Premi ed incentivi per le donne imprenditrici

 Le donne che vogliono essere titolari di un’impresa di servizi e non solo, devono essere premiate in qualche modo o meglio incentivate nella loro attività, anche sotto il profilo economico. Ecco allora che i bandi messi a disposizione dalle Camere del Commercio sono la vera ciliegina sulla torta.

Il bando di cui vogliamo parlare oggi è il Premio Idea Innovativa al femminile, giunto già alla seconda edizione e messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Roma in collaborazione con il Comitato per l’Imprenditorialità femminile.

Il premio si rivolge alle micro e alle piccole imprese femminili che sono attive a Roma o nella sua provincia. Nel caso in cui un’imprenditrice ha un’idea imprenditoriale per l’agricoltura, l’artigianato, il commercio, l’industria o servizi, può controllare se possiede anche i requisiti per accedere al bando.

I requisiti possono essere riassunti in questo modo: essere un’impresa individuale con titolare donna; essere una società di persone o una società cooperativa in cui il numero di donne è pari al 60 per cento della componenti della compagine sociale; essere una società di capitali in cui i due terzi delle quote appartengono a donne.

Tutte le imprese devono aver denunciato l’inizio attività e devono essere in regola con i pagamenti. Le idee vanno presentata dal 15 novembre 2012 al 31 dicembre 2012.

Le prime curiosità sul ReddiTest

 Dopo la presentazione ufficiale è apparso sul sito dell’Agenzia delle Entrate il link per accedere al Redditest che, per ovvie ragioni, molti confondono ancora con il Redditometro. Il Sole 24 Ore ha provato a fare qualche precisazione spiegando in cosa sono simili e in cosa differiscono.

Il Redditest è un software di autodiagnosi che serve a preparare i contribuenti all’incontro con l’Erario. Un domani, qualora il termometro fosse “rosso”, si potrebbe avere un controllo più approfondito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta ancora da dirimere una questione importante: i risparmi pregressi.

Se una famiglia ha ottenuto prestiti dai famigliari tanto da potersi permettere delle spese al di là del reddito conseguito, non si verifica un illecito, ma è chiaro che “i risparmi” devono essere dichiarati. Il Redditest però è rivolto alle famiglie e in effetti non si sa se poi il Redditometro userà gli stessi parametri. L’Agenzia delle Entrate potrebbe usare criteri differenti di misurazione della ricchezza dei contribuenti.

Allora sul Forum dedicato al Redditest si scorge già una divisione tra due gruppi di cittadini: quelli che usano il Redditest con scetticismo perché convinti che poi non sarà così anche il Redditometro e coloro che invece sono assolutamente restii a fare simulazioni per paura di essere colti in fallo, nonostante i criteri del Redditometro potrebbero cambiare.

Quando non si può accedere al patrocinio gratuito

 Ci sono dei casi in cui un cittadino, pur dovendo partecipare ad un procedimento penale o comunque dovendo pagare delle spese obbligatorie, non ha a disposizione i soldi necessari per il saldo, o almeno questo è quello che si evince dalla dichiarazione dei redditi.

Insomma, ci sono tanti cittadini che per l’Erario e per lo stato risultano nulla tenenti e per questo possono chiedere l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. La legge però, quando parla di regole per l’ammissione a questo beneficio, porta in campo il concetto di reddito famigliare.

Oggi si sa, la composizione dei nuclei famigliari è un po’ cambiata e capita sicuramente di trovare molte coppie conviventi o famiglie di fatto, allargate a genitori soli. E’ questo il caso preso in esame dalla Cassazione che si è pronunciata nella sentenza n. 44121 contro un cittadino che aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il contribuente in questione era stato ammesso nel 2004 al patrocinio in due procedimenti penali poi riuniti e il difensore di fiducia gli aveva chiesto la liquidazione della parcella. Il tribunale ha rigettato l’istanza del cittadino spiegando che il reddito dell’assistito, nonostante la dichiarazione dei redditi, era molto più ampio.

Lavoro nero? No, il reddito generato dalla suocera convivente con lui e la compagna. In pratica per definire il reddito  massimo per accedere al beneficio bisogna contare tutti i redditi della famiglia convivente, compresi genitori, suoceri e quant’altro.

IVA per cassa, si fa poi si comunica

 Con il DL 83 del 2012 è stato introdotto un nuovo regime IVA che l’Agenzia delle Entrate può desumere dal comportamento concludente del contribuente che poi, nella dichiarazione dell’anno successivo, può indicare nell’apposito spazio.

