Finti maghi e ministri del culto alle prese col Fisco

 La Commissione tributaria regionale di Trieste è intervenuta sulla tassazione dei redditi non dichiarati dal ministro di un culto religioso che non è riconosciuto dall’ordinamento del paese.

► Gli interessi di mora sono più consistenti

La sentenza numero 66/08/2012 spiega che l’ufficio che, dopo diversi avvisi di accertamento, ha recuperato la tassazione sui redditi non dichiarati dal contribuente in questione, ha operato in modo legittimo. In realtà, il ministro del culto, che potrebbe anche un mago o un chiaroveggente, aveva contestato gli avvisi di accertamento emessi dalla Guardia di Finanza.

Le Fiamme Gialle, infatti, dopo una serie di indagini legate ai conti correnti bancari intestati al contribuente, avevano esaminato una serie di movimenti finanziari, legati a più anni d’imposta, che non corrispondevano al reddito dichiarato al fisco dal contribuente, che, tra l’altro, percepiva il trattamento pensionistico minimo.

► Anche se non c’è il difensore ci si può informare

La Guardia di Finanza ha quindi accusato il ministro del culto di omissione nella presentazione delle dichiarazioni fiscali. per la cronaca, “l’imputato”, era anche risultato proprietario di un terreno e di un fabbricato, usato come luogo di culto. In questo fabbricato, per esempio, erano distribuite bottiglie d’acqua considerata benedetta e ricavata da un pozzo che il contribuente aveva scavato in quella proprietà.

Molto importante, oltre all’analisi dei conti correnti, anche quella del sito internet del luogo di culto, in cui, tra i servizi, s’indicava anche quello di “chiaroveggenza”. La contestazione si è basata sull’indicazione delle somme incriminate come proventi di una libera donazione dei fedeli. La spiegazione non ha convinto la Finanza.

L’esenzione IMU degli enti no profit

 Sono state necessarie due risoluzioni del dipartimento delle Finanze, per spiegare meglio la questione dell’esenzione del pagamento dell’IMU per gli immobili usati dagli enti non commerciali. Le precisazioni hanno reso più elastica l’interpretazione della normativa in vigore.

Soddisfano le entrate avute dall’IMU

Il primo punto riepilogato dal dipartimento delle Finanze riguarda i termini entro i quali chiedere l’esenzione. Il primo appuntamento era stato fissato al 31 dicembre 2012, ma è stato sottolineato che questo termine non è da considerarsi perentorio. Vuol dire quindi che le associazioni no profit, come anche gli enti ecclesiastici, possono ottenere l’agevolazione anche se non si sono adeguati alla normativa entro il 31 dicembre, se cioè non hanno modificato statuto ed atto costitutivo al fine di rispettare i requisiti previsti dal Regolamento.

Dichiarazione unica IMU per gli enti non commerciali

I requisiti generali per accedere all’agevolazione sono stati ribaditi nella Risoluzione numero 3/Df. In primo luogo si specifica che gli utili non devono essere redistribuiti a meno che la legge non lo preveda, oppure possono essere distribuiti all’Enc (ente non commerciale) della struttura che svolge una o più attività istituzionali previste dalla normativa. Si spiega inoltre che gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per gli scopi istituzionali, e se l’associazione è sciolta, il patrimonio deve essere devoluto ad un altro ente non commerciale che fa un’attività analoga.

L’ultima precisazione fatta dal Dipartimento delle Finanze spiega che non si può considerare che l’immobile dato in comodato generi un reddito.

IVA agevolata sui controlli alle caldaie

 Condomini e privati, periodicamente, devono chiedere alla ditta fornitrice degli impianti, un check-up completo delle caldaie e quant’altro, ma l’IVA che deve essere applicata alle fatture, non è quella ordinaria al 21 per cento ma quella agevolata al 10 per cento.

Le novità dell’IVA per cassa

Chiaramente parliamo del check-up obbligatorio degli impianti di riscaldamento che sono istallati nelle unità abitative e servono sia i singoli appartamenti che i servizi dello stabile. L’IVA agevolata vale sia per i condomini, sia per i privati ma è limitata, spiega la risoluzione numero 15/E dell’Agenzia delle Entrate, agli interventi pro efficienza. Tutte la altre prestazioni o la copertura assicurativa verso terzi, non possono beneficiare di questo regime.

