La bozza del modello 770/2013

 Basta andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate e navigare poi nella sezione dedicata ai modelli. In fondo alla pagina, sulla destra, si possono trovare già i “modelli in bozza“, validi per l’anno prossimo. Da qualche giorno sono stati aggiunti alla lista anche il 770/2013 ordinario e semplificato, sempre in bozza.

Le bozze dei modelli sono sempre accompagnate dalle istruzioni e le novità sono anche difficili da percepire completamente. Di certo c’è solo che le news sono relative alla tassazione dei redditi finanziari e la tassazione sui redditi da lavoro legati alla prima occupazione.

Il modello 770/2013 semplificato è usato dai sostituti d’imposta che devono comunicare le informazioni fiscali che riguardano i cittadini in relazione all’anno d’imposta 2012 che sta per concludersi. Le novità introdotte in questo modello sono le stesse valide per il modello CUD 2013 dove si prende in esame se il lavoratore dichiarante è alla prima occupazione e gli si applica una deduzione più ampia. E’ stata poi introdotta una nuova misura della quota esente relativa ai redditi da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera dai cittadini italiani.

Il modello 770/2013 ordinario deve essere usato invece dai sostituti d’imposta per la comunicazione dei dati correlati alle operazioni rilevanti per il fisco che riguardano proventi da partecipazioni, redditi di capitale erogati e via dicendo.

Gli errori sul versamento IMU

 Il versamento IMU è stato ormai archiviato, tranne per coloro che per ragioni varie hanno deciso di avvalersi del ravvedimento operoso. Ad ogni modo può capitare che nella compilazione del modello siano stati fatti degli errori, chi se ne occupa?

La risoluzione n. 2/DF, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate spiega bene che sono i comuni, da adesso in poi, gli interlocutori unici dei contribuenti per ogni procedura che riguarda l’IMU e quindi anche per gli errori commessi nella compilazione del modulo e nel pagamento dell’imposta.

Con la risoluzione del dipartimento delle Finanze sono stati chiariti i dubbi sui rimborsi e sui conguagli delle somme versate sia all’Ente locale che allo Stato. Facciamo un esempio.

Un anziano che per motivi di salute abbia deciso di trasferire la propria residenza in una casa di riposo, ha pagato comunque l’acconto dell’IMU sulla sua casa di proprietà, considerandola seconda casa. Dopo il pagamento però ha preso atto che il Comune ha assimilato la casa di proprietà all’abitazione principale ed elevando le detrazioni l’imposta è stata praticamente annullata.

La somma versata può essere chiesta indietro ma è necessario presentare un’unica istanza all’Ente locale di riferimento che si riserva di valutare l’idoneità della richiesta, anche se una somma dell’IMU è stata versata al Comune.

Scontrini: quello che resta nascosto

 La Guardia di Finanza si è impegnata molto nella ricerca degli evasori fiscali e da gennaio a novembre ha messo alle strette esercizi commerciali e piccoli artigiani, scoprendo che uno scontrino su tre resta sempre nascosto al fisco. La situazione cambia molto nello Stivale, da nord a sud.

Al sud, per esempio, lo scontrino fiscale è rilasciato soltanto nel 50 per cento dei casi, tanto che la Guardia di Finanza ha disposto la sospensione di oltre 5 mila attività proprio per non aver rispettato la legge sugli scontrini.

Molti commercianti non fanno scontrini e ricevute ma il tema è stato così portato in primo piano anche dai mezzi di comunicazione che sono cresciute in modo esponenziale anche le chiamate al 117 della Guardia di Finanza.

Soltanto nel mese di dicembre, le notizie relative a truffe portate alla luce, mostra un giro d’affari enorme. Le notizie delle Fiamme Gialle raccontano ad esempio la storia del ristorante in provincia di Palermo che offriva ottimi piatti della cucina tipica siciliana ma al fisco era in grado di dichiarare soltanto un euro di utile.

Più articolata e truffaldina la storia dei reati fallimentari e fiscali portata allo scoperto dai nuclei operativi della Guardia di Finanza di Frosinone. Si parla di distrazioni di beni aziendali pari a 800 mila euro oppure frodi al fisco per un totale di 600 mila euro.

 

Il sostegno ai registi arriva dall’UE

 L’Unione Europea offre dei finanziamenti per alimentare le attività in alcuni settori reputati di particolare interesse. Abbiamo visto insieme le forme di sostegno pensate per chi si occupa di “ricerca, innovazione ed energia”, cittadini ricercatori per chi sono a disposizione più di 500 milioni di euro.

Un altro importante finanziamento è quello dedicato al settore “cultura e audiovisivo”. L’Europa intende sostenere i progetti di produzione che sono pensati per il mercato europeo e per per quello internazionale a patto che siano presentati da società di produzione europee indipendenti.

I richiedenti devono occuparsi di fiction, documentari di creazione ed opere di animazione. Il bando pone dei limiti alla durata dei contenuti.

