Assistenza sanitaria e spese mediche nel 730

 In questi giorni tantissimi contribuenti sono alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e non sempre riescono a gestire deduzioni e detrazioni. In alternativa al CAF o ai professionisti abilitati, si può sempre chiedere una consulenza all’Agenzia delle Entrate, usando il canale di contatto offerto da Fisco Oggi.

Certo è che con le novità introdotte in materia di tassazione, si guardi la reintroduzione dell’IMU, e in materia di detrazione e deduzione d’imposta, è difficile comprendere franchigie e tetti massimi per alcune spese.

Online l’annuario del contribuente

Un contribuente, in particolare, è inciampato sulle spese mediche rimborsate e sulle spese di assistenza sanitaria. La domanda posta all’Erario è stata così formulata:

Al punto 131 del mio Cud è indicato l’importo di 3.124,10 euro. Posso detrarre l’importo delle spese mediche sostenute oppure solo la parte non rimborsata dall’assicurazione?”

Compilare il 730 in autonomia

La risposta fornita è la seguente. Il punto 131 del CUD 2013 serve al sostituto d’imposta per indicare i contributi per l’assistenza sanitaria versati a enti e casse. I contributi inseriti in questo frangente hanno un’esclusiva finalità assistenziale e sono definiti in base al contratto siglato tra il lavoratore e l’azienda, oppure dipendono da un regolamento aziendale.

Queste somme, versate dal datore di lavoro, non devono essere considerate parte del reddito da lavoro dipendente fino all’importo massimo di 3615,20 euro.

Sempre necessario il contratto d’appalto

 Cosa dimostra al fisco che un’azienda che ha vinto l’appalto per la fornitura di un servizio ha effettivamente offerto questo servizio tanto da aver sostenuto dei costi da portare in dichiarazione?

Cosa succede nel caso di vendita anticipata della prima casa

Una domanda che nasconde il dubbio dell’amministrazione tributaria in merito alla liceità di alcune operazioni portate a termine dalle ditte di servizi. La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito ad una vicenda particolare, con l’ordinanza numero 7897 del 28 marzo ha spiegato che per la deduzione d’imposta riguardo i redditi per lavori edili, è necessario sempre il contratto d’appalto.

Il fatto riguarda una società cui era stato chiesto il di versare una tassa relativa a costi non riconosciuti per Irpeg e Ilor. Il giudice del riesame dopo l’appello favorevole all’azienda da parte della Commissione tributaria regionale, ha spiegato che i costi relativi alla costruzione di un capannone erano deducibili sulla base delle fatture regolari presentate dall’azienda.

I kit omologati non escludono l’inerenza

L’Amministrazione tributaria, non contenta, è ricorsa in cassazione e lì i porporati hanno spiegato che il contratto d’appalto deve essere sempre presente in forma scritta, insieme alle fatture che riguardano elementi identificativi del rapporto tra due aziende. Quindi le fatture sono idonee ma da sole non bastano.

Tutti i Money Transfer a rapporto delle Entrate

 Immaginate di fare un giro per la Capitale oppure di visitare una grossa metropoli italiana. Non avrete difficoltà a riconoscere tra le botteghe aperte di domenica, anche i famosi Money Transfer, quei servizi, spesso gestiti da extracomunitari, che consentono d’inviare denaro dall’Italia all’estero.

In questo momento tutti gli istituti di pagamento, gli agenti italiani e quelli stranieri, sono tenuti a rispettare gli adempimenti indicati nell’articolo 11 del decreto legge numero 201 del 2011 e sembra che l’Agenizia delle Entrate sia decisa a tenere sotto controllo la situazione.

Abbinamento: base dell’investimento

In pratica, tutti gli operatori finanziari dell’Unione Europea che per il trasferimento di denaro usano le strutture italiane, dovranno trasmettere i dati collegati all’attività svolta, in più dovranno rispondere alle richieste legate alle indagini finanziarie.

A spiegarlo nei dettagli è una nota dell’Agenzia delle Entrate pubblicata l’11 aprile 2013.

Strategie utili: Bungee con le opzioni binarie

Gli istituti di pagamento, di qualsiasi nazionalità, autorizzati ad operare nel nostro paese anche senza succursali, soltanto attraverso l’erogazione di servizi, devono fare almeno due cose: in primo luogo ogni mese devono inviare all’archivio dei rapporti finanziari l’esistenza di relazioni compiute per conto proprio o per terzi, indicando i dati anagrafici degli attori. Poi annualmente devono fornire informazioni integrative dove rischesto. In secondo luogo è necessario predisporre una procedura telematica per le richieste d’indagini finanziarie inoltrate dall’Amministrazione finanziaria italiana.

 

Le regole tecniche per la TARES

 La TARES, la nuova tassa che va a sostituire la vecchia TARSU e aggiunge anche il pagamento di alcuni servizi comunali, scatterà soltanto a dicembre. Sotto l’albero di Natale i contribuenti troveranno una maggiorazione dell’imposta pari a 0,30 centesimi di euro per metro quadro. Intanto, però, sono state definite delle regole tecniche per l’oliare il meccanismo di comunicazione.