Sui redditi da lavoro imposizione unica UE

La precisazione è stata necessaria dopo la richiesta di chiarimenti fatta da una società che si occupa di assistenza e manutenzione delle caldaie a gas che sono nelle abitazioni private. Questa società, prendendo in esame l’articolo 31 di una legge del 1978, aveva dedotto che il bonus era da considerarsi esclusivo per gli impianti condominiali; gli interventi per i privati, invece, sarebbero dovuti essere al 21 per cento.

L’Agenzia delle Entrate, per rispondere a questa domanda, ha invece usato il Dpr 380/2001 in cui si parla di prestazioni agevolate anche per gli impianti installati in fabbricati a destinazione abitativa privata. Se un’azienda ha applicato l’IVA ordinaria, quindi, adesso dovrà risarcire i clienti e poi chiedere un rimborso al Fisco senza variare le fatture emesse.

Le novità dell’IVA per cassa

 Per applicare il regime della contabilità IVA di cassa, l’Agenzia delle Entrate considera fondamentale il comportamento concludente dell’operatore. L’IVA per cassa comprende il differimento della cosiddetta esigibilità e lo spostamento cronologico della detrazione d’imposta.

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Per dimostrare di aver optato per l’IVA per cassa, senza aver ancora effettuato la necessaria comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è sufficiente scrivere sulle fatture la dicitura “IVA per cassa” richiamando in modo esplicito l’articolo 32 bis del decreto legge del 2012 numero 83.

La scelta del contribuente deve essere però comunicata all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione annuale. Chi ha iniziato a lavorare in questo regime già da primo dicembre dell’anno scorso, deve tenere a mente che l’opzione vincola i soggetti fino al 2014. L’opzione, infatti ha una durata triennale e dicembre 2012 è da considerarsi equivalente ad un’annualità intera.

Il saldo IVA si avvicina

Per la dichiarazione dell’opzione, tecnicamente, è necessario usare la prima casella, la numero 1, del rigo VO15 del modello IVA 2013. Chi ha aderito all’IVA per cassa nel 2013, però, dovrà ricordare d’inviare la comunicazione l’anno prossimo.

E per tutti coloro che operavano in un regime di IVA per cassa già prima del dicembre del 2012? Per loro sarà importante l’atteggiamento concludente, ma sarà fondamentale la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con il richiamo alle regole contenute nel Decreto legge numero 83 del 2012.

Sui redditi da lavoro imposizione unica UE

 La Corte Europea è intervenuta sulla tassazione dei redditi da lavoro spiegando che non si può discriminare il percettore di un reddito se anche il suo datore di lavoro risiede in un altro Stato membro della Comunità Europea. Il fatto alla base del pronunciamento è semplice: un cittadino tedesco residente in Germania ha chiesto all’equivalente teutonico dell’Agenzia delle Entrate, un’esenzione fiscale per il reddito percepito da un datore di lavoro estero.

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La normativa tedesca che poi si radica nella prassi, prevede che il reddito da lavoro dipendente, che derivi da un’attività svolta all’estero, sia esentato dal pagamento delle imposte sul reddito nazionale ma deve rientrare nei casi previsti dalla legge.

Detraibili anche i test d’ingresso

Il contribuente che ha chiesto l’esenzione, infatti, è un cittadino danese, residente in Germania che viene inviato spesso nella Repubblica del Benin per collaborare ad un progetto di aiuto allo sviluppo finanziato da un’agenzia danese. Il contribuente ha spiegato che per i redditi percepiti per le attività in Benin, avrebbe voluto pagare le tasse in Danimarca, ottenendo quindi l’esenzione in Germania, visto che la doppia imposizione non è prevista.

Secondo i giudici europei che hanno preso in mano la questione, un cittadino che abiti in Germania e voglia svolgere la propria attività alle dipendenze di un altro stato membro dell’UE, non deve per questo essere discriminato dal punto di vista fiscale. Sono state quindi accolte le richieste del contribuente.

