Cosa cambia per l’Italia a livello di tassazione

 Gli italiani, ascoltando le relazioni sulla legge di stabilità, non avrebbero assolutamente voluto apprendere i cambiamenti relativi alle tasse locali. Dopo una serie di premesse, il sacrificio chiesto agli italiani, per il 2013, passa anche dal pagamento dei super addizionali.

Il 2012 chiude all’insegna dei rincari. Per i Comuni è arrivato il momento di battere cassa e non soltanto attraverso l’IMU ma anche attraverso l’estensione degli addizionali che si applicano al reddito e finiscono per ridurre la ricchezza a disposizione delle famiglie.

Con la legge di stabilità, quindi, l’aumento delle detrazioni per i figli a carico, potrebbe essere polverizzato dall’aumento del prelievo fiscale.

Gli effetti delle decisioni dei primi cittadini saranno immediatamente palpabili nelle buste paga di gennaio che dovranno recepire gli aumenti delle addizionali. Secondo una relazione fatta sui database del dipartimento delle Finanze, si scopre tra l’altro che quasi un comune su tre ha aumento l’addizionale IRPEF per i suoi cittadini.

I comuni in cui sono stati decisi gli aumenti sono 2482, di questi, 211 applicano l’addizionale per la prima volta. In 2278 comuni il passaggio da un anno all’altro non determinerà aumenti e in soli 31 comuni con l’arrivo del nuovo anno ci saranno degli sconti.

Se poi vogliamo guardare soltanto ai capoluoghi di provincia, scopriamo che nel 51,5% dei casi c’è un aumento del prelievo fiscale tramite gli addizionali.

L’Unico Pf 2013: la bozza in rete

 Tra le dichiarazioni disponibili in rete è pronta anche la bozza del modello Unico 2013 riservato alle Persone Fisiche che ha esordito proprio nella giornata di oggi. Il modello dichiarativo deve essere accompagnato dalle istruzioni da usare per la compilazione.

Il documento è stato aggiornato in moltissime parti, si tratta anche di un documento di per sé molto complesso, formato da tre fascicoli che adesso accolgono tutte le novità in materia fiscale. Esaminiamo le new entry a volo d’uccello e diamo i particolari di qualche elemento.

In generale i quadri sono stati aggiornati per introdurre le nuove detrazioni d’imposta per le ristrutturazioni, per avere lo spazio necessario all’indicazione dell’IMU pagata nel 2012.

In più la sezione del quadro RM è stata divisa in due parti in modo da inserire i quadri Ivie ed Ivafe che si riferiscono alle imposte sul valore degli immobili all’estero e delle attività finanziarie sempre detenute fuori dai confini nazionali.

Nell’Unico 2013 Pf è stato inserito anche un nuovo quadro, l’LM che serve ad illustrare la condizione reddituale dei nuovi imprenditori, degli artigiani e dei professionisti che possono usufruire del cosiddetto regime di vantaggio.

Le novità sui fabbricati sono state inserite nel primo fascicolo dell’Unico; nel secondo fascicolo sono state introdotte le new entry Ivie e Ivafe; lo spazio per la nuova imprenditoria è nel terzo fascicolo.

 

Ne bis in idem non vale nei procedimenti penali contestuali

 Un contribuente che abbiamo prodotto fatture false ed abbia reiterato il reato, può essere giudicato in procedimenti penali diversi per lo stesso reato, nel momento in cui le liti pendono “in diversi gradi del giudizio ed hanno come oggetto documenti differenti”.

L’Agenzia delle Entrate fa il caso di un contribuente per il quale, in due uffici giudiziari distinti, pendano procedimenti diversi per un reato identico di “emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti”.

In genere, se per uno stesso cittadino sono in atto più processi per lo stesso reato, si applica il principio del ne bis in idem, contemplato dall’articolo 649 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda il reato di falsa fatturazione, il principio non enunciato non si applica.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 47237 del 6 dicembre. Perciò un cittadino per lo stesso reato, se si fa rifermento a documenti diversi, può essere processato anche più volte. Il riepilogo dell’autorità giudiziaria parte dalla considerazione che un articolo del 2000 fa riferimento alla pena di reclusione fino a sei anni per chi evade le imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto, oppure rilascia fatture per operazioni inesistenti.

Con l’ampliamento della disciplina fiscale, a farne le spese sono soltanto i contribuenti malintenzionati.

 

Unico Sp ed Sc: altre novità in vista

 La carrellata di dichiarazioni dei redditi non è ancora terminata. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha deciso di pubblicare con anticipo tutti i modelli dichiarativi in modo che contribuenti e sostituti d’imposta possano prendere visione delle modifiche normative e fiscali introdotte per il prossimo anno.

