Oltre il fisco gli aumenti delle bollette in arrivo

 I servizi si pagano, è per questo che si versano le tasse all’Erario, ma ci sono dei servizi che si pagano a parte all’azienda erogatrice, per esempio il gas o l’enegia elettrica, i cui prezzi sono disciplinati dall’Autorità garante.

Ancora un rinvio per la TARES

L’AEEG, tre mesi fa, ha annunciato il calo delle bollette del gas e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo ma, questa pausa nella tassazione era soltanto finalizzata al perfezionamento di un nuovo sistema per la definizione del prezzo del gas, soprattutto in relazione ai clienti che hanno aderito al mercato di maggior tutela dal primo aprile 2013.

La notizia che dunque non ci aspettavamo di ascoltare è quella di un aumento in arrivo. A cosa si deve e in quanto consiste questa variazione? La precedente riduzione dell’imposta, su base annua, era stata calcolata in 50 euro. Questa riduzione sarà stoppata visto che si prevedono circa 280 milioni di spese in più da spalmare sulle bollette degli utenti.

Non basta la bolletta dell’elettricità per dimostrare la residenza

C’è in corso anche un procedimento sanzionatorio da parte dell’AEEG , nei confronti di 6 compagnie che sono in ritardo con i pagamenti e avrebbero dovuto versare circa 400 milioni di euro tra il 1 dicembre 2011 e il 31 maggio 2012.

Rimborsi Iva 2013, le novità volute da Befera

 Alle imprese italiane non arriveranno solo i soldi provenienti dallo sblocco del pagamento dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, ma anche i rimborsi IVA, per un totale di 6,5 miliardi di euro che l’Agenzia delle Entrate dovrà erogare tra il 2013 e il 2014.

► Calendario in 15 tappe per il rimborso dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni

E’ stato il direttore dell’Agenzia a introdurre durante l’audizione in Parlamento sul decreto per lo sblocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni le importanti novità previste per i rimborsi. Due i provvedimenti previsti da Befera.

Il primo provvedimento, che sarà emanato direttamente dall’Agenzia, riguarderà i tempi e i modi per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi Iva, che saranno di 2,5 miliardi di euro nel 2013 3 di 4 miliardi nel 2014.

Il secondo provvedimento, invece, che entrerà in vigore dal 2014, prevede l’aumento da 516 mila euro a 700 mila euro del limite annuo delle compensazioni effettuate tramite modello F24. Con questo provvedimento, coloro che matureranno un credito Iva dovranno indicare nella dichiarazione la modalità di recupero del credito con possibilità di scelta tra:

► Quando l’IVA è indetraibile

– compensazione attraverso i modelli F24;

– rimborso con procedura semplificata all’agente della riscossione;

– credito per la gestione IVA dell’esercizio successivo.

 

Befera sullo “slocca debiti”

 Il decreto legge numero 35/2013, quello che sblocca i soldi per saldare i debiti della pubblica amministrazione, ha sicuramente un obiettivo di fondo: immettere immediatamente la liquidità necessaria nel nostro sistema economico puntando sull’accelerazione del pagamento dei debiti della PA.

A spiegare le finalità del provvedimento che per molti è stato il colpo di coda del Governo Monti, ci ha pensato Attilio Befera, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, parlando alle Commissioni parlamentari speciali.

La Francia ci prova con la moneta locale

Il decreto tanto discusso mette ordine in almeno due situazioni. In primo luogo, per quanto riguarda i rimborsi d’imposta, ha aumentato le erogazioni per circa 2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014. In più ha elevato la soglia della compensazione tra crediti e debiti fiscali da 516 a 700 mila euro.

L’Italia s’indebolisce senza decisioni

In secondo luogo, il decreto, per quanto riguarda la compensazione dei crediti commerciali con i debiti fiscali, offre la possibilità di usare i debiti delle PA per compensare le somme dovute agli istituti tributari.

Molto importante la questione dei rimborsi. Il decreto prevede che sia il direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisca modi e tempi delle erogazioni come indicato dal decreto legge e poi si prevede un innalzamento dal 516 a 700 mila euro del limite annuo delle compensazione fatte tramite F24 dal 2014 in poi.

Per i sequestri basta la disponibilità della casa

 Un soggetto che sia indagato e non possegga una casa ma ne abbia la disponibilità anche parziale, è passibile di sequestro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15995 dell’8 aprile.

Il reddito fondiario e i famigliari a carico

I porporati hanno stabilito che è legittimo il sequestro preventivo di un immobile che sia in comproprietà tra l’evasore e sua moglie anche se è quest’ultima a pagare il mutuo sulla casa con i propri redditi. Il sequestro, infatti, può essere applicato anche ai beni che sono disponibili per l’indagato e può riguardare sia il prezzo, sia il profitto del reato.