I progetti finanziati devono essere così composti: fiction destinate alla sfruttamento commerciale che abbiano una durata minima di 50 minuti; oppure documentari di creazione destinati allo sfruttamento commerciale ma di durata superiore o uguale ai 25 minuti; progetti di animazione di durata non inferiore ai 24 minuti e sempre destinati allo sfruttamento commerciale.

Non possono invece essere finanziati i giochi televisivi, i talk show, o anche i programmi educativi e didattici o i reality show. Questi ed altri formati, indicati con precisione nel bando, veicolano messaggi che sono in contrasto con i principi dell’Unione Europea. 

Il budget a disposizione è di 18,25 milioni di euro.

Ricercatori indipendenti: pronti 523 milioni

 Periodicamente l’Unione Europea mette a disposizione dei fondi per finanziare alcuni settori considerati fondamentali per l’economia: per esempio l’area ricerca innovazione ed energia, l’area formazione giovani, l’area politica sociale e cittadinanza, l’area ambiente, l’area giustizia, l’area trasporti o l’area tutela e salute dei consumatori.

In questo momento ci sembra molto interessante il bando per il finanziamento dei ricercatori freelance. Che vuol dire? Che l’Unione Europea, per il settore “ricerca, innovazione, energia”, ha pubblicato l’invito “ERC Consilidator Grant” finalizzato a consentire a tutti i ricercatori di qualunque nazionalità che abbiano alle spalle tra i 7 e i 12 anni di attività come ricercatori dopo il conseguimento del dottorato, di ottenere un finanziamento per sostenere il proprio programma o un gruppo di ricerca indipendente. 

I soldi a disposizione sono ben 523 milioni di euro ma il bando spiega che saranno erogati al massimo 2 milioni di euro per un periodo di 5 anni per ogni progetto.

Tra i requisiti anche lo svolgimento dell’attività di ricerca in un’organizzazione di ricerca pubblica o privata che sia situata nel territorio europeo o in un altro paese che sia associato all’UE. Oltre ai requisiti “anagrafici” della ricerca, chi richiede il finanziamento deve dimostrare di avere guadagnato con gli anni una potenziale indipendenza nella ricerca e di aver raggiunto la maturità scientifica.

Per indagare si può sbirciare in altri conti

 Capita spesso che molte truffe finanziarie e fiscali siano architettate attraverso l’istituzione di un giro di prestanome e personaggi truffaldini. Nel caso dei prestanome, in genere, i malintenzionati fanno ricorso alla disponibilità e alla buona fede di amici e parenti.

Siccome è una pratica molto frequente è quasi automatico che gli inquirenti abbiano la necessità di sbirciare anche sui conti di mariti, mogli e amici intimi dei soggetti protagonisti dell’inchiesta. Varie leggi e tante interpretazioni della normativa sulla privacy, spesso, hanno impedito di andare fino in fondo.

Adesso, dopo la sentenza 21420 del 30 novembre 2012 della Corte di Cassazione, qualcosa sta cambiando. L’Agenzia delle Entrate aveva mandato un accertamento nei confronti di un commerciante al fine di recuperare a tassazione, per l’anno d’imposta 2013, i maggiori redditi spostati sul conto della moglie che figuravano come accrediti e addebiti sul conto corrente della donna.

Il Ctr Liguria aveva rigettato l’appello della parte pubblica, annullando l’atto impositivo e giustificando la decisione con il fatto che non era possibile attribuire alcune movimentazioni all’attività commerciale del marito, perché, in linea teorica, potevano essere state compiute anche dalla moglie.

La Cassazione ha ricorso contro questa decisione lamentando il fatto che il Ctr non si era preoccupato di approfondire gli elementi indiziari. Sarebbe bastato considerare che la donna faceva la casalinga per capire che tanti movimenti economici non potevano esserle attribuiti. La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate.

Unico Enti non commerciali 2013

 In questo scorcio di fine anno l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo alla pubblicazione delle bozze dei modelli di dichiarazione dei redditi che recepiscono una serie di novità introdotte dalle manovre economiche del Governo.

I dipendenti e tutte le categorie di contribuenti che compilano il modello 730 hanno già preso visione del modello di dichiarazione pubblicato in bozza con le istruzioni sul sito dell’Erario. Sono previste novità riguarda l’IMU per terreni e fabbricati e rispetto alle agevolazioni sempre collegate alla casa.

Per gli enti non commerciali, invece, il modello di dichiarazione dei redditi è l’Unico e qualche giorno fa abbiamo già parlato del fatto che dovranno pagare l’IMU e che è stato prolungato il termine entro cui presentare il modello EAS fino al 31 dicembre.

Passiamo adesso a considerare alcune novità del Modello Unico per gli Enti non commerciali 2013. L’IMU in acconto e a saldo relativa al 2012 dovrà essere inserita nel quadro RB che dovrà comprendere, tra le altre, anche le novità relative alle modifiche alla disciplina sulla tassazione degli immobili d’interesse storico o artistico di proprietà degli enti non commerciali.