Quanta Tares si pagherà in più

In particolare sono state definite delle regole tecniche per l’interscambio dei dati catastali. Tutti i dettami relativi alle modalità pratiche per la trasmissione delle notizie tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate, informazioni relative alle superfici degli immobili iscritti nelle mappe, sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le reogle tecniche per lo scambio di informazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni, con i dati relativi alla superficie delle case, all’iscrizione al catasto, alla planimetria corrispondente, sono pubbliche. Basta recarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area di competenza relativa al Territorio.

Ancora un rinvio per la TARES

E’ stata predisposta un’area che si chiama “Tares e dati del Catasto a confronto. Interscambio tra Agenzia e Comuni”. Nella sezione ci sono dati da usare per l’accertamento del tributo comunale TARES.

Il provvedimento è stato accolto con favore anche dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (l’ANCI).

I kit omologati non escludono l’inerenza

 Anche se s’installa un kit omologato su una macchina, questa non può essere considerata “ad uso ufficio” con i conseguenti benefici fiscali, quindi il kit non giustifica la deducibilità dei costi o la detraibilità dell’IVA. Il discorso cambia se il kit è permanente, se cioè rappresenta un’attrezzatura istallata “una volta per tutte”. E’ questo il senso della sentenza della Corte di Cassazione numero 7896 del 28 marzo scorso.

Pronto il risarcimento per alcuni assicurati

Il pronunciamento è arrivato alla fine della disamina di un fatto importante. L’Agenzia delle Entrate ha inviato degli avvisi di accertamento relativi all’IRPEF, all’IRAP e all’IVA per gli anni d’imposta 2002 e 2003 per un geometra. Il motivo della contestazione nasce dal fatto che secondo l’Erario ul geometra aveva detratto l’IVA per l’acquisto di una macchina e aveva anche detratto i costi legati al suo utilizzo.

Cosa bisogna sapere delle assicurazioni che cambiano

Invece, alla luce degli atti previsti per l’immatricolazione, non risultava che l’automobile fosse ad uso ufficio e comunque non era chiaro che il veicolo fosse strumentale all’attività da libero professionista.

L’Agenzia delle Entrate ci ha voluto vedere chiaro dopo una notifica, da parte delle Fiamme Gialle, inviata allo stesso contribuente. La Finanza, infatti, aveva effettuato una ricerca su diversi autoveicoli per capire quali fossero in circolazione per uso ufficio, con regolare immatricolazione e quali al contrario non avessero i documenti in regola nonostante i benefici fiscali.

Pressione fiscale in aumento nei paesi dell’Ocse

 Nei paesi dell’Ocse la pressione fiscale sul lavoro è in aumento. Tutte le statistiche aggiornate saranno diffuse il mese prossimo quando andrà in stampa il “Taxing Wages 2013”. In questo documento, si dimostra che gli oneri di sicurezza sociale l’imposta media sui redditi da lavoro dipendente sono cresciuti dello 0,1 per cento nel 2012 per arrivare, mediamente, al 35,6 per cento.

Sempre più pesante il fisco sui salari italiani

In pratica le imposte sui salari sono aumentate in 19 paesi su 34 che compongono l’Ocse e sono cresciuti soprattutto in Olanda, in Polonia, in Spagna, nella Repubblica slovacca e in Australia.

Nel 2012 c’è stato il record storico della pressione fiscale

Se però si considerano tutti i paesi, allora si scopre che la pressione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, dal 2010 ad oggi, è cresciuta in 26 paesi su 34. Diverso era nel triennio 2007-2010 quando in diversi paesi dell’Ocse si faceva la corsa alla riduzione delle imposte.

La pressione fiscale, per quanto riguarda i lavoratori single senza figli è alle stelle in Belgio dove arriva anche al 56 per cento ed è al minimo in Cile dove è appena del 7 per cento. L’Italia si piazza al sesto posto con il 47,6 per cento, preceduta anche da Francia, Germania ed Ungheria.

Online l’annuario del contribuente

 Siete interessati a conoscere tutto quello che il fisco vi riserva? Allora non avete strumento migliore dell’Annuario che è pensato come una guida per i contribuenti che ogni anno devono effettuare la dichiarazione dei redditi e vogliono farlo senza problemi.

Qualche elemento importante sull’UNICO Mini 2013

La guida dell’Agenzia delle Entrate è stata aggiornata ed ora è anche più ricca di contenuti visto che ha dovuto prendere in carico la spiegazione delle novità introdotte in materia fiscale: per esempio l’Ivafe, il redditometro oppure la mediazione finanziaria.

Compilare il 730 in autonomia

Le parti dell’Annuario del contribuente che sono state aggiornate sono sostanzialmente 3: la parte dedicata alla Rendite finanziarie e alla tassazione dei beni di lusso (parte IV), la parte V dedicata alle misure contro l’evasione e la parte VIII dedicata al contenzioso e agli strumenti per evitarlo.

