impresa di ridurre il personale dipendente e di ricorrere alla cassa integrazione, dalla riduzione dei consumi e dalla riduzione dei costi variabili legati alla produzione.

La bozza del modello 770/2013

 Basta andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e navigare poi nella sezione dedicata ai modelli. In fondo alla pagina, sulla destra, si possono trovare già i “modelli in bozza“, validi per l’anno prossimo. Da qualche giorno sono stati aggiunti alla lista anche il 770/2013 ordinario e semplificato, sempre in bozza.

Le bozze dei modelli sono sempre accompagnate dalle istruzioni e le novità sono anche difficili da percepire completamente. Di certo c’è solo che le news sono relative alla tassazione dei redditi finanziari e la tassazione sui redditi da lavoro legati alla prima occupazione.

Il modello 770/2013 semplificato è usato dai sostituti d’imposta che devono comunicare le informazioni fiscali che riguardano i cittadini in relazione all’anno d’imposta 2012 che sta per concludersi. Le novità introdotte in questo modello sono le stesse valide per il modello CUD 2013 dove si prende in esame se il lavoratore dichiarante è alla prima occupazione e gli si applica una deduzione più ampia. E’ stata poi introdotta una nuova misura della quota esente relativa ai redditi da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera dai cittadini italiani.

Il modello 770/2013 ordinario deve essere usato invece dai sostituti d’imposta per la comunicazione dei dati correlati alle operazioni rilevanti per il fisco che riguardano proventi da partecipazioni, redditi di capitale erogati e via dicendo.

Gli errori sul versamento IMU

 Il versamento IMU è stato ormai archiviato, tranne per coloro che per ragioni varie hanno deciso di avvalersi del ravvedimento operoso. Ad ogni modo può capitare che nella compilazione del modello siano stati fatti degli errori, chi se ne occupa?

La risoluzione n. 2/DF, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate spiega bene che sono i comuni, da adesso in poi, gli interlocutori unici dei contribuenti per ogni procedura che riguarda l’IMU e quindi anche per gli errori commessi nella compilazione del modulo e nel pagamento dell’imposta.

Con la risoluzione del dipartimento delle Finanze sono stati chiariti i dubbi sui rimborsi e sui conguagli delle somme versate sia all’Ente locale che allo Stato. Facciamo un esempio.

Un anziano che per motivi di salute abbia deciso di trasferire la propria residenza in una casa di riposo, ha pagato comunque l’acconto dell’IMU sulla sua casa di proprietà, considerandola seconda casa. Dopo il pagamento però ha preso atto che il Comune ha assimilato la casa di proprietà all’abitazione principale ed elevando le detrazioni l’imposta è stata praticamente annullata.

La somma versata può essere chiesta indietro ma è necessario presentare un’unica istanza all’Ente locale di riferimento che si riserva di valutare l’idoneità della richiesta, anche se una somma dell’IMU è stata versata al Comune.

Scontrini: quello che resta nascosto

 La Guardia di Finanza si è impegnata molto nella ricerca degli evasori fiscali e da gennaio a novembre ha messo alle strette esercizi commerciali e piccoli artigiani, scoprendo che uno scontrino su tre resta sempre nascosto al fisco. La situazione cambia molto nello Stivale, da nord a sud.

Al sud, per esempio, lo scontrino fiscale è rilasciato soltanto nel 50 per cento dei casi, tanto che la Guardia di Finanza ha disposto la sospensione di oltre 5 mila attività proprio per non aver rispettato la legge sugli scontrini.

Molti commercianti non fanno scontrini e ricevute ma il tema è stato così portato in primo piano anche dai mezzi di comunicazione che sono cresciute in modo esponenziale anche le chiamate al 117 della Guardia di Finanza.

Soltanto nel mese di dicembre, le notizie relative a truffe portate alla luce, mostra un giro d’affari enorme. Le notizie delle Fiamme Gialle raccontano ad esempio la storia del ristorante in provincia di Palermo che offriva ottimi piatti della cucina tipica siciliana ma al fisco era in grado di dichiarare soltanto un euro di utile.

Più articolata e truffaldina la storia dei reati fallimentari e fiscali portata allo scoperto dai nuclei operativi della Guardia di Finanza di Frosinone. Si parla di distrazioni di beni aziendali pari a 800 mila euro oppure frodi al fisco per un totale di 600 mila euro.