Un’altra novità è la sezione III “Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta” inserita nel quadro RX dal quale è possibile attivare la richiesta di rimborso.

Le aziende che sono localizzate nella zona franca urbana del Comune di L’Aquila possono ottenere agevolazioni su Ires e Irap e per loro è a disposizione il nuovo quadro RS.

Bozza del 730/2013 online

 Una volta stabilite le coordinate e le caratteristiche dell’IMU è stata definita la bozza del modello 730/2013 ed è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia dell’Entrate provvista delle necessarie istruzioni.

Vista la premessa dedicata all’IMU è facile capire che il modello introduce delle novità riguardo l’imposta sostitutiva  e la tassa sugli immobili:  è stato depennato il regime agevolato per la determinazione del reddito dei fabbricati locati considerati d’interesse storico o artistico. In più sono state modificate le detrazioni del 36 e del 55 per cento.

Andiamo con ordine.

L’IMU in alcuni casi prende il posto dell’Irpef. L’IMU, secondo la nostra normativa fiscale, in alcuni casi sostituisce l’Irpef e le relative addizionali che i proprietari devono corrispondere al fisco riguardo terreni e fabbricati. Per i terreni, per esempio, nel caso in cui non siano affittati, l’IMU sostituisce IRPEF e addizioni sul reddico dominicale. Il reddito agrario dei terreni, invece, viene sottoposto alla tassazione ordinaria sui redditi. Se il terreno è affittato devono essere pagate sia l’IMU, sia l’IRPEF.

Tutte le situazioni possono essere indicate e specificate tramite le caselle 9 e 12 dei quadri A e B dedicati rispettivamente a terreni e fabbricati.

Le detrazioni d’imposta del 36 e del 55 per cento restano le stesse e sono state stabilizzate nel TUIR così nel 2013 saranno ricongiunte in un’unica tipologia di sconto.

Consulenti del lavoro: altre nove causali

 Nel modello di pagamento unificato per versare i contributi dovuti dai professionisti delle sedi che hanno già stipulato una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, va indicato il codice tributo che finisce con il “00”.

In questi ultimi mesi sono state molte le adesioni da parte dei Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro alla convenzione che, siglata il 17 febbraio 2011, ha stabilito una relazione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro.

Di conseguenza è cresciuto il numero dei codici tributo da usare per il versamento tramite il modello F24 dei contributi che i professionisti “del lavoro” devono per l’esercizio della loro attività professionale.

Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 109/E emanata l’11 dicembre 2012, ha istituito dunque altre nove causali da usare negli F24 relative ai Consigli delle città di Modena, Piacenza, Lecce, Vercelli, Macerata, Nuoro, Como, Rieti e Perugia. Per definire il codice è necessario inserire la sigla della città di riferimento e poi il doppio zero.

Nella stessa risoluzione si danno indicazioni per la compilazione del modello di pagamento unificato, dove devono essere sempre presenti: la causale del versamento nella sezione “Altri enti previdenziali e associati”, il “codice ente”, il “codice sede”, il “codice posizione” e il “periodo di riferimento” del contributo da corrispondere all’Erario.

Minore capacità reddituale: servono le prove

 L’Agenzia delle Entrate, in base ad alcuni parametri definiti per legge, valuta la congruità tra spese e redditi di un certo contribuenti. Per far sì che alcuni redditi siano eliminati dal reddito complessivo, c’è necessità di portare delle prove certe.

Sull’argomento è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21398 del 30 novembre 2012. E’ stato stabilito che davanti ad un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che applica dei parametri specifici per le verifiche, il contribuente, per provare che il suo reddito è diminuito, deve fornire prove certe, per esempio distinguendo accuratamente il tempo dedicato all’attività di lavoro dipendente, da quella dedicata all’attività di lavoro autonomo.

Il fatto che ha originato il pronunciamento. L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che i redditi dichiarati da un contribuente nel 1998 erano inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei parametri contenuti nel Dpcm 29/1996. Il reddito da lavoro autonomo è stato portato da 14534 a 50653 euro e al contribuente è stato chiesto di pagare maggiori imposte, le sanzioni, gli interessi e gli accessori.

Il contribuente ha dichiarato di aver svolto l’attività di lavoro autonomo in via residuale ed ha fatto ricorso alla Commissione tributaria prima e alla Cassazione poi, ma il ricorso è stato respinto, poiché il contribuente avrebbe dovuto portare prove certe del minor reddito conseguito, evitando dichiarazioni vaghe, relative per esempio all’uso personale e non più promiscuo dell’auto di lusso o considerando prevalente l’attività da lavoro dipendente.

All’Erario servono prove certe, quindi indicazione di orari, tempi di esecuzione delle prestazioni, impegni rifiutati o impossibili da svolgere per mancanza di tempo. Giustificazioni più precise avrebbero potuto evitare la sentenza tributaria.