Che manutenzione per la recinzione del fabbricato?

 Una sezione molto interessante del sito FiscoOggi dell’Agenzia delle Entrate è dedicato alle domande degli utenti. Per esempio ce n’è una, di un contribuente, interessato a conoscere la categoria giusta per classificare i lavori di riparazione della recinzione di un fabbricato.

In pratica il contribuente ha chiesto se la riparazione della recinzione adiacente al fabbricato di sua proprietà doveva essere considerata manutenzione ordinaria oppure straordinaria.

Il Fisco ha risposto che la riparazione di una recinzione del fabbricato è da considerarsi manutenzione ordinaria perché nella categoria in questione sono compresi gli interventi “che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

Si parla quindi di manutenzione ordinaria anche in caso di sostituzione degli elementi esistenti o d’interventi finalizzati al mantenimento dell’efficienza degli impianti tecnologici.

Allo stesso modo sono da considerarsi interventi di manutenzione ordinaria anche la sostituzione integrale o parziale dei pavimenti, le opere per la conservazione degli stessi, la riparazione degli impianti per i servizi accessori come possono esserlo gli impianti idraulici o quelli per lo smaltimento delle acque bianche e nere, oppure ancora il rifacimento degli intonaci interni, la tinteggiatura, o le riparazioni di balconi e terrazze, così come la sostituzione di elementi di impianti tecnologici.

L’IRAP milionaria sul calciomercato

 Il calciomercato è sicuramente un settore economico molto interessante ma il fisco, per troppo tempo, ha evitato di occuparsene. Adesso, invece, sembra arrivato il momento tanto atteso di chiedere anche alle società sportive il pagamento delle tasse “giuste”.

Nelle idee del governo c’è l’imposizione del pagamento dell’Irap sulle plusvalenze da calciomercato. Tutto si compirà nel momento in cui la Cassazione accoglierà il parere numero 5285 del Consiglio di Stato. Questo ente, infatti, ha stabilito l’imponibilità dei guadagni legati alle cessioni dei calciatori.

Se così fosse nelle casse dello Stato entrerebbero milioni di euro. L’esempio che riporta il Sole 24 Ore nell’esporre i vantaggi di questa disposizione, è quello della cessione di Mario Balotelli.

Il calciatore italiano, nel 2010, è stato venduto al Manchester City e l’Inter, nell’operazione ha totalizzato più di 21 milioni di euro di plusvalenze visto che il valore dell’atleta, iscritto nel bilancio è di circa 500 mila euro, mentre il City per il cartellino di Balotelli ha pagato 22 milioni di euro.

Se si applicasse l’aliquota del 3,9 per cento di Irap alle plusvalenze realizzate dall’Inter, la squadra stessa rimpolperebbe le casse dell’Erario con ben 850 mila euro. Stessa cosa per le cessioni estive di Thiago Silva e Lavezzi che sono passati al Paris Saint Germain.

Ritrattare la dichiarazione non blocca gli accertamenti

 Se per un errore compiuto deve essere modificata la dichiarazione fiscale e la modifica è fatta dopo la notifica dell’avviso di rettifica dell’ufficio, l’accertamento voluto dall’Agenzia delle Entrate si avrà ugualmente.

La rettifica, dunque, non fa venire meno il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che può rilevare, ad esempio, un imponibile che supera di poco o di tanto l’importo dichiarato dal contribuente. La Corte di Cassazione ha ribadito il concetto nella sentenza n. 23000 del 13 dicembre scorso.

La vicenda che ha originato il pronunciamento è quella di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato ad un contribuente il valore degli immobili caduti nella successione. La Commissione tributaria regionale, in un primo momento, ha annullato l’avviso di rettifica impugnato.

I porporati di secondo grado hanno ritenuto che l’ufficio tributario regionale non potesse rettificare il valore degli immobili visto che il contribuente aveva fatto riferimento all’articolo 34 comma 5 del Dlgs 346/1990.

La Corte di Cassazione ha poi ribadito che

“la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell’art. 31 del decreto legislativo n. 346/90”

e che

“la… mancata osservanza (del termine, n.d.r.) può comportare solo l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti dello stesso decreto.”

F24 cumulativo per gli intermediari: si riparte

 Alla fine dell’anno in corso non scadono soltanto le agevolazioni fiscali che possono mandare in recessione l’America. Per il nostro paese si avvicina un’altra scadenza importante anche se di tributario, per fortuna, c’è molto poco.

Scade infatti l’intesa valida per il triennio 2010-2012 in relazione ai versamenti telematici. L’Agenzia delle Entrate aveva autorizzato in questo periodo il versamento telematico cumulativo dei tributi.

Adesso il servizio di F24 cumulativo è stato rinnovato. L’Erario ha rinnovato l’intesa con gli intermediari e concederà loro di effettuare versamenti di imposte e contributi dovuti dai loro clienti con l’addebito diretto sui conti correnti dei clienti stessi.