 

Per indagare si può sbirciare in altri conti

 Capita spesso che molte truffe finanziarie e fiscali siano architettate attraverso l’istituzione di un giro di prestanome e personaggi truffaldini. Nel caso dei prestanome, in genere, i malintenzionati fanno ricorso alla disponibilità e alla buona fede di amici e parenti.

Siccome è una pratica molto frequente è quasi automatico che gli inquirenti abbiano la necessità di sbirciare anche sui conti di mariti, mogli e amici intimi dei soggetti protagonisti dell’inchiesta. Varie leggi e tante interpretazioni della normativa sulla privacy, spesso, hanno impedito di andare fino in fondo.

Adesso, dopo la sentenza 21420 del 30 novembre 2012 della Corte di Cassazione, qualcosa sta cambiando. L’Agenzia delle Entrate aveva mandato un accertamento nei confronti di un commerciante al fine di recuperare a tassazione, per l’anno d’imposta 2013, i maggiori redditi spostati sul conto della moglie che figuravano come accrediti e addebiti sul conto corrente della donna.

Il Ctr Liguria aveva rigettato l’appello della parte pubblica, annullando l’atto impositivo e giustificando la decisione con il fatto che non era possibile attribuire alcune movimentazioni all’attività commerciale del marito, perché, in linea teorica, potevano essere state compiute anche dalla moglie.

La Cassazione ha ricorso contro questa decisione lamentando il fatto che il Ctr non si era preoccupato di approfondire gli elementi indiziari. Sarebbe bastato considerare che la donna faceva la casalinga per capire che tanti movimenti economici non potevano esserle attribuiti. La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate.

Unico Enti non commerciali 2013

 In questo scorcio di fine anno l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo alla pubblicazione delle bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi che recepiscono una serie di novità introdotte dalle manovre economiche del Governo.

I dipendenti e tutte le categorie di contribuenti che compilano il modello 730 hanno già preso visione del modello di dichiarazione pubblicato in bozza con le istruzioni sul sito dell’Erario. Sono previste novità riguarda l’IMU per terreni e fabbricati e rispetto alle agevolazioni sempre collegate alla casa.

Per gli enti non commerciali, invece, il modello di dichiarazione dei redditi è l’Unico e qualche giorno fa abbiamo già parlato del fatto che dovranno pagare l’IMU e che è stato prolungato il termine entro cui presentare il modello EAS fino al 31 dicembre.

Passiamo adesso a considerare alcune novità del Modello Unico per gli Enti non commerciali 2013. L’IMU in acconto e a saldo relativa al 2012 dovrà essere inserita nel quadro RB che dovrà comprendere, tra le altre, anche le novità relative alle modifiche alla disciplina sulla tassazione degli immobili d’interesse storico o artistico di proprietà degli enti non commerciali.

Un’altra novità è la sezione III “Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta” inserita nel quadro RX dal quale è possibile attivare la richiesta di rimborso.

Le aziende che sono localizzate nella zona franca urbana del Comune di L’Aquila possono ottenere agevolazioni su Ires e Irap e per loro è a disposizione il nuovo quadro RS.

Bozza del 730/2013 online

 Una volta stabilite le coordinate e le caratteristiche dell’IMU è stata definita la bozza del modello 730/2013 ed è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia dell’Entrate provvista delle necessarie istruzioni.

Vista la premessa dedicata all’IMU è facile capire che il modello introduce delle novità riguardo l’imposta sostitutiva  e la tassa sugli immobili:  è stato depennato il regime agevolato per la determinazione del reddito dei fabbricati locati considerati d’interesse storico o artistico. In più sono state modificate le detrazioni del 36 e del 55 per cento.

Andiamo con ordine.

L’IMU in alcuni casi prende il posto dell’Irpef. L’IMU, secondo la nostra normativa fiscale, in alcuni casi sostituisce l’Irpef e le relative addizionali che i proprietari devono corrispondere al fisco riguardo terreni e fabbricati. Per i terreni, per esempio, nel caso in cui non siano affittati, l’IMU sostituisce IRPEF e addizioni sul reddico dominicale. Il reddito agrario dei terreni, invece, viene sottoposto alla tassazione ordinaria sui redditi. Se il terreno è affittato devono essere pagate sia l’IMU, sia l’IRPEF.

Tutte le situazioni possono essere indicate e specificate tramite le caselle 9 e 12 dei quadri A e B dedicati rispettivamente a terreni e fabbricati.

Le detrazioni d’imposta del 36 e del 55 per cento restano le stesse e sono state stabilizzate nel TUIR così nel 2013 saranno ricongiunte in un’unica tipologia di sconto.