Tutto nasce da un caso concreto. Il Gip aveva emesso un’ordinanza di sequestro preventivo per un contribuente che aveva donato i suoi tre appartamenti alla moglie ai due figli. Per il sequestro è stato fatto ricorso e il ricorso è arrivato in Cassazione dove i giudici hanno ascoltato la lamentela della donna sull’illegittimità della misura. Secondo la ricorrente il sequestro doveva interessare soltanto la metà dell’immobile di proprietà dell’evasore.

Per le agevolazioni sulla prima casa vale il dato anagrafico

I giudici della Corte di Cassazione però, hanno ritenuto legittimo il provvedimento impugnato dalla donna. Il fatto è che ai fini di un sequestro preventivo che debba essere funzionale alla confisca, viene sequestrano e confiscato non il il bene in base alla disponiilità dell’indagato ma il bene in base al profitto o al prezzo del reato.

Il rimborso per i bonus di ristrutturazione

 Chi ha fatto dei lavori in casa finalizzati alla riqualificazione dell’edificio nella speranza di avere un appartamento energeticamente più efficiente, ha potuto beneficiare di uno sconto che era del 36 per cento, poi è stato elevato al 50 e presto, dal primo luglio, tornerà ad essere del 36 per cento.

La documentazione per il 730

Come barcamenarsi in questa giungla di percentuali e sconti? Come chiedere il rimborso per le spese sostenute? Tutto cambia in base al periodo dei lavori che può non coincidere con l’anno solare e fiscale e può essere a cavallo delle due percentuali, nel senso che le ristrutturazioni possono essere iniziate quando si aveva lo sconto del 36 per cento e poi si possono essere concluse, con tanto di pagamenti, nel secondo periodo.

Un contribuente, scrive all’Agenzia delle Entrate per sapere se le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia, iniziata prima del 25 giugno con il pagamento di un anticipo e conclusa dopo quella data con il saldo dei restanti pagamenti, beneficino della detrazione del 36 o del 50 per cento.

Per le agevolazioni sulla prima casa vale il dato anagrafico

L’Erario ribadisce che per tutte le spese documentate e sostenute a partire dal 26 giugno 2012 e terminate con i rispettivi pagamenti entro il 30 giugno del 2013, ottengono una detrazione del 50 per cento per la cifra che rientra entro i 96 mila euro per unità immobiliare. Le spese sostenute prima del 25 giugno 2012 invece ottengono una detrazione al 36 per cento e devono far riferimento al tetto di spesa di 48 mila euro.

I bonus sulla ristrutturazione edilizia nel modello 730

 E’ arrivato il momento di compilare il modello il 730 per la dichiarazione dei redditi e in questo modello devono essere inseriti anche i dati relativi alle ristrutturazioni edilizie. Il modello 730 deve essere presentato entro il 30 aprile al datore di lavoro ed entro il 31 maggio ad un caf o a un professionista abilitato.

I prestiti più convenienti per le ristrutturazioni

In pratica chi ha effettuato dei lavori di ristrutturazione, per usufruire del bonus del 36 o del 50 per cento, deve inserire le informazioni giuste nella dichiarazione. Prima di tutto devono essere comunicati al fisco i dati catastali degli immobili.

Osservatorio Findomestic su casa e arredamento

Questi sono inseriti nella sezione III-B. In particolare nelle righe E51 ed E53 deve essere compilata la colonna 2 inserendo il codice 2 per le spese sostenute nel periodo in cui la detrazione era pari al 36 per cento e il codice 3 per i periodi in cui si poteva usufruire del bonus al 50 per cento.

Per l’anno d’imposta 2012, infatti, la detrazione IRPEF cambia in base al periodo dei lavori. Lo sconto del 36 per cento può essere applicato su una spesa massima di 48 mila euro per unità immobiliare se le spese sono state saldate entro il 25 giugno 2012, mentre a partire dal giorno successivo e fino al 31 dicembre 2013, tutti gli interventi possono essere scontati del 50 per cento.

Tasse ambientali più leggere in Italia

 Il nostro paese è tartassato dalle tasse, per usare un gioco di parole. Le ultime novità riguardano la decisione di far slittare a dicembre l’aumento della Tares, con la necessità di ritoccare invece nel breve periodo l’IMU e l’IRPEF al fine di sostenere il finanziamento alle imprese.

Nel decreto in cui si parla dello sblocco dei 40 miliardi di euro per le pubbliche amministrazioni, infatti, si parla anche delle imprese nostrane. Per tutti questi motivi stupisce la notizia ripostata da Italia Oggi riguardante le tasse ambientali.

Per la casa ecologica il rimborso del mutuo è più semplice

Sembra infatti che lo stato italiano, da questo tipo d’imposte, abbia ricavato nel 2011 circa 43,9 miliardi. La situazione nostrana, rispetto a quella europea, fa ben sperare visto che siamo il paese con la maggiore contrazione certificata delle tasse ambientali, nel periodo che va dal 1995 al 2010.