Facciamo un esempio pratico. Dall’anno fiscale 2012 avete capito di dover optare per uno dei regimi fiscali, tra ordinario e semplificato perché non avete più i requisiti per far parte del regime dei minimi. La vostra scelta va comunicata attraverso il quadro o modello VO che prima occorreva inviare entro la fine di gennaio ed ora può essere inserito nella dichiarazione dei redditi che segue la vostra scelta.

In pratica vince l’atteggiamento concludente del contribuente. A spiegarlo è stato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 21 novembre che ha fissato alcune indicazioni e regole per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno un volume d’affari che non supera i due milioni di euro. Tutti i contribuenti che rientrano nell’insieme possono scegliere la liquidazione per cassa dell’imposta sul valore aggiunto.

Le porte del nuovo regime, come spiega la rivista ufficiale dell’Erario, sono aperte a tutti coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore alla soglia stabilità L’opzione, va prima messa in pratica e quindi l’Agenzia delle Entrate desumerà dal comportamento la scelta del contribuente, poi comunicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si esercita l’opzione.

 

Emendamento “contrasto d’interessi”

 Come combattere l’evasione fiscale? Chi amministra la nostra politica si rivolge frequentemente la domanda e talvolta, con un serie di emendamenti, sono portate avanti delle idee interessanti. Una di queste è il contrasto d’interessi proposto dal PD.

L’emendamento del PD è stato presentato dal relatore del partito, Giuliano Barbolini che ha spiegato per bene cosa s’intende per contrasto d’interessi e come si potrebbe usare questo strumento per combattere l’evasione fiscale.

La proposta è quella di portare in detrazione sulle tasse anche gli scontrini delle spese sostenute. In questo modo le spese documentate con le opportune ricevuto, consentono di ottenere uno sconto e il contribuente sarà il primo a chiedere che gli sia fatto uno scontrino a fronte di una spesa sostenuta.

I cittadini si trasformano così in piccoli esattori ma ne ottengono un buon beneficio. Fino a questo momento, la richiesta della ricevuta non portava vantaggi reali al richiedente che così di accontentava anche di prezzi battuti inferiori o non richiedeva affatto lo scontrino.

Il nome “contrasto di interessi“, dunque, nasce dalla considerazione che da un lato ci sono gli interessi di commercianti ed erogatori di beni e servizi di evitare il pagamento di “troppe” tasse, dall’altro gli interessi dei contribuenti a ricevere uno sconto sulle imposte.

Installazione dei pannelli solari

 Una casa più calda con un impegno economico ridotto e con un impatto ambientale contenuto, è questo il senso delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico previste dal governo.

Una volta considerati i destinatari delle agevolazioni, la cumulabilità degli stessi e una panoramica generale delle attività oggetto di sconto, abbiamo poi approfondito sia gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sia gli interventi sugli involucri degli edifici.

Adesso passiamo in rassegna le detrazioni d’imposta previste per chi decide d’installare i pannelli solari. Per questo tipo d’interventi la detrazione fiscale massima prevista è di 60 mila euro.

Per pannelli solari s’intendono sia quelli per la produzione dell’acqua calda per usi domestici o industriali, sia quelli per la copertura del fabbisogno di acqua calda delle piscine o delle strutture sportive, sia quelli per le case di ricovero e cura, per gli istituti scolastici e per università.

E’ chiaro quindi che la produzione di acqua calda tramite pannelli solari può essere richiesta anche in ambito commerciale, ricreativo e socio assistenziale. 

Sono considerati assimilati ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare usati per la produzione di acqua calda e quindi son anch’essi ammessi alla detrazione. Al contrario se s’installa un sistema per la produzione di energia elettrica ed energia termica si può chiedere la detrazione soltanto per la parte relativa all’energia termica.

Interventi sugli involucri degli edifici

 Chi s’impegna economicamente nell’ottimizzazione del consumo energetico della sua abitazione e quindi la rende più calda e risparmiosa, può chiedere l’accesso ad una serie di benefici. Gli ultimi previsti sono quelli per la riqualificazione energetica che consistono in una detrazione d’imposta del 55% della spesa sostenuta fino ad un massimo che varia in base al tipo d’intervento. 

