La scheda informativa sul 730

 Il modello di dichiarazione dei redditi 730 è sotto la lente d’ingrandimento per il fatto che con un decreto del 26 aprile è stata posticipata la data per la presentazione del documento al sostituto d’imposta. Questo vuol dire che i contribuenti hanno più tempo per compilare e controllare il modello.

730 al sostituto con più calma

Il 730, come spiega l’Agenzia delle Entrate, un modello di dichiarazione dei redditi che si rivolge ai dipendenti e ai pensionati ed ha sicuramente dei vantaggi evidenti. In primo luogo è semplice da compilare e in fondo non richiede un impegno mentale visto che non devono essere eseguiti dei calcoli.

Il contribuente, in più, non deve trasmettere telematicamente il modello 730 all’Agenzia delle Entrate ma può avvalersi dell’intermediazione del sostituto d’imposta o del datore di lavoro. Interessante inoltre come il rimborso dell’imposta sia accreditato direttamente nella busta paga successiva alla presentazione della dichiarazione, quindi a luglio, se si tratta di dipendenti, oppure nella pensione di agosto o di settembre.

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Se invece dal 730 viene fuori un saldo a debito ci saranno, negli stessi tempi, delle trattenute adeguate a riequilibrare la situazione. Queste trattenute possono essere rateizzate ma è necessario pagare una piccola quota d’interessi. Il modello 730 può essere usato soltanto per alcune tipologie di reddito.

 

Novità per i rimborsi Iva trimestrali

 Tutti i soggetti che stanno preparando la richiesta del rimborso del credito trimestrale dell’Iva (modello Iva TR, da compilare e consegnare entro il 30 aprile 2013) avranno da confrontarsi con delle importanti novità.

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Con decorrenza 1 gennaio 2013, infatti, l‘aumento del volume d’affari derivante da operazioni effettuate verso soggetti passivi debitori dell’Iva in un altro Stato Ue, fa decrescere la possibilità di richiesta di rimborso dell’Iva trimestrale (o annuale) a credito.

Da questa data, infatti, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono inserire in fattura anche le “cessioni di beni e prestazioni di servizi” effettuate verso un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato dell’Unione Europea, anche se queste non sono passibili di Iva in Italia. In fattura, al posto della dicitura Iva, va annotato inversione contabile e la specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

La seconda novità introdotta a partire dal 2013 è che queste operazioni entreranno a far parte del volume di affari del contribuente. Fino allo scorso anno queste operazioni – le prestazioni di servizi “generiche”, rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi Ue – pur essendo soggette a emissione obbligatoria di fattura non venivano conteggiate nel totale del volume di affari.

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Quindi, saranno meno i contribuenti che potranno richiedere il rimborso trimestrale o annuale: essendo questi i soggetti che richiedono la restituzione dell’eccedenza a credito nel caso in cui siano effettuate cessioni all’esportazione e operazioni assimilate non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale di tutte le operazioni effettuate. Questo 25% si calcola sul volume di affari e, aumentando il volume d’affari, la percentuale si riduce.

Il reddito fondiario e i famigliari a carico

 Molti contribuenti si rivolgono direttamente all’Erario per conoscere la soluzione ad alcuni dubbi. In genere, se ci si reca presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, si possono ottenere i riferimenti provinciali cui inviare l’interpello. Si tratta di una domanda posta a cui si occupa di fisco, con l’eventuale proposta di una soluzione interpretativa.

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Qualora l’Erario latitasse o comunque non fornisse la risposta entro 90 giorni, quindi entro 3 mesi, il contribuente sarebbe autorizzato ad adottare la soluzione proposta. Oltre l’interpello ci sono numerosi canali d’interazione con l’Agenzia delle Entrate, basti pensare al call center che risponde ad una domanda per volta posta dal contribuente. In ultimo ci sono gli esperti di FiscoOggi, il quotidiano online dell’Agenzia.

Variazione dell’aliquota IMU

Proprio a FiscoOggi, una contribuente, ha posto un quesito. Ha spiegato che nel 2012 il marito è stato considerato a suo carico, visto che aveva percepito soltanto una pensione d’invalidità esente dalla tassazione IRPEF. Il marito, però, nel 2013 aveva ereditato il 50 per cento di un immobile libero. La contribuente ha chiesto di poter considerare ancora il marito come famigliare a carico.

L’Agenzia spiega che con la reintroduzione dell’IMU sono state sostituite in una volta sia l’ICI che l’IRPEF  con le relative addizionali. Per cui, per un reddito fondiario prodotto dagli immobili non locati e soggetti ad IMU, non è prevista la tassazione IRPEF per cui il marito della contribuente non ha un reddito tale da essere escluso dal computo dei famigliari a carico.

Novità sull’imposta di registro

 Se la cartella esattoriale segue una sentenza passata in giudicato, allora la prescrizione del reato ha durata decennale. La novità, così espressa, non dice molto. E’ necessario infatti approfondire la questione analizzando i fatti alla base del pronunciamento della Corte di Cassazione.

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Il tema al centro del dibattito è l’imposta di registro. Se l’Erario pretende il pagamento di una cartella sulla base di una sentenza passata in giudicato, la stessa cartella esattoriale deve essere emessa entro dieci anni dal termine di prescrizione. In questo caso, infatti il credito è stato accertato dopo un contenzioso. Dunque, il caso descritto non rientra nell’applicazione del termine triennale o annuale di scadenza.

Un altro caso di perdita dei benefici prima casa

La vicenda processuale che ha indotto i giudici a precisare il da farsi è relativa ad una concessionaria del servizio di riscossione dell provincia di Benevento che ha notificato ad un contribuente una cartella di pagamento che derivava da un ruolo reso esecutivo il 31 marzo del 2003 e conseguente ad una sentenza emessa dal CTR della Campania.

Il contribuente, considerando che l’impugnazione non era avvenuta entro l’anno dovuto, faceva appello alla ratione temporis ed in una prima fase ha anche avuto ragione. In appello invece si è specificato che, vista la presenza di una sentenza passata in giudicato, doveva essere considerato corretto il termine triennale per la notifica.