Prendiamo adesso in esame le misure contro l’evasione, quelle della parte V, modificata sulla base del decreto legge numero 201/2011. In pratica è stato definito che tutti gli istituti di credito e le agenzie finanziarie devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i movimenti finanziari dei loro clienti. L’Agenzia ha definito già la scadenza per l’invio delle pubblicazioni ed ha già parlato del tipo di informazioni da trasmettere.

La scadenza è stata fissata al 31 ottobre 2013 ed entro quella data dovranno essere inviati i dati relativi al 2011, poi tutti i dati acquisti dovranno essere conservati per i controlli fino al 31 dicembre del 2014.

Compilare il 730 in autonomia

 E’ stata avviata la stagione delle dichiarazioni dei redditi e già si parla di precompilati e di dichiarazione dei redditi in autonomia. La verità è che mentre il modello Unico è un po’ ostico anche per il contribuente che abbiamo la contabilità semplificata, al contrario il modello 730 è di facile comprensione ed utilizzo.

Le spese mediche detraibili dal 730

In più da qualche anno è possibile usare un computer e un lettore pdf per avere un rapporto sereno con il fisco. L’applicazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è molto intuitiva ma si addice soprattutto a coloro che ormai usano il computer per scrivere qualsiasi cosa.

La versione aggiornata del software 730/2013 editabile, è online sul sito dell’Erario. Con un buon computer e un programma in grado di visualizzare e stampare i documenti ottenuti in formato pdf, il gioco è fatto. Basta compilare la dichiarazione dei redditi, firmarla e quindi presentarla al datore di lavoro entro il 30 aprile, oppure ad un Caf entro il 30 maggio.

Gli sconti sull’IRPEF dell’affitto degli studenti

E’ sempre disponibile online anche il modello 730-1 che serve per operare la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef. Interessante l’aggiornamento dei beneficiari dell’8 per mille. Anche questa scheda si può compilare direttamente al computer. Il programma, alternativo al modulo cartaceo, non è tarato per effettuare le verifiche sulle informazioni inserite.

La vendita in stock nasconde i ricavi in nero?

 Il fisco si sta interrogando su quello che succede nel settore del commercio al fine d’individuare delle situazioni che possono mascherare atteggiamenti fraudolenti. Nel mirino sono fine le cosiddette vendite a stock che spesso possono nascondere una serie di ricavi in nero.

Apple denunciata da Greenlight Capital

Tutto nasce da una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 7693 del 27 marzo, con cui i giudici hanno accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria che riteneva la vendita in stock di un commerciante d’abbigliamento, un modo per eludere il fisco. L’amministrazione finanziaria aveva per questo chiesto di recuperare le tasse sui maggiori ricavi del commerciante, non dichiarati al fisco.

Elusione fiscale: colpiti Google, Amazon e Starbucks

Il sospetto sull’attività commerciale è arrivato osservando il comportamento del venditore che anziché usare i saldi di fine stagione che sono vantaggiosi sia per chi compra sia per chi vende, ha preferito vendere in stock, la merce acquistata da poco tempo, ad un prezzo molto più basso di quello d’acquisto.

I saldi di fine stagione, secondo il fisco, sono uno strumento importante nelle mani dei commercianti che possono ribassare i prezzi ma evitare di mandare in cantina le vecchie collezioni. Mentre il commerciante “pizzicato” dall’Erario rifiutava di fare i saldi, usando le vendite in stock, considerate dai più antieconomiche per chi vende.

La Scia e la Dia non prevedono il bollo

 La Scia e la Dia sono considerate delle dichiarazioni di inizio attività che si presentano in sostituzione delle denunce e non possono essere considerate delle istanze, quanto piuttosto un dei semplici avvisi. Per questo, in tali dichiarazioni, non deve essere pagata l’imposta di bollo.

La casa non è una spesa per tutte le famiglie italiane

Le imprese che devono per legge comunicare l’inizio, la cessazione o la modifica di un’attività produttiva attraverso la Scia, se non uniscono alla dichiarazione anche un provvedimento o una certificazione, non devono pagare l’imposta di bollo.

La comunicazione sui lavori energetici pluriennali

Al contrario il bollo da 14,62 euro a foglio serve nel caso della richiesta di nulla osta di fattibilità, documento che i titolari di un’impresa devono chiedere al comando dei Vigili del Fuoco.

A fare chiarezza sull’argomento ci ha pensato la risoluzione 24/E dell’Agenzia delle Entrate che ha spiegato i casi in cui l’imposta di bollo deve essere applicata e quelli in cui invece non è necessaria.

Siccome la richiesta di nulla osta per i lavori, inviata ai Vigili del Fuoco, prevede poi il rilascio di un certificato, l’emanazione di un atto amministrativo, allora è necessario pagare l’imposta di bollo. Cosa che non può essere valida quando invece la risoluzione non comporta alcun atto amministrativo.