Abbiamo accennato al fatto che per l’Unico si parla di “rivoluzione” senza poi entrare nel dettaglio dei modelli. Quando parliamo di Unico non si fa riferimento a quello degli enti non commerciali ma all’Unico Sp e all’Unico Sc.

Nell’Unico 2013 Sp è stata inserita una voce nel quadro RX della Sezione III per chi deve presentare la dichiarazione annuale IVA svincolata dall’Unico. Nel quadro RP è stata aggiornata l’aliquota dello sconto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che è passata dal 26 al 50 per cento.

Per quanto riguarda l’Unico Sc la rivoluzione è ancora più tangibile. Alcune novità, introdotte anche nel modello precedente, fanno capolino nei quadri RF ed RQ.

Nel primo dei due è introdotta la deduzione dei canoni di leasing per i contribuenti IRES, che non tiene conto della durata minima contrattuale, ma soltanto del periodo d’ammortamento previsto ai fini fiscali. Nel quadro RQ, invece, si fa riferimento al fatto che il termine entro il quale deve esserci l’uso edificatorio delle aree rivalutate, è stato prolungato da 5 a 10 anni.

Unico 2013: qualche novità dalla bozza

 L’Agenzia delle Entrate sta pubblicando in bozza tutti i modelli di dichiarazione dei redditi per consentire ai contribuenti che gestiscono autonomamente la propria contabilità, nonché agli intermediari abilitati, di capire le novità in materia di normativa fiscale e tributaria.

Abbiamo già visto le bozze del modello 730, del modello 770 ordinario e semplificato, del modello IRAP e del modello Unico per gli enti non commerciali. Adesso parliamo dell’Unico per le società di persone e per le società di capitali.

Le maggiori novità riguardano un quadro particolare della dichiarazione, l’RU. Anche se il primo elemento da prendere in considerazione è che ci sarà un parte riservata per indicare le situazioni in cui si disapplica la disciplina delle società di comodo o quella in cui la società è in perdita sistemica.

Unico 2013 SP. I contribuenti che presentano questa dichiarazione e la svincolano dall’IVA, possono inserire nel quadro RX, nella sezione III tutti i dati relativi all’imposta dovuta o a credito e l’eventuale IVA di cui si chiede il rimborso.

Per la detrazione delle spese sostenute e finalizzate al recupero del patrimonio edilizio occorre usare il quadro RP e si possono notare subito maggiori sconti, si è passati al 50 per cento dal 36% dello sconto dell’anno scorso.

Tutte le dichiarazioni aiutano il giudice

 Se alcuni testimoni sono ascoltati dal giudice in ambienti diversi da quelli del tribunale in merito ad un caso specifico, nell’ambito di un processo le loro dichiarazioni possono diventare probatorie.

E’ questo un po’ il senso della sentenza numero 21813 de 5 dicembre scorso con cui la Cassazione è tornata sull’argomento dell’usabilità o nella non utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale.

Nel corso degli anni questo tema è stato oggetto di numerose sentenze: dal 2003 ad oggi se ne contano ben cinque in tutto. Ogni dichiarazione ha avuto come obiettivo quello quello di spiegare che tutte le dichiarazioni possono essere portate in giudizio dall’Amministrazione tributaria: sia quelle che ha reso il contribuente interpellato direttamente, sia quello addotte da soggetti terzi.

Tutte le dichiarazioni hanno valore indiziario ma prese da sole non servono a nulla. E’ poi necessario accompagnarle ad una prova certa, ma se questa arriva, le dichiarazioni rese da terzi possono aiutare il giudice a dirimere la questione.

Ecco la pronuncia in esame, così come è riportata da FiscoOggi:

Nel processo tributario le dichiarazioni del terzo, acquisite dalla G.d.f. e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall’avviso di accertamento, hanno valore indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice. Il tutto, se riveste i caratteri all’articolo 2729 cod. civ., dà luogo a presunzioni semplici (artt.39 d.p.r. 600 e 54 d.p.r. 633), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale”

La consegna fisica della cartella vale ovunque

 E’ stato accettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un contribuente cui era stato notificato un atto tributario in un luogo diverso dalla sede dell’azienda. Secondo i porporati la consegna fisica di un atto al liquidatore ha validità ovunque.

Cerchiamo di capire cos’è successo partendo dal riassunto della sentenza. Se la notifica di un atto tributario è fatta a mano e l’atto è consegnato fisicamente nelle mani del liquidatore che in genere è il legale rappresentante della società, la notifica è valida ovunque avvenga la consegna.

Non è importante che l’incontro sia nei limiti della sede legale della società, il liquidatore può essere rintracciato anche in un luogo diverso. L’argomentazione addotta dalla Commissione tributaria regionale della Campania ha permesso di accettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il contribuente. Il contenzioso è anche d’ingente valore economico.