Detraibili anche i test d’ingresso

 La stagione delle dichiarazioni è iniziata e per questo molti contribuenti, che compilano da soli il modello 730, si chiedono cosa possono detrarre dalle tasse. I genitori, in genere, portano in detrazione le spese sostenute per i famigliari a carico, siano esse spese relative all’istruzione o spese per la salute.

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Una recente lettera inviata all’Agenzia delle Entrate, ha chiarito quali sono le spese che possono essere considerate relative all’istruzione dei figli.

Un contribuente, infatti, ha domandato se sono da considerare detraibili anche le spese sostenute per un corso di preparazione ai test universitari, oppure le spese per partecipare al test d’ammissione, qualora fosse contemplato l’accesso programmato ai corsi di laurea.

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La risposta ha preso in esame la risoluzione numero 87/E del 2008 che aveva già chiarito la questione della detraibilità delle spese scolastiche. Secondo l’Erario sono da considerarsi detraibili i contributi versati per la partecipazione ad un test d’ammissione al corso di laurea scelto, perché sono una prova di preselezione necessaria, indispensabile per l’accesso all’università.

Al contrario non rientrano nelle spese detraibili quelle sostenute per i corsi di preparazione ai test, che non possono essere infatti considerate spese per la “frequenza” dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Ricordiamo che la detrazione d’imposta lorda per le spese scolastiche è pari al 19 per cento.

Tobin tax sulle azioni al via

 Se ne parla da tempo ma adesso la tassa sulle transazioni finanziarie è stata finalmente approvata e partirà a luglio del 2013. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate che con un provvedimento ha spiegato nel dettaglio l’imposta che andrà a colpire anche i derivati.

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L’aliquota prevista per la tassa è pari allo 0,12% per il 2013 ma dall’anno prossimo sarà dello 0,1%. Il primo marzo è partita la tassazione delle rendite finanziarie dopo che era stata pubblicata la legge sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio.

L’imposta riguarda tutti gli acquisti di azioni che sono state emesse sul territorio italiano da società che hanno un capitale superiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dal paese d’origine dell’ordine. Siccome l’imposta parte ad anno già avviato, si è pensato di compensare questo ritardo con un’aliquota dello 0,12 per cento che scenderà allo 0,1 per cento a partire dal prossimo anno.

Tobin Tax a più ampio raggio

Saranno tassate, con questa nuova normativa, anche le operazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati. Per queste operazioni, però, la tassa sarà dello 0,22% per il 2013 e scenderà allo 0,2% a partire dal 2014.

Per calcolare l’imposta, spiega l’Agenzia delle Entrate, saranno usati di base i saldi di fine giornata sui titoli usati. Se alcuni titoli sono stati acquistati e poi rivenduti, allora si tasseranno le differenze positive.

In pratica, da questa tassazione restano esclusi i prodotti del risparmio gestito e assicurativo, vale a dire i titoli di stato, le obbligazioni, le valute e i fondi comuni d’investimento.

I modelli 730-4 per le dichiarazioni

 Sono pronti i software di compilazione e di controllo del modello di dichiarazione 730. Si tratta di due programmi, uno che deve essere utilizzato per la creazione del file con cui si comunica all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo al quale ricevere i risultati delle dichiarazioni.

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L’altro software, invece, serve a controllare la dichiarazione se è stata creata con un programma diverso da quello indicato dall’Agenzia delle Entrate. Entrambi i software di compilazione e controllo della comunicazione dei dati del 730-4 sono a disposizione dei sostituti d’imposta. Il modello di dichiarazione, infatti, deve essere inviato quest’anno entro il 2 aprile, visto che il 31 marzo, la scadenza classica per la presentazione del 730, è un giorno festivo.

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Il software Comunicazione 730-4 2013 consente da un lato di compilare il modello di dichiarazione e dall’altro permette di creare il file che poi deve essere trasmesso telematicamente all’Erario. Se si usa questo programma non è necessario sottoporre i file alla verifica della procedura di controllo.

I sostituti d’imposta e chi compila in autonomia la dichiarazione, possono scaricare l’applicazione direttamente dall’Agenzia delle Entrate. E’ di facile reperimento e non comporta operazioni troppo complesse d’istallazione. Uno dei vantaggi di questo strumento sta nell’essere sempre aggiornato.