Questa convenzione era stata attivata nel 2010 e sarebbe scaduta il 31 dicembre. Per aderire all’iniziativa, l’intermediario interessato dovrà attenersi alle indicazioni presenti nel servizio telematico Entratel. In pratica l’Agenzia delle Entrate considera un intermediario aderente all’intesa nel momento in cui riceve l’attestazione di accettazione dell’adesione.

Un discorso che vale sicuramente per i nuovi intermediari mentre è tacitamente rinnovata l’intesa per i vecchi intermediari. Per loro l’Agenzia delle Entrate presume che vogliano restare nel recinto dell’Intesa per cui potranno proseguire il servizio tramite la presentazione telematica dei modelli di versamento seguento le indicazioni dell’allegato dell’Erario.

Recedere dall’accordo si può, sempre tramite il servizio Entratel.

 

Atti dell’Agenzia del Territorio nella mediazione tributaria

 La premessa è semplice: dal primo dicembre 2012, l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate. Questo vuol dire che molti strumenti saranno in comune. Si prende atto del fatto che lo strumento deflattivo, noto come mediazione tributaria, sarà esteso anche ai provvedimenti dell’Agenzia del Territorio, emessi dopo l’incorporazione.

L’Agenzia delle Entrate ha comunque dovuto fare delle precisazioni, tutte contenute nella circolare n. 49/T con la quale l’Erario ha spiegato che per tutte le liti inferiori ai 20 mila euro, la mediazione tributaria si può applicare per gli atti emessi dagli Uffici provinciali del Territorio.

La mediazione tributaria è uno strumento fiscale tutto sommato nuovo visto che è entrato nella storia fiscale italiana soltanto dal primo aprile 2012 e consente a tutti i contribuenti che hanno una lite di lieve entità economica con l’Erario di saldare i conti in tempi brevi e con sanzioni ridotte.

Una volta che il contribuente ha presentato il reclamo, c’è l’esame della pratica in sede amministrativa per capire come risolvere con il dialogo la lite in atto. Gli atti ammessi alla mediazione tributaria sono gli avvisi di accertamento del tributo, gli avvisi di liquidazione del tributo, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, il ruolo, il rifiuto espresso o tacito alla restituzione dei tributi, la revoca delle agevolazioni ed ongi altro atto impugnabile.

Sono invece escluse le operazioni catastali il cui valore non è determinabile.

Come funziona e quanto ci costa la TARES

 Si chiama TARES e farà il suo ingresso nella vita degli italiani a partire dall’anno prossimo. E’ l’imposta voluta dal Governo uscente che va a sostituire la Tarsu e la Tia. La nuova tassa sui rifiuti, così com’è pensata, incide molto su chi possiede locali che producono rifiuti, sulle imprese ma anche sulle famiglie numerose.

Il pagamento della TARES doveva iniziare a gennaio, ma sembra che adesso la prima rata sia stata posticipata ad aprile. Poi toccherà regolarizzare la propria posizione in quattro rate annuali.

Il funzionamento della TARES. Questa tassa deve coprire al 100 per cento i costi del servizio sostenuto dai comuni. Attualmente, la tassa sui rifiuti copre soltanto il 79% dei costi, in pochissimi casi raggiunge quota 91% ma si tratta di eccezioni.

La TARES, oltre a coprire le spese dei servizio di raccolta dei rifiuti dovrà finanziare anche altri costi, i cosiddetti servizi indivisibili che gli enti locali forniscono ai cittadini. Nell’insieme dei servizi indivisibili rientrano l’illuminazione pubblica, la polizia locale, il verde attrezzato e la manutenzione delle strade.

Per coprire tutte queste spese sarà necessario aumentare la quota della vecchia tassa sui rifiuti, si prevede dunque un aumento di 30-40 centesimi al metro quadro. Per una famiglia composta da più di cinque persone, l’incremento medio della tassa sarà del 30 per cento. 

2013: sotto controllo le spese telefoniche

 Nel 2013 le spese telefoniche dei contribuenti saranno passate al setaccio perché il fisco ha bisogno di fare chiarezza sulle spese effettivamente sostenute dai cittadini. Per questo motivo, nell’Anagrafe tributaria è previsto un nuovo campo da destinare tutto alla comunicazione.

Le spese telefoniche saranno trattate alla stregua delle altre spese e dovranno essere rendicontate tanto quanto i redditi. Il Fisco avrà il compito di controllare i costi delle bollette e si parla già di telefonometro. Sembra infatti che un’ampia spesa telefonica sottintenda un’evasione fiscale. Nel mirino ci sono sia gli abbonamenti cellulari sia le utenze telefoniche domestiche.

Questo ulteriore strumento messo in campo dall’Agenzia delle Entrate, sarà squisitamente gestito dagli operatori telefonici che dovranno comunicare al Fisco i dati dei contratti aziendali e i dati dei contratti privati, con riferimento alla telefonia fissa, a quella mobile, ai dispositivi satellitari, alle utenze domestiche, alle utenze di uso pubblico e ai cosiddetti contratti business.