L’incidenza delle imposte verdi sul PIL è stata bassa e ci troviamo praticamente nella stessa situazione del Portogallo e della Grecia. I risultati dell’indagine sono stati confermati e presentati da Legambiente e sono contenuti nel report Ambiente Italia 2013.

Mutui più convenienti per gli ecologisti

Dei 43,9 miliardi di euro di tributi ambientali del 2011, la maggior parte, 33 miliardi di euro, è da attribuire alle tasse energetiche, poi ci sono le tass automobilistiche che rappresentano il 23,5 per cento del totale e infine i tributi da discarica e le altre imposte.

Cosa succede nel caso di vendita anticipata della prima casa

 Chi compra la prima casa e aderisce alle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto, per non far decadere queste agevolazioni, non deve vendere l’abitazione nell’arco di cinque anni. Si può però evitare la decadenza delle agevolazioni, vendendo anticipatamente la casa, soltanto se si acquista un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Online l’annuario del contribuente

Una sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento. Si tratta della sentenza numero 3783 del 15 febbraio 2013. I porporati sono intervenuti sull’individuazione del termine iniziale di decadenza che può essere usato dall’Amministrazione finanziaria per contestare le operazioni dell’acquirente di un fabbricato.

Pressione fiscale in aumento nei paesi dell’Ocse

Per risolvere la questione c’è un solo modo: acquistare una “nuova prima casa” nel quinquennio. In pratica il contribuente che abbia ottenuto le agevolazioni fiscali e abbia poi ceduto l’abitazione entro i primi 5 anni, può evitare di pagare l’aliquota ordinaria del 30 per cento, acquistando un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Per quanto riguarda il recupero delle imposte che non sono state pagate, può avvenire soltanto alla scadenza del quadriennio, se il contribuente non ha effettuato un nuovo acquisto. In questo caso, in via definitiva, perde l’agevolazione di cui ha temporaneamente goduto.

Confermata dalle Entrate la proroga dello spesometro

 Il fisco prosegue sulla sua strada ed ha deciso di prorogare lo spesometro 2013. L’Agenzia delle Entrate ha voluto far luce sulla questione, pubblicando un importante comunicato stampa il 15 aprile.

Le prossime scadenze fiscali

In pratica ha spiegato che i contribuenti devono procedere in questo periodo con la comunicazione delle operazioni che sono rilevanti ai fini IVA ma per farlo avranno più tempo, visto che la scadenza prevista per le comunicazioni non è più il 30 aprile come l’anno scorso.

Notizie dell’ultimo minuto per gli ex minimi

Cosa dice di così importante il comunicato dell’Agenzia delle Entrate? In primo luogo ha ribadito che la comunicazione obbligatoria all’Erario, di tutte le operazioni IVA e di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, è valida anche per importi inferiori a 3000 euro. Le operazioni IVA sono quelle eseguite a partire dal primo gennaio 2012, tra gli operatori economici.

Il tetto per le comunicazioni per cui non è previsto l’obbligo di fattura, quindi per i rapporti business to consumer, è fissato a 3600 euro. A breve ci sarà dunque un’altra comunicazione relativa all’approvazione di un nuovo modello di comunicazione, una specifica delle informazioni tecniche per la comunicazione dei dati relativi al 2012 e poi anche una previsione delle semplificazioni per chi si occupa di noleggio e locazione.

Riguardo alla proroga sembra sia stata stabilita in autunno ma non c’è una data precisa.

Novità nell’UNICO 2013 per società di comodo

 Per chi non è esperto di fisco, parlare di società di comodo può sembrare fuori luogo visto che è una dicitura un po’ vaga. Invece le società di comodo sono delle forme societarie del tutto legali, delle società che hanno reddito e che devono dichiararlo.

Compilare il 730 in autonomia

Il modello di dichiarazione a loro disposizione è l’UNICO 2013 per le società di comodo. Le novità sono già state presentate nel 2011, nella manovra di ferragosto ed ora entrano a regime per tutti i soggetti che hanno “lavorato” nel periodo d’imposta 2012.

Online l’annuario del contribuente

Con la manovra di ferragosto, in pratica, è stata introdotta un’aliquota IRES maggiorata per i soggetti considerati non operativi. La maggiorazione è pari a 10,5 punti percentuali. I soggetti non operativi sono quelli che non hanno superato il cosiddetto “test di operatività”, quindi ai soggetti che si considerano in perdita sistematica, ma anche ai soggetti IRES che hanno una partecipazione in soggetti considerati non operativi.

La maggiorazione si applica praticamente al reddito complessivo netto oppure alla quota del reddito imputata per trasparenza dai soggetti non operativi.

Il soggetto passivo IRES non di comodo, deve invece applicare la maggiorazione al reddito imputato per trasparenza.