Il marittimo che s’imbarca sulle navi straniere

 Capita spesso che un marittimo, iscritto alla gente di mare, che non sia un pescatore autonomo o un armatore, sia imbarcato per guadagnare su navi con bandiera straniera. I marittimi che si trovano in questa situazione, per il fisco, sono dei lavoratori estero-residenti.

L’Agenzia delle Entrate ha provato a chiarire la posizione fiscale di queste persone spiegando che – in linea generale, il reddito del lavoratore dipendente residente in Italia, prodotto all’estero, è regolato dall’articolo 51 del Tuir.

Come di determina il reddito di questi lavoratori? Se l’attività lavorativa è prestata all’estero, in modo continuativo ed esclusivo, per un tempo che deve essere almeno di 183 giorni  nell’arco di 12 mesi, il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite dal decreto del Ministero del Welfare, senza tenere tenere conto dei compensi effettivamente ottenuti. 

Per il 2012, le retribuzioni convenzionali da prendere come base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani che operano all’estero si trovano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012.

In generale, ricorda FiscoOggi, nel nostro ordinamento è prevista un’esenzione fiscale dei redditi da lavoro prodotti, per l’attività dei lavoratori marittimi imbarcati su navi straniere. E per nave, s’intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, a scopo di rimorchio, pesca, diporto o altre finalità.

La cessione dei diritti sulle foto

 Di tanto in tanto l’Agenzia delle Entrate affronta temi molto interessanti legati sia alle passioni dei contribuenti che potrebbero essere soggette a tassazione, sia riguardo delle curiosità normative che aiutano ad evitare le liti con l’Erario.

Stavolta, in una articolo presentato su FiscoOggi si cerca di capire quanto può essere “tassata” la passione per la fotografia. Molti contribuenti, infatti, fanno scatti che potremmo definire d’autore e poi li pubblicano su siti interne personali oppure su servizi di raccolta online, come può essere Flickr.

Di recente, un contribuente, ha scritto alla rivista dell’Agenzia delle Entrate per capire se la concessione non per fini commerciali del diritto di utilizzo di immagini fotografiche di carattere artistico, è soggetta all’Imposta sul valore aggiunto.

La risposta parte dalla considerazione dell’articolo 3 comma 4 del Dpr n. 633 del 1972 che già all’epoca aveva escluso l’Iva dalle transazioni – quindi cessioni, concessioni, licenze e quant’altro – che avevano come oggetto i diritti sull’uso di opere dell’ingegno. Queste opere, comunque, sono protette dal diritto d’autore a patto che siano poste in essere dall’autore, dal legatario o dagli eredi dell’autore e a patto che non siano destinate a pubblicità commerciale.

Per tutti questi motivi sono state escluse dall’applicazione dell’Iva le cessioni da parte dell’autore di opere fotografiche, già tutelate dal diritto d’autore.

Net Generation della Regione Lombardia

 Avete bisogno di un incentivo per lanciarvi nel mondo imprenditoriale? La Regione Lombardia vi aiuta a realizzare i vostri sogni. Questo territorio, infatti, ha pensato di intervenire promuovendo e favorendo la creazione di imprese di giovani che vogliono rendersi protagonisti del mercato lavorando su tecnologie web-based.

A chi è rivolto il bando. I beneficiari di questo bando sono i giovani tra 18 e 35 anni che vogliono sviluppare un’idea innovativa sviluppata via web.

Che spese copre il bando. Il bando prevede l’erogazione di servizi finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo dell’impresa. Si tratta sicuramente di una consulenza per la definizione dell’idea imprenditoriale, per l’individuazione del target, per la pianificazione delle attività di visual identity, Seo, Sem e social media marketing, per la realizzazione di piani economici, finanziari, operativi, strategici, nonché per l’organizzazione dell’attività di fundraising.

Il valore massimo del voucher che la neoimpresa può ottenere è di 12 mila euro comprensiva di IVA. Il fondo può essere erogato dopo la presentazione e l’approvazione – da parte della Regione Lombardia – del business plan e delle spese effettivamente sostenute. Si possono cumulare anche più contributi per uno stesso Business Plan, fino ad un massimo di 24.000 euro. 

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2012, ma i voucher, che in tutto sono 100,  potrebbero essere esauriti anche prima.

Toscana, incentivi ai giovani in affitto

 La Regione Toscana ha deciso di sostenere e promuovere l’autonomia dei giovani che hanno un’età compresa tra 25 e 34 anni, per questo ha messo a disposizione dei fondi per coloro che vogliono allontanarsi dalla famiglia d’origine per costruirsi una propria famiglia. Per tre anni, questi ragazzi,possono ottenere un contributo finalizzato al pagamento dell’affitto. 