Tutte le informazioni, come ha stabilito il Provvedimento 2012/10563, entreranno nell’Anagrafe Tributaria. Tutte le comunicazioni che abbiamo appena elencato devono essere effettuate annualmente entro il 30 aprile, sfruttando il servizio Entratel.

Nel 2011 la scadenza per le comunicazioni era stata spostata al 30 settembre, adesso, invece si è tornati a privilegiare le scadenze più strette. Le informazioni dovranno riportare soprattutto due dati: i consumi fatturati e il credito realmente acquistato.

Precisazione sui benefici prima casa

 Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 112/E del 27 dicembre, spiega che un contribuente, qualora faccia ammenda di una mancanza riguardo l’acquisto della casa principale, può non pagare alcuna sanzione.

Il riassunto appena esposto non esplicita bene i particolari della questione. Andiamo con ordine per capire come mai l’Erario abbia ripreso il filo del discorso delle agevolazioni sulla prima casa.

Il contribuente che ha alienato un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, prima di aver fatto trascorrere i cinque anni canonici, ma dichiari entro 12 mesi di non voler acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale, non deve versare alcuna sanzione. Nella risoluzione che abbiamo citato in apertura, il principio espresso è proprio questo.

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle agevolazioni per rispondere ad un’istanza di consulenza giuridica in cui è stato fatto il caso del contribuente che ha dichiarato di non voler riacquistare un nuovo immobile entro i 12 mesi dall’alienazione della prima casa, rinunciando così all’agevolazione “prima casa”.

Il Dpr numero 131/1986, al comma 4, aveva comunque previsto la decadenza dei benefici dell’agevolazione prima casa, a meno che “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.”

F24, sanzioni e ravvedimento nell’acconto IVA

 L’acconto IVA è un momento molto importante per i contribuenti ma è bene sapere che non tutti sono tenuti al pagamento di quest’imposta, anzi, esistono numerose eccezioni, di cui abbiamo già parlato, approfondendo poi i tre metodi per il calcolo dell’acconto, quello storico, quello previsionale e quello analitico.

Anche per il pagamento dell’acconto IVA è necessario disporre un F24. Una volta fatti i calcoli è necessario versare il tributo in modalità telematica, anche perché si tratta dell’unico modo ammesso. La somma risultante non può essere rateizzata ma può essere compensata con i crediti d’imposta.

Diversamente rispetto alle liquidazioni periodiche, i contribuenti che pagano l’acconto non devono applicare alla stessa la maggiorazione dell’1 per cento. I codici tributo da inserire nell’F24 sono il 6013 per i contribuenti mensili e il 6035 per i contribuenti trimestrali.

Se per un motivo qualsiasi siete in ritardo nel pagamento dell’acconto dovete pensare già al fatto che vi sarà chiesto di pagare una sanzione amministrativa in genere pari al 30 per cento dell’acconto dovuto. La sanzione scende al 2 per cento nel momento in cui si corre ai ripari entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento.

Uno sconto sulla penalità è pensato anche per chi corre ai ripari entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso dell’ufficio.

Il ravvedimento operoso, per l’acconto IVA, è previsto a patto che l’irregolarità non sia stata già accertata.

 

Tre modi per calcolare l’acconto IVA

 Per il calcolo dell’acconto IVA da versare oggi, si possono usare tre metodi di calcolo dell’importo da versare tramite il modello F24. Tutto dipende dalle scelte del contribuente che però, in prima battuta, deve capire se è tenuto ad effettuare il versamento o meno.

In un articolo precedente abbiamo preso in esame le eccezioni legate all’acconto IVA ma si può avere uno sguardo completo sull’argomento leggendo l’articolo di FiscoOggi in proposito.

Tornando ai metodi per il calcolo dell’acconto IVA sono tre: il metodo previsionale, quello analitico e quello storico. Partiamo dall’ultimo dei tre.

Il metodo storico. E’ il metodo maggiormente usato dai contribuenti perché si basa sugli importi determinati, desunti dai pagamenti precedenti. L’ammontare dell’acconto è pari all’88 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente al lordo dell’acconto.

Il metodo previsionale. E’ quello che parte da una serie di supposizioni ovvero da quanto il contribuente pensa di realizzare complessivamente in un anno e la percentuale dell’anticipo è pari all’88 per cento del tributo totale. Sicuramente è indicato per chi pensa di avere un volume d’affari minore di quello realizzato nell’anno precedente.

Il metodo d calcolo analitico prevede che si paghi il 100 per cento dell’imposta e si basa sull’attività effettivamente svolta in un anno, sugli acquisti e le vendite registrati dal primo al 20 dicembre per i contribuenti mensili e dal primo ottobre al 20 dicembre per i trimestrali.