L’Erario ricorda anche che la comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d’imposta che hanno già partecipato ai flussi telematici del 2011 e del 2012, a meno che non ci sia stata una variazione dei dati comunicati in precedenza all’Amministrazione.

Le agevolazioni sulla casa ottenuta in successione

 Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa consistono in uno sconto sulle imposte ipotecaria e catastale. Queste agevolazioni valgono anche nel caso in cui la “prima casa” è stata ottenuta per successione? Il quesito, di non facile interpretazione, è stato sottoposto all’Agenzia delle Entrate.

Precisazione sui benefici prima casa

Per rispondere è necessario fare una premessa: l’agevolazione “prima casa” comporta che l’imposta ipotecaria e catastale siano corrisposte in misura fissa, pari a 168 euro, invece che essere calcolate in percentuale – l’1 o il 2 per cento – sul valore della casa.

Niente agevolazioni senza la residenza

L’agevolazione, spiega l’Agenzia delle Entrate, vale anche per i trasferimenti immobiliari a titolo gratuito, quindi sia per le donazioni, sia per le successioni. Chiaramente deve essere fatta una verifica sull’erede nel senso che l’agevolazione è prevista ma devono essere rispettati alcuni requisiti.

In primo luogo la casa ereditata non deve essere un’abitazione di lusso. In secondo  luogo il contribuente non deve essere titolare, nemmeno in comunione dei beni con l’altro coniuge, di un’altra casa, non deve cioè avere i diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione su un altro immobile diverso da quello ereditato, nello stesso comune di quest’ultimo.

In realtà la legge prevede che il contribuente, per ottenere l’agevolazione, non sia titolare di nessuna proprietà, nuda proprietà, uso e usufrutto dell’abitazione,in alcun comune italiano. In pratica non deve aver già usufruito delle agevolazioni.

Infine l’erede deve stabilire la residenza nella casa ottenuta in successione, secondo i tempi scanditi dalla legge.

Come ricevere il Cud 2013

 L’Inps ha rilasciato ieri 26 febbraio una nuova Circolare in cui definisce le modalità di invio del modello CUD, documento essenziale per la certificazione dei redditi da lavoro dipendente o similari e dei redditi da pensione percepiti nel 2012. Il modello deve essere inviato dai datori di lavoro o dall’ente pensionistico di riferimento entro venerdì 28 febbraio 2013.

La Circolare Inps 26 febbraio 2013, n. 32 comunica che, a partire da quest’anno, in attuazione di una disposizione contenuta nella Legge di stabilità 2013 (art. 1, Legge 24 dicembre 2012, n. 228), il CUD non verrà più consegnato in formato cartaceo ma solo in formato elettronico.

Invio telematico

A partire dal 28 febbraio il modello CUD sarà disponibile nella sezione “Servizi al cittadino” del sito dell’INPS, e sarà accessibile solo se l’utente è munti del codice Pin, che deve essere richiesto direttamente all’Istituto di Previdenza Sociale. Una volta identificato l’utente potrà visualizzare e stampare il modello.

Se, al momento della richiesta del Pin si è fornito un indirizzo di posta elettronica ordinaria, si riceverà una mail dall’Inps che comunica la disponibilità del documento sul sito. In caso si disponga di Pec nota all’istituto previdenziale, il modello verrà recapitato direttamente all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato.

Tutti i canali di accesso alternativi per il CUD

La Circolare, che risponde all’esigenza lanciata da molti caf per le difficoltà oggettive riscontrate da persona anziane all’utilizzo di internet,  prevede altri canali di accesso al modello CUD:

sportelli veloci delle Agenzie dell’INPS per il rilascio del CUD cartaceo;

postazioni informatiche self service presso tutte le Strutture territoriali dell’INPS;

– indirizzo e mail [email protected] messo a disposizione proprio per fare richiesta di inoltro del modello in formato cartaceo, disponibile solo nei casi di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione on line;

Centri di assistenza fiscale;

Uffici postali della rete “Sportello Amico”;

– Sportello mobile per soli utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero;