L’anagrafe si ma con la protezione dei dati

 Professionisti controllati anche in base ai clienti, è questa una delle novità dell’ultima ora in campo fiscale, che segue a ruota la decisione di fornire una base d’analisi agli investigatori anti-evasione: l’anagrafe dei conti.

Suall’anagrafe dei conti, però, si torna con frequenza visto che il Garante non si era ancora pronunciato mentre risulta assolutamente fondamentale garantire la sicurezza dei dati. L’anagrafe dei conti correnti serve come strumento d’informazione e di controllo dei dati forniti durante le dichiarazioni dei redditi, al fine di ridisegnare sul lungo periodo anche l’ISEE.

L’anagrafe dei conti correnti per combattere l’evasione

Il Garante della privacy non è entrato nel merito dell’efficacia e della giustezza dell’anagrafe, ma ha detto che è prioritaria la protezione dei dati personali. Per questo ha richiesto in modo ufficiale alle autorità competenti, all’Agenzia delle Entrate e all’INPS di gestire con cura il data base dei conti e di prestare attenzione soprattutto ai sistemi di sicurezza.

La comunicazione all’anagrafe dei conti correnti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che dà forma all’anagrafe dei conti. Sono stati raccolti numerosi dati sui conti correnti che adesso dovranno essere passati dalle banche e dagli operatori finanziari analoghi fino all’Erario. La strada per la trasmissione dei dati deve essere dunque percorsa senza intoppi.

Professionisti controllati anche in base ai clienti

 In un periodo di crisi economica e finanziaria è normale che oltre ad intensificare il numero dei tributi dovuti all’Erario, si cerchi di combattere contro l’evasione e in questo caso sotto la lente d’ingrandimento del fisco ci finiscono soprattutto i professionisti.

La comunicazione all’anagrafe dei conti correnti

L’amministrazione finanziaria ha deciso di controllare a fondo il mondo professionale e quindi avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e architetti, nei prossimi mesi si vedranno verificare i conti dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

Secondo le intenzioni dell’Erario si punterà ad individuare non solo le situazioni di illegalità diretta ma anche le situazioni di illegalità riflessa, di secondo livello, nel senso che si proverà a contabilizzare l’attività dei professionisti anche in base ai loro clienti.

L’anagrafe dei conti correnti per combattere l’evasione

L’Erario e le Fiamme Gialle sanno che molti professionisti sono stati messi a dura prova dalla crisi ma sanno anche che ci sono tanti altri professionisti che svolgono attività illecite in qualità di consulenti. Per questo ci saranno controlli più stringenti per individuare le condizioni di abuso. Le aziende che hanno sfruttato dei professionisti truffaldini e sono state facilitate nella messa in campo di fronti fiscali ed evasioni milionarie, saranno colpite insieme ai professionisti che hanno loro fornito questa consulenza.

L’importanza di fornire i dati catastali

 Ogni qual volta si ha a che fare con il fisco, è necessario essere precisi nell’indicazione dei dati che riguardano il contribuente. La poca chiarezza o il trascurare alcuni particolari, può essere deleterio al punto che un cittadino può anche perdere alcune agevolazioni.

Come deve essere migliorata l’IMU

Un’interrogazione inviata da un contribuente all’Agenzia delle Entrate, ne è la prova. Il riferimento dell’ultimo articolo è ai dati catastali.  La domanda posta è semplice: avendo iniziato i lavori di ristrutturazione di un immobile a cavallo dell’anno fiscale 2011 con il 2012 ed avendo depositato la Scia al Comune il 12 dicembre 2011, ci si è accorti che nel 730/2012 non erano stati inseriti i dati catastali dell’immobile da ristrutturare.

Erario: i servizi online con registrazione

In questi, con una dimenticanza di questo tipo, è possibile mettersi in regola con il fisco? L’Erario ha spiegato che nella sezione III-B del modello 730 è presente già dal 2012 il quadro E dove devono essere indicati i dati catastali degli immobili e tutti gli altri dati utili per usufruire della detrazione del 36% o del 50%, se i lavori sono stati pagati tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013. Quindi, se i lavori sono iniziati a dicembre 2011 ma sono stati pagati a partire dal 2012, i dati catastali per avere l’agevolazione fiscale, devono essere indicati nel 730/2013 e non nella dichiarazione dell’anno scorso.

Ancora un rinvio per la TARES

 La TARES è una nuova tassa che va a sostituire la vecchia tassa dei rifiuti aggiungendo una quota da destinare al pagamento di altri servizi, per esempio quelli di illuminazione delle strade. È evidente che ci sarà un incremento del costo della bolletta, esattamente all’inverso di quello che accade al gas. Eppure, la TARES, tarda ad entrare in vigore.

Tares prima rata a maggio e la maggiore arriverà a dicembre

Il decreto che è stato presentato il prima istanza al Consiglio dei ministri presieduto da Monti, è stato discusso ma con troppa poca convinzione ed ora si parla di un “nulla di fatto”, nonostante l’Anci, i sindacati e il PD siano riusciti a fare un po’ di pressione. La tassa in questione, tra l’altro, secondo le stime, dovrebbe essere ancora più pesante dell’IMU sulle tasche degli italiani.

Per le tasse cruciali luglio e dicembre

Per il momento, però, è stato autorizzato soltanto un altro rinvio e la tassa, così com’è, dovrebbe partire soltanto a luglio. Il vecchio governo, infatti, non si è assunto la responsabilità di fare un provvedimento che potesse in qualche modo incidere anche sui conti pubblici in un momento di grande difficoltà economica per il paese.

L’Anci è di recente tornata alla carica spiegando che non risolvere il problema della TARES potrebbe determinare un problema di liquidità per chi si occupa della raccolta dei rifiuti.

La comunicazione sui lavori energetici pluriennali

 Quando si ristruttura una casa e s’interviene anche sull’impianto di approvvigionamento energetico, per il quale lo stato fornisce delle agevolazioni fiscali, è possibile che i lavori vadano avanti anche oltre il termine stabilito, valicando il periodo d’imposta. È probabile quindi che i lavori “energetici” avviati a novembre, si concludano ad esempio a febbraio dell’anno successivo.

L’IVA al 22% incide sulle spese di casa

Come ci si regola in questo caso per le detrazioni e quali documenti vanno trasferiti all’Agenzia delle Entrate?

La normativa in vigore stabilisce che i contribuenti che hanno avviato i lavori di riqualificazione energetica nel 2012 e non li hanno ancora portati a termine, hanno tempo fino al 4 aprile 2013 per indicare all’Erario le spese sostenute.

Soltanto rispettando questa scadenza per la comunicazione dei dati, si potrà usufruire della detrazione fiscale del 55% dei costi sostenuti, abbattendo in questo modo l’IRPEF o, nel caso delle imprese, l’IRES.

Le detrazioni IRPEF, un riepilogo

Il modello di comunicazione si può trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere scaricato gratuitamente. Si tratta infatti del modello autorizzato dal provvedimento direttoriale del 6 maggio 2009, anno in cui, per la prima volta, le agevolazioni energetiche hanno fatto capolino nella fiscalità tricolore.

La comunicazione, in genere, deve essere trasmessa telematicamente entro i 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori.

Cosa è imponibile nella cessione d’azienda

 Le imprese, per quanto siano in affanno, in questo periodo di crisi, rappresentano comunque il tessuto economico e commerciale italiano. Per questo è importante che la fiscalità a loro carico sia orientata ai criteri di chiarezze e semplicità.

Di recente, una sentenza della Corte di Cassazione è tornata sul tema della cessione del ramo d’azienda che in genere può dare problemi riguardo beni imponibili, perdite economiche e quant’altro.

UNICO 2013 PF: beni aziendali concessi e acconti

Nella sentenza numero 6936 del 20 marzo 2013 la Corte di Cassazione ha spiegato il “caso particolare” della cessione d’azienda di una concessionaria di veicoli: nel caso in cui ci sia l’acquisto di un ramo d’azienda da parte di una concessionario automobilistica, le vetture che sono presenti nella struttura e sono iscritte al PRA devono essere considerate nella base imponibile per il calcolo della cosiddetta imposta di registro.

Come si tassa la rendita legata ad una cessione

La precisazione, come al solito, nasce da un caso pratico: l’imposta di registro versata all’Erario per l’acquisto di un ramo d’azienda da parte di una concessionaria, era stato chiesto indietro ma questa operazione ha dato il via ad una serie di ricorsi fino a che la Cassazione ha accolto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che dice: “il trasferimento del ramo di azienda non aveva come fine ultimo il mero trasferimento dei veicoli, bensì del complesso di beni funzionalmente destinati ad uno scopo economico unitario, come strumento dell’attività imprenditoriale”.

tati dai contribuenti e sono finalizzati allo svolgimento dell’attività professionale.

 

Integrazioni agli studi di settore

 Il ministero delle Finanze si occupa periodicamente di dare indicazioni sulle variabili da inserire negli studi di settore, in modo che siano fatte correzioni e aggiustamenti utili per definire gli andamenti economici e quelli dei mercati.

Il decreto del ministero delle Finanze è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013 e riporta la dicitura “Approvazione di modifiche agli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2012”.

Prolungati gli studi di settore

Questo decreto prevede che si prosegua nell’iter già definito per l’applicazione dello strumento alle condizioni del mercato e alle condizioni economiche a partire dal periodo d’imposta fino al 31 dicembre 2012.

Che impatto hanno le spese medie Istat

L’ultimo atto del MEF con le indicazioni per le modifiche e le integrazioni, arriva giusto in tempo, visto che le integrazioni sono sempre pubblicate entro il 31 marzo. Le modifiche nel dettaglio sono state inserite nel primo allegato che si focalizza sugli indicatori di coerenza economica che sono basati sulle anomalie dei dati dichiarati nel 2011 e confermati, in linea di massima, anche nell’anno successivo.

Il decreto del MEF riporta anche un secondo allegato che introduce un nuovo indicatore di normalità economica che si fonda sul valore dei beni strumentali, i beni che sono acquistati dai contribuenti e sono finalizzati allo svolgimento dell’attività professionale.

Un altro breve riepilogo dell’Iva per cassa

 L’IVA per cassa è cambiata: dal primo dicembre 2012 è entrato in vigore un nuovo regime che è da considerarsi facoltativo per i contribuenti che hanno una partita IVA. Per aderire al nuovo regime è necessario indicare nella fattura il riferimento “IVA per cassa”.

Quando l’IVA è indetraibile

Questo nuovo regime, in poche parole, prende atto di una serie di ritardi nei pagamenti. Molti professionisti si trovano a fare i conti con committenti che ottengono il lavoro ma poi non riescono a saldare il debito, nonostante sia già stata emessa dal professionista la fattura a termine del lavoro.

Il nuovo regime, quindi, consente al contribuente IVA di pagare l’imposta sul valore aggiunto al momento dell’incasso del corrispettivo, ma allo stesso tempo consente di detrarre l’IVA sugli acquisti quando è stato pagato il fornitore.

Le novità dell’IVA per cassa

Facciamo un esempio pratico riferito al primo trimestre dell’anno, con l’ipotesi della liquidazione trimestrale dell’IVA. Se il professionista ha effettuato un lavoro importante del valore di 1000 euro + IVA e l’ha concluso a gennaio, il primo febbraio emette la fattura relativa. L’incasso però, arriva soltanto a giugno. Nel mentre, sia a gennaio che a marzo, il contribuente IVA effettua degli acquisti legati all’attività professionale.

A maggio, al momento di liquidare il primo trimestre IVA, dovrà pagare soltanto per le fatture incassate, quindi non per quella che incasserà a giugno, ma potrà detrarre l’IVA degli acquisti.

Un altro caso di perdita dei benefici prima casa

 Quando si acquista una prima casa, per avere i benefici fiscali legati all’imposta di registro, alle imposte catastali e quant’altro, è necessario trasferire entro 18 mesi la residenza nell’abitazione acquistata. Ci sono dei casi, quindi, in cui è possibile perdere i suddetti benefici.

Le agevolazioni sulla casa ottenuta in successione

Abbiamo visto in passato il caso della falsa dichiarazione dell’ufficiale preposto al controllo dell’effettiva residenza dei cittadini. Adesso passiamo in rassegna un caso più frequente: la dimenticanza. Che c’entra la memoria con il fisco?

Per parafrasare un noto adagio potremmo dire che chi non ha buon testa ha un buon portafoglio. In pratica, l’Erario, ha ricordato in questi giorni che per evitare di perdere i benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa, è necessario trasferire ufficialmente la residenza anagrafica nel Comune e nelle casa comprata.

Non basta la bolletta dell’elettricità per dimostrare la residenza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 6834 del 19 marzo scorso, ha ricordato che l’aver dimenticato di trasferire la residenza, non è una prova sufficiente per non perdere i benefici fiscali già elencati. In pratica non è sufficiente trasferirsi “di fatto” nell’abitazione, ma è necessaria la conferma “burocratica” del cambio di residenza.

La dimenticanza non è ammessa in nessun caso, anche se alla prova dei fatti i contribuenti abitavano nella casa, non avendo una notifica dell’amministrazione comunale, sono stati costretti a rinunciare ai benefici.

L’Iva sui servizi accessori

 In occasione di un controllo sull’attività di una ditta di servizi di pulizia, è stato notato che c’era un errore importante nella fatturazione. A far chiarezza sulla questione è intervenuta la Commissione tributaria di secondo grado della provincia di Trento.

Quando l’IVA è indetraibile

I fatti sono questi: un’azienda che si occupa di offrire diversi servizi ad enti pubblici e privati, ha fatto rientrare i servizi di pulizia offerti ad una casa di riposo per anziani, come prestazioni accessorie. In base ad un decreto del Presidente della Repubblica del 1972 le prestazioni accessorie a quelle curative, nei brefotrofi, nelle case di riposo e in altri enti simili, sono esenti da IVA.

L’imprecisione autorizza il risarcimento del consulente

L’azienda in questione ha usato questa normativa per fatturare senza IVA i servizi offerti ad una casa di riposo per anziani. La commissione tributaria trentina, però, ha spiegato che la pulizia di un ente pubblico non è da considerarsi accessoria se non può essere inserita all’interno di una più vasta gamma di servizi che sono quelli di alloggio e cura. Questo vuol dire che l’azienda ha erroneamente usato l’esenzione IVA ed ora dovrà restituire quanto dovuto all’Erario.

Cosa diversa sarebbe stata se i servizi di pulizia fossero stati a corredo di una prestazione assistenziale offerta agli anziani.