I giovani che senza un lavoro stabile ed una carriera professionale definita intendono andare a vivere da soli, non sempre hanno la possibilità di comprarsi casa e finiscono per pagare un affitto che, talvolta, può essere al di sopra delle proprie capacità economiche.

Partendo da questa intuizione e dalla volontà di non scoraggiare i giovani, la Regione Toscana, ha attivato il bando “Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani. Contributo al pagamento del canone di locazione“. I soldi a disposizione sono 45 milioni di euro erogati dal 2011 fino a tutto il 2013.

Chi è interessato ad accedere al fondo ha tempo fino al 21 dicembre per presentare la domanda. Tra i requisiti essenziali l’essere ragazzi tra i 25 e i 34 anni che vivono in Toscana e sono residenti in regione da almeno due anni presso il nucleo famigliare d’origine. Nonostante il criterio anagrafico sarà data priorità ai ragazzi tra i 30 e i 34 anni.

Il contributo triennale varia dai 150 ai 350 euro. Il bando completo può essere visionato sul sito Giovanisi della Regione Toscana. 

Bandi UE del Settimo Programma Quadro in scadenza

 La pubblicazione delle cosiddette Call for proposals dell’Unione Europea, in merito agli obiettivi del Settimo Programma Quadro, è avvenuta ormai nel luglio del 2012 sulla Gazzetta Ufficiale UE – serie C n. 202. I cittadini sono stati chiamati a presentare delle proposte nell’ambito dei seguenti programmi di lavoro: Cooperazione, Idee, Persone e Capacità.

Il Settimo Programma Quadro, in generale, si occupa delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Abbiamo impropriamente parlato di cittadini in apertura, in realtà i beneficiari di questa iniziativa sono le imprese sia piccole che grandi, le università, i ricercatori, i centri di ricerca pubblici e privati e ogni altro soggetto giuridico.

Il fondo complessivo ammonta ad 8,1 miliardi di euro stanziati dall’UE ma soltanto 1,2 miliardi di euro sono stati destinati alle piccole e medie imprese. Adesso, in scadenza a dicembre ci sono i seguenti bandi per il programma specifico cooperazione:

Altre scadenze a gennaio sono previste per il programma cooperazione, sia sul tema energia, sia sul tema scienze socioeconomiche e scienze .

Calcolo e pagamento dell’acconto di novembre

 Il contribuente che secondo i requisiti definiti dall’Agenzia delle Entrate si trova a dover pagare l’acconto in scadenza al 30 novembre 2012, deve considerare innanzitutto l’importo inserito nella dichiarazione secondo il modello Unico 2012, nel Rigo RN33 (differenza).

In questa losanga si riporta l’imposta dovuta per l’anno fiscale 2011, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite. L’acconto da pagare entro il 30 novembre è il 96% di questa cifra. Se l’importo calcolato non supera i 52 euro, allora non si deve pagare nulla. 

Se invece l’importo è compreso tra 52 euro e 257,52 euro, occorre saldare senza rateizzazioni. Infine se ci sono acconti di misura superiore ai 257,52 euro, allora è necessario pagare in due rate: la prima è il 40 per cento dell’imposta dovuta e doveva essere pagata entro il 9 luglio, la seconda è il 60 per cento e va pagata entro il 30 novembre.

Sono esonerati dal pagamento dell’acconto anche coloro che nel 2012 percepiscono per la prima volta un reddito, per cui non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2011.

Chi ha un guadagno grosso modo stabile non ha problemi e può usare anche un metodo di calcolo storico, ma se ci sono redditi variabili è meglio fare una previsione con calcolo presuntivo. Per coloro che non pagano per tempo è sempre disponibile il ravvedimento operoso.

Acconto di novembre: sì o no?

 Novembre, per le imprese e per alcune categorie di contribuenti, è un mese molto difficile perché ci si prepara per pagare gli acconti delle imposte che poi saranno saldati nel 2013. Ora quella che Fiscooggi chiama “stagione degli acconti”, sta per concludersi.

Il pagamento dell’acconto riguarda diverse tipologie d’imposte, l’Irpef ad esempio, l’Ires e l’Irap ed interessa alcune categorie di contribuenti, le persone fisiche, le società di persone o anche i soggetti Ires. La scadenza, però, è uguale: il 30 novembre.

In base al tipo di contribuente e al tipo d’imposta si può applicare una formula diversa per la determinazione dell’acconto che deve essere versato in un’unica soluzione senza possibilità di rateizzare l’importo. Lo strumento per il pagamento dell’acconto è sempre lo stesso: l’F24.

