Lombardia: si cerca di evitare gli errori

 In queste ultime settimane, la Direzione provinciale I di Milano ha inviato agli intermediari abilitati alla compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, una lettera esortandoli a non commettere più gli stessi errori.

In pratica relativamente alle dichiarazioni del 2010, la Direzione provinciale I di Milano, ha dovuto prendere atto che c’è un rapporto molto alto tra le comunicazioni di irregolarità e le dichiarazioni trasmesse.  Adesso è necessario evitare che si commettano nuovi errori.

Per farlo è importante avviare una stagione di dialogo e collaborazione che si traduce in un vantaggio reale per i contribuenti che non si trovano a dover pagare lo scotto di una dichiarazione dei redditi compilata in modo sbagliato.

L’esigenza è nata dall’analisi delle dichiarazioni trasmesse per il 2010 dagli intermediari lombardi. I dati parlano chiaro:  ci sono state più di 544 mila comunicazioni di irregolarità su 4,4 milioni di dichiarazioni inviate. Se si considera che gli intermediari sono 10.227 vuol dire che l’incidenza dell’errore è del 12 per cento.

Sono stati individuati da questo studio anche 2.567 intermediari per cui più di un quarto delle dichiarazioni ha ricevuto una comunicazione di irregolarità. Tra questi intermediari l’incidenza dell’errore è al 33 per cento visto che si parla di 516 mila dichiarazioni trasmesse e 171 mila comunicazioni di irregolarità.

Il recupero dei benefici illegittimi sulla prima casa

 Chi compra una “prima casa” ha diritto al pagamento di un’imposta agevolata a patto che si tratti dell’acquisto di una casa “normale” e non di un edificio di lusso. In passato però anche l’acquisto di case di lusso aveva beneficiato dell’imposta agevolata in modo illegittimo. L’Erario è pronto al recupero.

Se si acquista una prima casa “normale” si ha diritto a pagare un’aliquota al 4 per cento ma se si compra un’abitazione di lusso, l’imposta da corrispondere sale al 20 per cento.

L’ufficio delle Entrate, a questo punto, deve emettere l’avviso di liquidazione della maggiore imposta. Questo è stato stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 18378 del 26 ottobre.

Per inviare l’avviso di liquidazione è preliminare l’accertamento della caratteristica “di lusso” dell’immobile, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 2 agosto del 1969. La revoca delle agevolazioni sulla prima casa, secondo alcuni contribuenti che avevano ricevuto l’avviso della maggiore imposta da corrispondere, doveva essere commutata ai venditori, responsabili verso l’amministrazione finanziaria.

La Commissione tributaria provinciale, invece ha rigettato il ricorso e in Appello è stata confermata questa linea interpretativa. L’Erario, dunque, constato il pagamento scorretto dell’aliquota provvede al recupero dell’Iva non versata, maggiorata di una sanzione del 30% sulla differenza d’imposta dovuta per l’immobile “di lusso”.

Abbonamento RAI: guida per gli enti pensionistici

 I pensionati che non superano i 18 mila euro di reddito annui possono chiedere il frazionamento dell’abbonamento RAI per l’anno prossimo ma devono inviare la richiesta al loro ente pensionistico entro il 15 novembre. A quel punto, l’ente che riceve la domanda, che deve fare?

Una volta ricevuta la richiesta di frazionamento dell’abbonamento RAI l’ente pensionistico deve valutare che il richiedente abbia effettivamente tutti i requisiti per inoltrare la domanda. Entro il 15 gennaio deve essere comunicata l’accettazione o il rifiuto della domanda.

In caso di accettazione è necessario predisporre la rateizzazione del pagamento dell’abbonamento RAI senza applicare gli interessi, con 11 rate da gennaio fino alla fine del mese di novembre.

Il pagamento del canone, poi, dovrà essere comunicato al pensionato tramite l’invio del CUD. Se la richiesta invece è respinta dall’ente, il pensionato deve pagare l’abbonamento RAI secondo i modi e i tempi previsti per tutti i cittadini.

Un caso particolare enunciato dall’Erario è quello del pensionato che dopo aver richiesto il frazionamento dell’abbonamento RAI, si veda sospeso il pagamento della pensione. In quel caso è l’ente pensionistico che comunica al pensionato oppure ai suoi eredi quali rate sono state già pagate e quante devono ancora essere corrisposte. Se la pensione non basta al pagamento delle rate, allora  l’importo deve essere suddiviso ma tutto deve essere pagato entro novembre.