La quantità del contenzioso era elevata perché riferita alle imposte del 2006-2007. La notifica è arrivata nel 2010 ma il contribuente ha fatto ricorso dicendo che era sbagliata la dicitura sull’atto di notifica giacché si faceva riferimento alla sede dell’azienda. In realtà il liquidatore era stato raggiunto in un altro momento.

L’appello del contribuente è stato rigettato e invece è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborsi IRPEF per IRAP non dedotta

 Proprio ieri, il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un provvedimento del direttore dell’Erario Attilio Befera, con cui si dà il via alla pubblicazione del modello con istruzioni e specifiche tecniche, utile per chiedere in rimborso dell’IRPEF e dell’IRES versate in modo erroneo.

Le aziende che per la mancata deduzione dell’IRAP collegata alle spese per il personale dipendente e assimilato, hanno versato una quota maggiore di IRPEF o di IRES, adesso possono fare al domanda per ottenere il rimborso dei versamenti in eccedenza.

Possono chiedere il rimborso tutti i soggetti che determinano la base dell’imposta regionale sulle attività produttive, quindi le società di capitali, gli enti commerciali, le imprese individuali e le società di persone, gli enti e le società finanziarie, le banche, le assicurazioni, le persone fisiche, le società semplici e tutti contribuenti il cui reddito può essere equiparato agli esercenti delle arti e delle professioni.

Siccome si tratta di un rimborso legato all’IRAP possono presentare la domanda anche gli imprenditori agricoli e le imprese commerciali che siano tali per opzione o per regime naturale come ad esempio gli enti provati non commerciali.

Il modello per chiedere il rimborso è già disponibile ma occorrerà attendere il 3 gennaio 2013 perché sia disponibile il software per la trasmissione telematica del modello.

Bozza modello IRAP/2013 pronta online

 FiscoOggi, che è la rivista telematica ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, parla della cosiddetta fabbrica dei modelli alludendo ai modelli di dichiarazione dei redditi che l’Erario sta illustrando in anticipo ai cittadini. Abbiamo avuto modo di parlare della bozza del 730 e di quella del modello 770 semplificato ed ordinario.

Adesso prendiamo in esame il modello IRAP 2013 che è finalmente disponibile in rete con le istruzioni per la compilazione da effettuare a partire dall’anno prossimo. Quali sono le novità più interessanti?

Lo sconto più elevato sugli under35. Giovani e donne che vogliono entrare nel mondo del lavoro potrebbero trovare un nuovo canale d’ingresso nell’articolo 2, comma 2 del decreto “Salva Italia” visto che per imprese che assumono a tempo indeterminato giovani e donne che non hanno ancora compiuto 35 anni, nel 2012 possono avere sconti più corposi. Per l’anno d’imposta 2011 la deduzione era di 4600 euro, per il 2012 sarà di 10600 euro.

Se le assunzioni sono portate a termine  in Abruzzo, in Basilicata, in Calabria, in Campania, in Molise, in Puglia, in Sardegna o in Sicilia, allora lo sconto passa dai canonici 920o ai 15200 euro.

La deduzione, che interessa tutti i soggetti passivi Irap, non comprende invece le Amministrazioni pubbliche, le imprese che operano in concessione o a tariffa in uno dei seguenti settori: acqua, trasporti, energia, infrastrutture, poste, comunicazione, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Aiuto garantito ai terremotati danneggiati

 Sono stati inseriti nella legge di Stabilità 2013, approvata con atto del Senato 3584, due emendamenti che vanno a favore dei contribuenti e delle imprese che hanno subito un danno economico in relazione al sisma del maggio 2012. I destinatari del provvedimento sono i soggetti che hanno la loro residenza o il domicilio fiscale in uno dei territori coinvolti dal terremoto.

Gli emendamenti, che si possono anche leggere online sono il 20.01000 e il 2.0.1000/1000 prevedono tra le altre cose che non siano applicate sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno del 2013.

I destinatari del provvedimento inserito nell’emendamento. Chi può accedere alle agevolazioni definite dalla Legge di Stabilità? Sicuramente i titolari di un reddito d’impresa, le aziende e coloro che sono titolari di un’attività agricola; ma anche i titolari di reddito da lavoro autonomo. E’ importante però che tutti abbiano la sede operativa o il domicilio fiscale in uno dei comuni colpiti dal sisma o che svolgano il loro business nel territorio terremotato.

Cosa fare per ottenere l’agevolazione. Occorre dimostrare di aver subito un danno economico diretto che si possa legare all’evento sismico. La dimostrazione deve passare dalla verifica della riduzione del volume d’affari, dalla scelta dell’impresa di ridurre il personale dipendente e di ricorrere alla cassa integrazione, dalla riduzione dei consumi e dalla riduzione dei costi variabili legati alla produzione.