I contribuenti che maggiormente devono fare attenzione all’acconto sono quelli che hanno presentato la dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2012 e che, dalla dichiarazione stessa, evincono un debito d’imposta.

Per avere un’idea dell’imposta, i contribuenti possono andare a visionare l’importo inserito nel Rigo RN33 dove  si indica l’imposta dovuta per il 2011, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite. Su questa somma deve essere calcolato l’acconto nella misura del 96%. Non si paga nulla nel caso in cui il risultato di questo calcolo sia inferiore a 52 euro.

Acconto: passiamo in cassa

 Per pagare l’acconto Irpef 2012, una volta calcolato l’importo e definito ancor prima il metodo di calcolo, deve essere versata la somma tramite il classico modello F24 in cui deve essere indicato un codice tributo.

Per l’Irpef acconto – seconda rata o acconto in un’unica soluzione, il codice tributo da usare è il 4034. Ma devono essere presi in considerazione anche gli altri acconti.

Per il pagamento unitario o per la seconda rata dell’acconto Irap 2012, per cui valgono le stesse indicazioni su obbligo, esonero e metodo previsionale di calcolo che ci sono per l’imposta principale, si deve usare un codice diverso che è il 3813.

L’acconto Irap, se in carico a persone fisiche o a società di persone è uguale al 99 per cento di quel che si indica nel Rigo IR22 della dichiarazione Irap. Se invece devono pagare questo acconto i soggetti Ires, questi devono corrispondere il 100 per cento. Per l’acconto Ires il codice tributo da usare nell’F24 è il 2002.

L’Ires va versato in due rate soltanto se l’imposta da corrispondere è superiore a 103 euro, mentre non è previsto alcun pagamento per chi calcola di dover dare meno di 21 euro.

Per il versamento dell’acconto 2012 è possibile anche compensare alcuni crediti tributari o contributi. L’Agenzia delle Entrate ricorsa che i titolari di partita Iva devono presentare in via telematica l’F24.

Gli acconti da ricontare

 Non si può dire che i contribuenti non vogliano pagare l’acconto se per caso fanno ritardo oppure devono avvalersi del ravvedimento operoso. Può capitare infatti che delle novità a livello normativo, abbiano determinato il ricalcolo dell’imposta.

Un’utile guida dell’Agenzia delle Entrate ha spiegato cos’è l’acconto di novembre, chi deve pagarlo e chi no, i termini del pagamento e le sanzioni previste per chi arriva alla cassa con un calcolo errato o con un po’ di ritardo.

Per i ritardatari, purtroppo, non abbiamo alcuna giustificazione, mentre possiamo scagliare una freccia a favore di chi è stato costretto a ricontare l’acconto. Tutto parte dalla manovra di ferragosto del 2011, passata agli annali come Decreto legge n. 138 del 2011.

Questo decreto legge, infatti, ha introdotto diverse novità riguardo la tassazione, soprattutto in riferimento alle società non operative, vale a dire alle società di comodo e a quelle in perdita sistemica.

Se si verificano alcune condizioni, dunque, l’Ires che si deve versare nell’acconto è leggermente più alta e pari al 38 per cento dell’importo dovuto. Le nuove norme introdotte dalla manovra di ferragosto prevedono che si possa applicare una maggiore imposta a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge, quindi proprio nel 2012.

Gli acconti delle società devono quindi essere ricalcolati applicando l’aliquota maggiore al dato storico.

Sanzioni sull’acconto

 L’acconto da pagare entro la fine di novembre, precisamente entro il 30 novembre, va determinato in base all’Unico 2012 ma non sempre è necessario provvedere al pagamento. Ci sono delle eccezioni legate proprio all’importo da corrispondere.

Chi non deve pagare più di 52 euro, oppure chi produce redditi nel 2012 per la prima volta, non deve pagare alcun acconto.

Questo poi si calcola con il metodo storico e nel caso in cui il contribuente abbia un reddito più o meno stabile, tutto fila liscio. Ci sono invece alcuni piccoli problemi per chi si aspetta da un anno all’altro un risultato economico variabile. In questo caso fa comodo usare il calcolo presuntivo.

Parliamo ad esempio di chi ha optato per la cedolare secca o per chi ha dovuto fare i conti con i nuovi regimi fiscali. Ma se anche capitasse di avere un acconto sottostimato, c’è sempre la possibilità di usare il ravvedimento operoso.

Se il ravvedimento arriva entro 14 giorni dalla scadenza dell’imposta si paga una sanzione pari allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo. Se il ravvedimento arriva entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è parti al 3 per cento dell’imposta e se il ravvedimento, infine, è presentato con la dichiarazione relativa ai redditi dell’anno in cui è commessa, allora si paga il 3,75%.