Il frazionamento dell’abbonamento RAI

 I pensionati che non superano i 18 mila euro annui di reddito possono chiedere il frazionamento del pagamento dell’abbonamento RAI in undici rate. L’istanza per la richiesta di frazionamento o rateizzazione che dir si voglia deve essere inoltrata entro il 15 novembre.

C’è ancora qualche giorno di tempo per chiedere al fisco di pagare in 11 rate l’abbonamento alla Radiotelevisione Italiana. La Rai da sempre invita tutti i cittadini a pagare l’abbonamento ma si sa che agli italiani, il canone, non va proprio giù e insieme all’Imu è una delle imposte peggio sopportate dai nostri connazionali.

Il pagamento dell’abbonamento Rai del prossimo anno, però, si potrà rateizzare. Invece che pagare tutto l’importo dovuto alla Rai entro la fine di dicembre, chi ne fa richiesta entro il 15 novembre 2012, può ottenere una dilazione. L’importante è inviare la domanda al proprio ente previdenziale con l’autorizzazione alla detrazione di una quota già calcolata dalla rata della pensione.

Possono inoltrare la richiesta soltanto i pensionati che non superano i 18 mila euro annui di reddito. Siccome la richiesta è annuale, anche chi l’aveva già inviata l’anno scorso per ottenere il frazionamento dell’abbonamento RAI nel 2012, deve rifare la domanda per il 2013 al proprio ente pensionistico.

Chi è titolare di due pensioni ma non supera i 18 mila euro, può scegliere l’ente pensionistico cui inviare la richiesta.

Qualche appuntamento fiscale per il 16 novembre

 Il 16 novembre, molte categorie di contribuenti, sono chiamate a regolarizzare la propria posizione con il fisco. Ecco qualche appuntamento che è bene non dimenticare.

Il versamento dell’acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente è in scadenza il 16 novembre per tutti gli enti e gli organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello stato tenute al versamento di quell’imposta.

Il pagamento deve essere espletato tramite il Modello F24 EP con modalità telematica.

Sempre entro il 16 novembre i contribuenti Iva trimestrali sono tenuti al versamento della rata relativa alle spese fatte nel terzo trimestre dell’anno. Il versamento va effettuato con il modello F24 in modalità telematica. Il codice tributo da usare è il 6033.

Numerosi gli appuntamenti per i sostituti d’imposta che entro il 16 novembre prossimo devono versare le ritenute alla fonte su cessione di titoli e valute corrisposti o maturati il mese precedente, devono versare le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati sempre nel mese precedente, oppure le ritenute alla fonte sulle rendite AVS corrisposte il mese precedente.

I sostituti d’imposta con il codice tributo 3802 devono versare anche la rata dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito del calcolo del conguaglio di fine anno.

Gli incentivi alle imprese a Bologna

 La Camera di Commercio di Bologna mette a disposizione una serie d’incentivi per favorire la ripresa e lo sviluppo delle aziende. Quest’anno ha pubblicato un bando per fornire “Aiuti in conto interessi a sostegno del credito alle PMI 2012“.

Come dice il titolo stesso del bando, i beneficiari di questi aiuti sono le Micro, le Piccole e le Medie Imprese che rispettano i requisti indicati nell’articolo 3 del bando per gli interventi elencati invece negli articoli 5, 6 e 7. Si tratta di imprese che hanno già ottenuto un finanziamento bancario, ma lo hanno ottenuto soltanto con l’intermediazione dei Consorzi di Garanzia Fidi che sono stati riconosciuti come intermediari dalla Giunta camerale.

I Confidi sono i Consorzi Fisi e le Cooperative di garanzia che senza scopo di lucro si occupano di favorire le attività delle imprese fornendo dei prestiti alle imprese tramite le banche convenzionate.

Il contributo oggetto del bando della Camera di Commercio di Bologna, serve in pratica ad abbattere gli interessi pagati dalle imprese per i finanziamenti che hanno ottenuto tramite i Confidi. In generale è erogata una somma che equivale al 40% del tasso d’interesse iniziale del finanziamento. L’importo è erogato in un’unica soluzione da parte della Camera di Commercio tramite bonifico bancario.

Tutte le altre informazioni possono essere percepite da questo sito.

Programma UE per la salute

 L’Unione Europea finanzia tantissimi progetti a tema salute ed attualmente è in vigore un programma per la salute che va a coprire un quinquennio, dal 2008 al 2013. Il che vuol dire che in base alla disponibilità di fondi europei, c’è ancora un anno di tempo per presentare le proprie proposte.

In effetti a livello europeo è stata anche definita una strategia Europa 2020 che si propone di raccogliere tutti gli investimenti nella salute e affrontare con più determinazione un problema che affligge quasi tutta l’Europa, l’invecchiamento demografico.

Ogni anno sono fissati il piano di lavoro, gli inviti a presentare proposte, le sovvenzioni e non solo. Una volta pubblicati i bandi di gara, chi può partecipare, presenta le proposte poi valutate dall’UE.  In generale sono chiamati a presentare delle proposte anche le organizzazioni dei paesi che non aderiscono al programma, a patto che siano d’aiuto nella realizzazione degli obiettivi.

La partecipazione ai bandi è aperta agli istituti di ricerca e alle università, alle autorità pubbliche, alle ONG e alle imprese e le norme sono variabili in base al tipo di finanziamento erogato. Per partecipare devono compilare un modulo di candidatura e poi contattare un referente nel proprio paese che sia in grado di conoscere la tematica oggetto del bando.

Tutte le informazioni possono essere consultate in questo sito.

Più chiarezza dall’Erario

 L’Agenzia delle Entrate, in un recente comunicato, ha spiegato ai contribuenti come intende andare incontro a chi vuole avere sempre un rapporto regolare e chiaro con l’Erario. In particolare ha raccontato l’iniziativa che ha portato alla chiarificazione di alcuni atti.

L’Agenzia delle Entrate, in questo periodo, è al centro di numerosi articoli giornalistici che riportano l’audizione del presidente Befera in Parlamento con la presentazione del Redditest, le nuove iniziative per i soggetti Iva che finora hanno compilato le schede carburante e per le società che per motivi legati all’operatività non possono più compensare l’imposta sul valore aggiunto.

In ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato l’iniziativa che ha condotto l’Erario a a rendere più chiaro il linguaggio e più semplici le istruzioni nelle lettere del Fisco e nei modelli che i contribuenti sono chiamati ad utilizzare con maggiore frequenza.

Sono stati quindi riscritti ben 65 documenti, tra i quali figurano anche la domanda di rimborso Irpef, la domanda per l’ottenimento di una copia della dichiarazione dei redditi e la richiesta di annullamento degli atti non fondati.

Un linguaggio più accessibile è stato previsto anche per tutti i documenti che parlano di mediazione tributaria, avvisi di accertamento, lettere per la comunicazione Iban e quant’altro. L’elenco degli atti semplificati è disponibile a questo indirizzo, in formato .pdf.

Quando non servono le schede carburante

 La circolare 42/E del 9 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate, interviene sulla documentazione delle operazioni d’acquisto di carburante dei soggetti Iva e spiega che se tutte le spese sono effettuate con carta di credito o carta prepagata, non servono più le schede carburante.

Le operazioni di acquisto dei carburanti per autotrazione fatte nelle pompe di benzina da parte dei soggetti Iva durante l’attività d’impresa o per viaggi di natura professionale è disciplinata da una normativa che risale al 1972 ed è contenuta nel DPR del 26 ottobre 1972 n. 633.

In particolare si parla di certificazione delle operazioni. Qualche anno dopo, una legge del 1977 ha disposto che:

“con decreti del Ministro delle Finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’I.V.A. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare l’operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalità per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione.”

La nuova normativa, invece,

esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.”

Società in perdita: a rischio l’Iva

 Le società che sono considerate non operative, secondo il fisco non possono usare più il credito Iva e quindi non possono chiederne il rimborso. Sulla normativa c’è un po’ di confusione ma tutto nasce dalla poca chiarezza o meglio dalla sovrapposizione di più definizioni.

Le società in perdita sono simili alle società di comodo, entrambe, ai fini fiscali, sono da considerare non operative. Lo stato di non operatività può essere assegnato in alcuni casi specifici.

Per esempio non è più operativa e quindi non può chiedere il rimborso Iva, l’azienda che per tre anni consecutivi risulta in perdita, oppure che per due anni risulta in perdita e nel terzo dichiara un reddito inferiore a quello minimo. Nel periodo d’imposta che segue il triennio, quell’azienda sarà considerata non operativa.

L’Agenzia delle Entrate, però, nella circolare 23/E/2012 ha sostenuto la distinzione in due categorie delle società di comodo, da una parte ci sono quelle non operative, dall’altra quelle che dichiarano delle perdite. In pratica un’azienda che sia testata come non operativa, oppure un’azienda che dichiari perdite per un triennio, oppure un’azienda che cumuli entrambe le eventualità, non può considerarsi operativa e quindi non deve avere sconti.

La società dovrà poi dimostrare che la non operatività è dovuta ad una “crisi” aziendale piuttosto che al fatto che nasconde un business, come le società di comodo.