Quando si presume che il contratto sia fittizio

 L’Agenzia delle Entrate ha di recente ribadito che esistono dei casi in cui un contratto di compravendita può essere ritenuto fittizio e quindi passibile di giudizio. In effetti capita molto spesso, anche nel nostro paese, che invece di effettuare un passaggio di proprietà, magari di un immobile, ci sia una vendita dello stesso ai parenti. In questo caso, la relazione di consanguineità ed eventuali “prezzi di favore”, fanno pensare che il passaggio di mano sia stato concordano al riparo dalla legge. Entriamo nei dettagli.

L’Erario fornisce i dati sul mercato immobilare

L’Amministrazione, davanti ad un’operazione finanziaria che non sembra del tutto lineare o chiara, ha l’onere di provare che si tratta di un contratto fittizio. Il primo elemento che fa pensare che si tratti di un contratto fittizio è quello economico. Per esempio se è stata registrata un’operazione ad un costo fittizio e non c’è un reale trasferimento di denaro, se l’operazione commerciale è stata fatta tra persone legate da un vincolo di parentela, anche nel caso di dichiarazioni di prestazioni reciproche e simili, si può pensare di essere di fronte ad una frode.

Come funziona il regime di vantaggio

Lo ha spiegato per filo e per segno la Corte di Cassazione nella riforma della decisione dei giudici di merito, con la sentenza numero 16857 del 5 luglio 2013.

Novità sugli studi di settore

 Gli studi di settore servono all’Agenzia delle Entrate per fare dei controlli a tappeto su alcune categorie di contribuenti. Per sapere se quest’anno, in relazione ai redditi da dichiarare per il 2012, si è sottoposti agli studi di settore, è necessario controllare sul sito internet dell’Erario. In particolare è necessario vedere se il proprio codice attività rientra tra quelli sottoposti agli studi di settore. Come fare?

Befera annuncia le semplificazioni

Collegarsi alla home page dell’Agenzia delle Entrate, anche senza effettuare il login ai servizi Entratel e all’Area riservata. Scegliere nel menu orizzontale in alto, la voce “Cosa devi fare”, quindi scegliere l’opzione “Dichiarare”.

A questo punto si noterà che la penultima voce in elenco è “Studi di settore e parametri (strumenti per la stima di ricavi e compensi)“. Andare avanti con la scelta di “Studi di settore e parametri”, quindi “Studi di settore” e poi “Metodologie”. Si troveranno gli studi in vigore per il periodo d’imposta 2012. Dovete scegliere il vostro settore d’attività tra le quattro macrocategorie di riferimento: servizi, manifatture, commercio e professionisti.

Chi controllerà il fisco

Cercate quindi il vostro codice attività dividendo le sei cifre in gruppi da due, per esempio 88.11.11 e vedete se rientrate negli studi di settore per l’anno 2012. Dopodiché il consiglio è quello di prendere visione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2013, che ha sostituito le specifiche tecniche approvate a giugno. Sono stati corretti dei refusi riscontrati nelle istruzioni e sono state fornite le istruzioni per la compilazione dei modelli per la comunicazione.

I servizi online sempre di Equitalia

 Equitalia è stata sottoposta di recente ad una modifica anche molto importante per svelare il volto umano di questa agenzia di riscossione dei crediti vantati in genere dagli Enti pubblici verso i contribuenti. In fondo, ricevere una cartella di Equitalia non fa piacere a nessuno, anche nel caso in cui i crediti richiesti al contribuente siano effettivamente legati ad un reato commesso in passato.

Equitalia porta il limite a 50 mila euro

Ad ogni modo, oltre alla riforma di Equitalia che contribuirà a rendere l’ente più vicino al contribuente, di recente si è preso atto di una modifica riguardante i servizi online.

Sembra infatti che le cartelle e gli avvisi di Equitalia, disponibili sul sito in questione e anche nel cassetto fiscale di chi ha un profilo registrato presso l’Agenzia delle Entrate, possano essere pagate tramite carte prepagate e tramite carte di credito direttamente online. Insomma non si sfugge: adesso tramite internet si può pagare sempre o ovunque.

I canali di assistenza sono stati necessariamente modificati e si può già tracciare un bilancio, positivo, di questa attività. Sembra infatti che più di 650 mila utenti, ogni mese, scelgano di operare telematicamente e saldare i propri debiti, senza recarsi allo sportello di Equitalia.

Le violazioni IVA sottoposte a sanzione

L’obiettivo di tutta l’operazione di trasformazione del sistema dei pagamenti è quello di semplificare la vita dei cittadini e delle imprese ma anche di riscuotere più crediti.

Vale la confisca anche sui beni del figlio

 Sono molti i casi in cui le persone sottoposte ad un procedimento giudiziario che hanno paura di vedere polverizzate le loro proprietà, provvedono ad intestare i beni alla prole. L’Amministrazione finanziaria ha voluto vederci chiaro in queste faccende e alla fine ha stabilito, grazie al parere delle Corte di Cassazione che si possono confiscare anche i beni appartenenti ai figli del condannato.

Per i sequestri basta la disponibilità della casa

La relazione di consanguineità che c’è tra la persona che si presume colpevole e quella a favore della quale sono trasferiti i patrimoni, consente all’Erario e alla Giustizia di andare avanti con la confisca. E’ tutto spiegato nella sentenza numero 28913 pubblicata l’8 luglio 2013, della Corte di Cassazione.

In questa sentenza si ribadisce che il sequestro preventivo dei beni, finalizzato alla confisca, può essere richiesto sia per i beni intestati apparentemente ad un soggetto interposto, sia per i beni intestati effettivamente al soggetto interposto che, come risulta dagli atti, ha un legame fiduciario con l’interponente. Nel primo caso, quindi, si parla d’interposizione fittizia e nel secondo caso d’interposizione reale.

Le intestazioni di comodo non piacciono al Gip

La definizione della Cassazione è arrivata dopo che un contribuente ha chiesto un chiarimento perché, indagato per dichiarazione infedele ed indebita compensazione, ha chiesto la revoca del sequestro preventivo dei beni.

Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

 Il decreto legge n. 83 del 2013 ha apportato delle significative modifiche al regime Iva applicabile ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e strumentale, dando la possibilità ai locatori di applicare l’imposta sul valore aggiunto.

Con la Circolare Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i particolari della legge. Vediamo cosa accade in caso di locazione di immobili ad uso strumentale.

Il regime naturale di applicazione dell’Iva per tutti i contratti di locazione di immobili è l’esenzione. Con questa nuova legge il locatario di un immobile ad uso strumentale – fabbricati strumentali le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A10 – può decidere di applicare l’Iva con aliquota pari al 21%.

Il locatore che decida di applicare l’Iva deve manifestarne la volontà all’atto di stipula del contratto di locazione.

Come specifica l’Agenzia delle Entrate, la nuova disciplina per l’applicazione dell’Iva sulla locazione di immobili ad uso strumentale ha modificato il regime IVA solo in funzione dei contratti che, in base alla disciplina precedente, erano assoggettati ad un regime di imponibilità obbligatorio.

Nello specifico si tratta dei contratti di locazione che riguardano:

– immobili strumentali effettuati nei confronti di soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione dell’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;

– locazioni di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

L’imposta di registro è applicata con aliquota pari all’1%.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

 Il decreto legge n. 83 del 2013 ha cambiato le regole per quanto riguarda la scelta del regime Iva da applicare alla locazione o cessione di immobili. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta su alcuni punti del decreto.

Fermo restando che, anche dal 26 giugno 2013, giorno di entrata in vigore del decreto, il regime naturale di imposizione Iva è l’esenzione. Ma la legge dà la possibilità ai locatori di immobili ad uso abitativo, se imprese costruttrici locatrici, di optare per l’applicazione dell’Iva – esprimendo tale opzione nel contratto – con aliquota pari al 10%, che può essere applicata anche ai contratti stipulati a partire dal 24 gennaio 201

L’opzione resta valida per tutta la durata del contratto, salvo che in tale periodo non avvenga il subentro di un terzo in qualità di locatore.

In base alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate i canoni di locazione non ancora pagati o non ancora fatturati saranno comunque esenti da Iva anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a meno di scelta del locatore del regime di applicazione.

In questo caso il locatore deve dare comunicazione della scelta di imponibilità Iva per in contrati in corso con atto integrativo del contratto di locazione.

Se non redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, non esiste l’obbligatorietà di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma si deve effettuare la registrazione dello stesso. La registrazione del contratto è sottoposta al pagamento dell’imposta di registro, che è pari a 67 euro.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

 Intervenendo con la circolare Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti della legge n. 83 del 2013 con la quale, a partire dal 26 giugno 2013, giorno di entrata in vigore della nuova legge, sono state modificate le regole vigenti per l’applicazione dell’Iva alla locazione di immobili abitativi e ad uso strumentale.

Partendo dal presupposto che il regime naturale di imposizione Iva per la locazione di immobili è l’esenzione, con la nuova legge il locatore, se impresa costruttrice o di ripristino, può decidere di applicare l’Imposta sul valore aggiunto, in misura pari al 10%.

Il locatore deve dichiarare nel contratto di locazione di aver deciso per l’applicazione dell’Iva.

Dal momento che la scelta deve essere effettuata alla produzione del contratto, l’Iva sarà applicata per tutta la durata dello stesso.

Solo in caso di subentro di un terzo in qualità di locatore si può modificare il contratto e tornare al regime naturale di applicazione dell’Iva, ossia l’esenzione. Tale scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

 Con il decreto legge n. 83 del 2013 sono entrate in vigore delle nuove regole per quanto riguarda la scelta del regime Iva da applicare alla locazione o cessione di immobili. Con la Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito alcuni punti.

In particolare l’Agenzia ricorda che in generale le locazioni di fabbricati abitativi – fabbricati abitativi classificati o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10, uffici) – sono esenti da imposizione Iva.

Il locatore, se impresa costruttrice o di ripristino, può però effettuare l’opzione dell’applicazione dell’Iva – chiarendo la scelta nel contratto – solo in caso di:

1) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi;

2) locazioni di fabbricati abitativi destinati ad “alloggi sociali” come definiti dal D.M. 22 aprile 2008.

Con la nuova legge, a partire dal 26 giugno 2013, tutte le locazioni immobiliari sono esenti dall’applicazione dell’Iva, salvo i casi in cui l’impresa di costruzione o di ripristino che loca l’immobile decida, effettuando la relativa opzione nel contratto, per l’applicazione Iva. L’Iva può essere applicata a tutti i contratti di locazione stipulati a partire dal 24 gennaio 2012.

Le aliquote Iva per la locazione di immobili ad uso abitativo sono pari al 10%, nel caso in cui il locatore decida per l’imponibilità, e l’imposta di registro è pari a 67 euro (nel caso di esenzione Iva è del 2%).

Per saperne di più:

► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi

► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione

► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso

► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali

 

Come funziona la rateizzazione dei debiti con Equitalia

 Il Decreto del Fare prevede che i contribuenti che abbiano contratto dei debiti fiscali con Equitalia potranno accedere, in modo più semplice e veloce, alla rateizzazione, con metodologie e rate diverse in base all’ammontare del debito stesso.

► Come funziona il fermo amministrativo di Equitalia

Vediamo nel dettaglio come funziona la rateizzazione per i debiti contratti con Equitalia per  importo fino a 50 mila euro, per importi superiori ai 50 mila euro e la rateizzazione in 120 rate e quali sono le restrizioni finanziarie prese in considerazione da Equitalia per concedere o meno la rateizzazione.

Prima di procedere all’analisi delle singole situazioni, ricordiamo che è stato anche aumentato il numero delle rate dopo le quali viene sospesa la possibilità di rateizzazione del debito: da 2 consecutive a 7 rate su tutto il periodo di dilazione del pagamento.

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Rateizzazione debiti Equitalia fino a 50 mila euro

Equitalia ha deciso di sua spontanea volontà di alzare la soglia massima per la quale è possibile richiedere la rateizzazione veloce del debito, portandola da 20 mila a 50 mila euro.

Per accedere a questa rateizzazione, che prevede la restituzione del debito in un massimo di 72 rate in due anni – è sufficiente presentare la domanda allo sportello Equitalia competente per il territorio.

Per questo tipo di rateizzazione è prevista una rata minima di 100 euro, ma il contribuente debitore può richiedere anche un piano personalizzato di restituzione del debito con rate crescenti ogni anno.

Rateizzazione debiti Equitalia superiori a 50 mila euro

Anche nel caso in cui il contribuente abbia contratto con il Fisco un debito superiore a 50 mila euro, ma inferiore ai 120 mila, è possibile accedere al piano di restituzione veloce – 72 rate in sei anni – ma la rateizzazione deve essere approvata da Equitalia.

Sarà quindi necessario produrre la documentazione che dimostra la possibilità da parte del contribuente di saldare il debito a rate o l’impossibilità di saldare il debito in tempi più ristretti.

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Possibilità di rateizzazione in 120 rate

La possibilità di rateizzazione dei debiti con il Fisco in 120 rate è riservata ai contribuenti la cui condizione economica non permette più di assolvere alla restituzione del debito in 72 rate.

La rateizzazione del debito in 120 è sottoposta, da parte dell’ente di riscossione, all’accertamento dell’esistenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà che non possa ricondursi alla responsabilità del privato o dell’impresa.

Inoltre, per accedere alla rateizzazione del debito con il Fisco in 120 rate è necessario che il contribuente abbia anche i due seguenti requisiti:

accertata impossibilità per il contribuente di assolvere al pagamento del debito secondo il precedente piano di rateazione ordinario

valutazione di solvibilità del nuovo piano di rateizzazione in 120 versamenti.

Quando e a chi si deve presentare il modello 730 integrativo

 Le scadenze per la presentazione del modello 730 integrativo

Quando il contribuente si accorge che Modello 730 per la dichiarazione dei redditi sono stati commessi degli errori, ha la possibilità di rimediare con la presentazione del modello 730 integrativo, che permette la rettifica dei dati non correttamente riportati.

Nel caso il contribuente abbia dimenticato di documentare eventuali oneri deducibili o detraibili, può rimediare all’errore presentando il 730 integrativo entro e non oltre il 25 ottobre unitamente alla documentazione che attesta il diritto alle detrazioni e alle deduzioni.

Se non si presenta il 730 integrativo entro il termine stabilito, si può rimediare con la presentazione del modello Unico Persone Fisiche entro la scadenza della presentazione della denuncia dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

► Cos’è e quando si usa il Modello 730 integrativo

A chi deve essere presentato il Modello 730 integrativo

Il Modello 730 integrativo deve essere presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato. Nel caso in cui venga presentato allo stesso Caf o professionista al quale era stato già consegnato il primo modello, il contribuente dovrà esibire solo la documentazione relativa alle correzioni da effettuare, mentre, se si sceglie di presentare ad altro Caf o professionista, è necessario produrre tutta la documentazione necessaria.