Abbiamo visto in altri articoli le caratteristiche principali delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, abbiamo valutato i destinatari di questi interventi ed abbiamo considerato che lo sconto sull’Irpef del 55% non può essere cumulato con altre detrazioni. 

Abbiamo quindi preso in esame gli interventi che possono ottenere detrazioni fino a 100.000 euro. Adesso passiamo in rassegna gli interventi sugli involucri degli edifici.

Per questo tipo di attività si possono ottenere detrazioni fiscali fino ad un massimo di 60.000 euro ma occorre rispettare alcuni requisiti. Per esempio è necessario intervenire su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, sulle strutture opache orizzontali, verticali, sulle finestre, gli infissi e via dicendo.

Rientrano negli interventi sugli involucri degli edifici, anche la sostituzione dei portoni d’ingresso affacciati all’esterno. E’ necessario che per ogni operazione un tecnico valuti il miglioramento in termini energetici per l’edificio. La detrazione massima per questi interventi è pari a 60 mila euro.

Interventi di riqualificazione energetica

 La legge individua le tipologie d’interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che possono essere incluse nelle richieste di agevolazione. Abbiamo già visto insieme una panoramica di tutti gli interventi ammessi al beneficio, i destinatari delle detrazioni e l’impossibilità di cumulare più di uno sconto.

Adesso, tra tutti gli interventi ammessi al beneficio, prendiamo in esame quelli di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Il valore massimo della detrazione per questo tipo d’interventi è stabilito in 100.000 euro, che è il 55 per cento di 181.818,18 euro. La cifra che eccede questo limite non può essere sottoposta ad ulteriori detrazioni. Nella categoria definita non sono stati ulteriormente specificati gli interventi di riqualificazione energetica ammessi al beneficio.

Quindi, sono compresi tutti quegli interventi che consentono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A.

Per ogni singolo intervento o per l’insieme degli interventi che influiscono sulle prestazione energetiche di un edificio, rendendolo maggiormente efficiente, può essere richiesta l’ammissione al beneficio.

C’è da ricordare che, come dice l’Erario:

“L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.”

Cumulabilità delle agevolazioni

 Sono frequenti in questo periodo le richieste d’intervento per usufruire delle agevolazione fiscali per il risparmio energetico. A livello legislativo sono state definite delle quote percentuali rimborsate ai contribuenti che migliorano a livello energetico l’immobile che abitano.

Abbiamo già considerato la natura di questo incentivo o agevolazione che dir si voglia e abbiamo valutato insieme le tipologie di contribuenti che possono accedere al beneficio. Adesso cerchiamo di capire se la detrazione d’imposta al 55% è cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

La risposta è negativa: la detrazione d’imposta al 55% non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste da altre leggi nazionali per le stesse tipologie d’interventi. Per esempio la detrazione al 55% non può essere cumulata con quella al 36% per il recupero del patrimonio edilizio.

Questo vuol dire che per un intervento che possa rientrare in entrambe le agevolazioni, è possibile chiedere uno solo dei benefici fiscali, rispettando termini e modi definiti dalla legge. Una modifica alla normativa ha introdotto un ulteriore approfondimento che determina che dal primo gennaio 2009, la detrazione non sia cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali.

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate si specifica che non è stata definita una regola particolare in merito all’aliquota IVA applicabile.

Chi può usufruire delle agevolazioni

 Gli incentivi per la riqualificazione energetica riconoscono una detrazione d’imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per riqualificare gli edifici esistenti, per rinnovarne l’involucro, per installare i pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per legge è stato stabilito un limite massimo alle detrazioni che varia da 30 mila e 100 mila euro in base all’intervento richiesto dal contribuente. In una guida dell’Agenzia delle Entrate si spiega anche chi può usufruire di queste detrazioni: tutti i contribuenti e le imprese che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento.

Quindi possono partecipare al bando per gli incentivi sia le persone fisiche, sia i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa, sia le associazioni tra professionisti, sia gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

L’Erario ci tiene a precisare che non possono usufruire dell’agevolazione le imprese che svolgono come attività quella di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica interessino i cosiddetti immobili merce.

Sono ammessi a fruire della detrazione sia i titolari di di un diritto reale sull’immobile, sia i condomini per gli interventi che riguardano le parti comuni, sia gli inquilini, sia coloro che detengono un immobile in comodato, nonché i famigliari conviventi con il possessore dell’immobile su cui è fatto l’intervento di riqualificazione, che sostengono le spese per lo stesso.